Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6728 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14373-2006 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GATTO VINCENZO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A.P.I.T. – AZIENDA AUTONOMA PROVINCIALE PER L’INCREMENTO TURISTICO

DI MESSINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1274/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/12/2005 R.G.N. 708/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data 12 febbraio 2003, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina rigettava la domanda proposta da C. G. nei confronti dell’AAPIT – Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico di Messina, diretta al riconoscimento del diritto al trattamento economico e giuridico, anche ai fini pensionistici, spettante al personale dipendente della Regione Sicilia, anzichè di quello spettante al personale degli Enti Locali, a decorrere dall’1 luglio 1998, e alla corresponsione delle differenze retributive in relazione alla qualifica di autista in possesso di patente C o, in subordine, alle mansioni effettivamente espletate e alla regolarizzazione contributiva.

Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 24 aprile 2003, il C. proponeva appello,deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado che aveva ritenuto che il trattamento economico riservato ai dipendenti regionali non potesse essere a lui applicato, in quanto non trasferito all’azienda autonoma provinciale perchè assunto successivamente. Evidenziava che la ratio della normativa applicabile (L.R. n. 9 del 1996, art. 47) era quella di mantenere per i dipendenti regionali trasferiti alle aziende autonome provinciali il trattamento acquisito, ma la volontà del legislatore regionale (vista la autentica interpretazione del detto articolo data dalla L.R. n. 33 del 1996, art. 37) era certamente quella di estendere la normativa per i dipendenti regionali a tutti i dipendenti delle aziende autonome. In tal senso infatti doveva interpretarsi l’inciso della norma “… fino al riordino del settore turistico le previsioni di cui all’art. 47 … continuano ad applicarsi a tutto il personale delle aapit”. Si lamentava altresì del capo della pronuncia che aveva ritenuto il possesso della patente “C solo un requisito di ammissione al concorso pubblico per l’assegnazione di due posti di agente tecnico con mansioni di autista “e non invece una abilitazione specialistica che imponeva l’inquadramento in una categoria superiore” – Concludeva perchè, in riforma dell’impugnata sentenza, venissero accolte le richieste avanzate.

Si costituiva l’AAPIT contestando la fondatezza dell’appello, poichè correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto, con motivazione esauriente, di poter ricondurre l’attività svolta dal C. a quella propria della qualifica per cui era stato assunto a seguito di regolare concorso ed aveva altrettanto correttamente ritenuto che la normativa regionale non potesse trovare applicazione nei confronti di un soggetto che non era mai stato dipendente regionale e che quindi non aveva acquisito alcun diritto. Concludeva quindi per il rigetto dell’appello.

Con sentenza dell’8 novembre-14 dicembre 2005, l’adita Corte di Appello di Messina, aderendo alla tesi del primo Giudice e riprodotta dalla difesa dell’Azienda resistente, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre C.G. con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

L’Azienda Autonoma Provinciale per l’incremento Turistico di Messina non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi C.G., denunciando violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 33 del 1996, art. 37 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che tale norma avrebbe avuto la funzione di interpretare autenticamente la disposizione di cui alla L.R. Sicilia n. 9 del 1986, art. 47 secondo la quale a tutto il personale A.A.P.I.T., e non solamente a quello già in servizio alle dipendenze dei trasformati E.P.T., doveva applicarsi la normativa relativa ai dipendenti dell’amministrazione regionale.

Diversamente, la L.R. n. 33 del 1996, cit. art. 37 sarebbe contrario al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e al principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost..

In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non si sia adeguata a tale piana interpretazione, senza in alcun modo argomentare perchè abbia ritenuto più logico che la L.R. n. 33 del 1996, art. 37 non fosse una norma di interpretazione autentica della L.R. n. 9 del 1986, art. 47 e che, con l’espressione “tutto il personale delle aziende autonome”, il legislatore avesse voluto intendere solo “il personale trasferito”.

Gli esposti motivi sono infondati.

Giova chiarire, per una più chiara esposizione dei termini della controversia, che con L.R. n. 9 del 1986 gli Enti Provinciali del Turismo sono stati trasformati in Aziende Autonome Provinciali per l’Incremento Turistico ed è stato previsto dall’art. 47 che al personale trasferito si sarebbe applicata la normativa relativa al personale dell’ amministrazione regionale.

Il Giudice di appello, condividendo l’impianto argomentativo seguito dal primo Giudice, ha osservato che il C. era stato assunto dall’AAPIT nel novembre 1993, senza, pertanto, mai essere stato un dipendente dell’ente provinciale e quindi senza aver maturato alcun diritto quesito che dovesse essere conservato.

Si è poi fatto carico di superare l’obiezione sollevata dal lavoratore – e reiterata in questa sede come motivo di censura – rilevando che non era fondatamente possibile sostenere che lo stesso – per il principio di parità di trattamento – dovesse ottenere il trattamento regionale conservato dai suoi colleghi trasferiti perchè tale trattamento non era mai stato da lui posseduto, in quanto sin dall’inizio del suo rapporto di lavoro aveva assunto lo status di dipendente di ente locale.

Ha, ancora, puntualizzato che non poteva ritenersi che la L. n. 33 del 1996, art. 37 fosse una norma di interpretazione autentica dell’art. 47 e che avesse voluto chiarire che il trattamento economico regionale dovesse estendersi a tutto il personale delle AAPIT come sostenuto dal ricorrente, poichè l’utilizzazione dell’espressione “… le previsioni di cui all’art. 47 … continuano ad applicarsi a tutto il personale delle aziende autonome …” faceva apparire più logico ritenere che il riferimento riguardasse tutto il personale trasferito.

Le argomentazioni adottate dal Giudice a qua non appaiono suscettibili di essere inficiate dalle critiche del ricorrente, non risultando contrastanti con la richiamata normativa nè risolvendosi in formulazioni apodittiche.

Più in dettaglio ed in relazione al motivo principale della difesa del C., va osservato che non vi sono ragioni per ritenere che la L. n. 33 del 1996, art. 37 sia una norma di interpretazione autentica dell’art. 47 cit., se sol si tiene presente che – secondo l’ormai acquisito orientamento di questa Corte – una tale qualificazione – al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione – esprime univocamente l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. S.U. 29 aprile 2009 n. 9941).

Nella specie, il richiesto connotato di univocità non sussiste, mancando ogni elemento, non solo espresso ma anche implicito, che possa far ritenere il menzionato art. 37 volto a detta funzione ermeneutica.

Al contrario, detto articolo, disponendo al suo comma 3 che, fino al riordino del settore turistico, le previsioni di cui alla L.R. n. 9 del 1986, art. 47, u.c., continuano ad applicarsi a tutto il personale delle aziende autonome provinciali per lo sviluppo turistico, si limita a mantenere in via provvisoria l’art. 47 cit., che conservava il trattamento economico al personale trasferito dalla Regione agli enti provinciali per il turismo, con la conseguenza che esso art. 37 non si applica al personale assunto dalle neo costituite aziende provinciali per l’incremento turistico. Infatti, la disposizione transitoria conserva i diritti acquisiti dal personale trasferito ma non attribuisce diritti al personale successivamente assunto, con espressa riserva di soddisfare eventuali necessità di parificazione col riordino dell’intero settore turistico.

Infondati sono anche gli ulteriori due motivi con cui si censura l’impugnata sentenza sotto il duplice profilo della violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui al bando di concorso e dell’art. 2103 c.c. nonchè della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il tutto in relazione al riconoscimento del diritto ad un inquadramento superiore a quello rivestito poichè in possesso della patente “C”.

Invero, sulla questione il Giudice a quo ha adeguatamente argomentato che il possesso della patente “C” non costituiva assolutamente un titolo legittimante un inquadramento superiore ma semplicemente un requisito di partecipazione al concorso di “agente tecnico con mansioni di autista”, concorso superato dal C. che era stato chiamato a svolgere e che di fatto aveva svolto le mansioni proprie del suo profilo professionale di inquadramento.

Nè il ricorrente ha provveduto a replicare a tale interpretazione riproducendo il contenuto del Bando di concorso al fine di dimostrare, sulla base di criteri ermeneutici, neppure specificati, l’erroneità della espressa interpretazione.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo l’AAPIT svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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