Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6728 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.15/03/2017), n. 6728
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23430/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
B.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Prozzo,
elettivamente domiciliato in Roma alla via Merulana n. 234 presso lo
studio dell’Avv. Cristina Della Valle, per procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 241/32/11 depositata il 15 luglio 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2017
dal Consigliere Carbone Enrico.
Udito l’Avv. Giammario Rocchitta per la ricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorso di B.G., esercente attività di costruzione strade, la Commissione tributaria provinciale di Benevento annullava parzialmente l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei di lui confronti per recupero IVA, IRPEF e IRAP anno d’imposta 1999.
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello principale del contribuente e respingeva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
Il contribuente resiste mediante controricorso.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza e in subordine omessa motivazione per aver il giudice d’appello immotivatamente accolto il gravame principale del contribuente in ordine alla fatturazione di prestazioni rese alle ditte Gigante e Grande.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Sul punto il ricorso manca di autosufficienza, poichè non trascrive i passi dell’avviso di accertamento, nè quelli dell’atto d’appello del contribuente, nei quali sarebbe stata sollevata la questione delle fatture Gigante e Grande.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza e in subordine omessa motivazione per aver il giudice d’appello immotivatamente respinto il gravame incidentale dell’ufficio in ordine all’imputazione di costi per ricambi e alla fatturazione di prestazioni rese dalla ditta Palmisano.
2.1. Il motivo è fondato.
La sentenza d’appello riferisce l’oggetto del gravame incidentale (questa volta pure trascritto in ricorso) e tuttavia respinge l’impugnazione con motivazione apparente per tautologia (“alla luce delle risultanze processuali”).
Invero, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla per error in procedendo – quando non renda percepibile l’iter argomentativo che fonda la decisione (per tutte, in ultimo, Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526).
3. Il ricorso deve essere accolto nel secondo motivo, inammissibile il primo; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso nel secondo motivo, inammissibile il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017