Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6728 del 06/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6728 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 25228-2014 proposto da:
BUFFATELLO ERALDO, QUINTIERI CAMILLO, TIMPERI
ALFREDO, MARTORANA VITA, SCIMMI RENZINA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 73, presso
lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, che li
rappresenta e difende;

– ricorrenti contro
CONDOMINIO VIA GRAVINA DI PUGLIA 8 ROMA, in persona
dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 06/04/2016

VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’Avvocato MARCO
ANGELETTI, che lo rappresenta e difende;
C01111-017.00trellte

LEZZERINI ROBERTO;

-intimato avverso la sentenza n. 4313/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 29/07/2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’ 8
marzo 2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
udito l’Avvocato Arnaldo Del Vecchio.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 13
luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ.:
«Con ricorso ex art. 1137 cod. civ., Renzina Scimrni, Sergio Trocchi,
Camillo Quintieri ed Eraldo Buffatello, condomini del Condominio di
via Gravina di Puglia n. 8 a Roma, impugnavano — unitamente ai
condomini Roberto Lezzerini e Alfredo Timperi — la delibera
dell’assemblea del Condominio del 22 aprile 2004.
Tra l’altro gli attori sostenevano la non debenza di alcune voci di spesa;
in particolare, di quella relativa all’Avv. Calvieri, difensore del
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nonché contro

I

Condominio in giudizio da essi stessi proposto (quindi difensore della
loro controparte).
Si costituiva il Condominio, resistendo.
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 10 settembre 2007,

rigettava la domanda degli attori (e quella riconvenzionale del
Condominio di condanna al risarcimento dei danni ex 96 cod. proc.
civ.) e condannava i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle
spese processuali sostenute dal Condominio, che liquidava in euro
3.600, oltre accessori.
Renzina Scimmi, Sergio Trocchi, Camillo Quintieri ed Eraldo
Buffatello proponevano appello.
Si costituiva il Condominio, resistendo.
Con sentenza in data 29 luglio 2013, la Corte d’appello di Roma ha
accolto il secondo motivo di impugnazione e, in parziale accoglimento
dell’appello, ha dichiarato la nullità della delibera assembleare del 22
aprile 2004 (e di tutti gli atti ad essa prodromici e consequenziali) nella
parte in cui dispone la ripartizione della voce di spesa costituita dalla
parcella dell’Avv. Calvieri solo a carico dei ricorrenti Scirnmi, Quintieri,
Buffatello e Martorana/Tocchi.
Con la stessa sentenza, la Corte d’appello ha altresì condannato
l’appellato Condominio alla rifusione, in favore degli appellanti, delle

dit
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spese processuah del grado, liquidate in complessivi curo 1.600, oltre
accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello Renzina Scimmi,

Camillo Quintieri ed Eraldo Buffatello hanno proposto ricorso, con
atto notificato il 28 ottobre 2014, sulla base di un motivo.
Il Condominio ha resistito con controricorso.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dal controricorrente per dedotta inosservanza del requisito
dell’esposizione sommaria dei fatti di causa. Infatti, il requisito di cui
all’art. 366, n. 3), cod. proc. civ. risulta osservato, perché dal testo del
ricorso è possibile desumere l’indicazione dei passaggi essenziali dello
svolgimento del processo, delle posizioni assunte dalle parti nei giudizi
di merito e delle decisioni intervenute.
Il controricorrente contesta altresì la “mancata esatta identificazione di
Vita Martorana (sedicente erede di Sergio Tocchi), quale soggetto
legittimato a proporre l’impugnazione de qua”. Sul punto il relatore
osserva che dall’eventuale accoglimento di tale eccezione non
discenderebbe l’inammissibilità dell’intero ricorso, ma semmai del
ricorso proposto dalla Martorana. D’altra parte, a fronte della
contestazione da parte del Condominio controricorrente, la Martorana
potrà dare la prova — per mezzo delle produzioni documentali
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Vita Martorana (nella dedotta qualità di erede di Sergio Trocchi),

consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., debitamente notificate alla
controparte — del decesso della parte originaria nonché della propria
asserita qualità, e cioè dei presupposti che dovrebbero legittimare la
successione nel processo.

Né è motivo di inammissibilità del ricorso il fatto che tra i ricorrenti
non compaia Alfredo Timperi, parte nei gradi di merito.
Passando al fondo del ricorso, con l’unico motivo si deduce violazione
degli artt. 112, 91 e 336 cod. proc. civ., con riferimento alle spese di
lite.
Ti motivo appare in parte fondato, in parte infondato.
Per un verso, infatti, la sentenza, pur riformando la sentenza del
Tribunale, non ha proceduto ad una nuova regolamentazione delle
spese processuali dell’intero processo, quale conseguenza della
pronuncia di merito adottata, ma si è limitata a regolare le spese del
grado di appello, lasciando a carico degli appellanti vittoriosi le spese
del primo grado, secondo la statuizione resa dalla sentenza riformata.
In tal modo, la sentenza si è discostata dal principio secondo cui in
base all’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo il quale la
riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla
parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma,
anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione

ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice
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6A,

d’appello, di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle
stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del
giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all’intero processo

In questa parte, quindi, la censura è fondata.
Non è invece fondata la denuncia di omessa statuizione sulla richiesta
di restituzione delle spese legali di primo grado, pagate per evitare la
minacciata azione esecutiva.
Occorre infatti ricordare che la richiesta di restituzione delle somme
corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo
conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non
costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa
deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di
appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza,
essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio
soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta
successivamente alla proposizione dell’impugnazione (Cass., Sez. III, 8
luglio 2010, n. 16152).
Occorre, pertanto, perché il giudice si pronunci sulla restituzione, che
al giudice d’appello sia formulata un’apposita domanda. Ora, dalle
conclusioni dell’atto di appello — che i ricorrenti trascrivono — risulta
che gli appellanti hanno chiesto la vittoria di spese, diritti ed onorari
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ed all’esito finale della lite (Cass.,Sez. I, 16 maggio 2006, n. 11491).

del primo e del secondo grado, ma non anche la condanna al rimborso
di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
11 ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per

a succedere nel processo da parte di Vita Martorana».

Lette le memorie depositate in prossimità della camera di
consiglio da entrambe le parti.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione
contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;
che Vita Martorana ha dato prova di essere erede di Sergio
Tocchi e di essere quindi legittimata a proporre ricorso per cassazione,
avendo prodotto in prossimità della camera di consiglio sia l’estratto
per riassunto dell’atto di morte di Sergio Tocchi del 13 aprile 2011, dal
quale si evince che Vita Martorana era coniugata con lo stesso al
momento del decesso, sia la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà per uso successione di Sergio Tocchi con la visura catastale
dell’immobile pervenuto alla ricorrente in successione del marito;
che, quanto al fondo del ricorso, la stessa difesa del Condominio
controricorrente dà atto nella memoria che la Corte d’appello,
nonostante abbia accolto il gravame, non ha effettuato una nuova
regolamentazione delle spese dell’intero processo, quindi anche del
primo grado;
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esservi accolto in parte, salva in ogni caso la prova della legittimazione

che, contrariamente a quanto prospettato dal controricorrente, è
da escludere che la mancata regolamentazione delle spese dell’intero
processo rinvenga una giustificazione nel fatto che, essendo stato

“compensazione tacita”, deducibile dal “ben noto principio del
giudicato implicito”;
che la proposta di definizione deve, ad avviso del Collegio,
essere confermata anche con riguardo al profilo del mancato rimborso
di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, giacché
la richiesta di restituzione non è stata espressamente formulata nelle
conclusioni dell’atto di appello, con la conseguenza che, sul punto, non
è configurabile il vizio di omessa pronuncia;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito;
che — ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata — il
Condominio dì via Gravina di Puglia va condannato al pagamento, in
favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di primo grado, che si
liquidano in curo 3.600, di cui euro 100 per esborsi, euro 1.300 per
diritti ed curo 2.200 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di
legge;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza;
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l’appello accolto soltanto parzialmente, ci troveremmo di fronte ad una

che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario,
Avv. Arnaldo Del Vecchio, che ne ha fatto richiesta.
PER QUESTI MOTIVI

sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel
merito, ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, condanna il
Condominio al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di
primo grado, liquidate in euro 3.600, di cui curo 100 per esborsi, euro
1.300 per diritti ed euro 2.200 per onorari, oltre a spese generali e ad
accessori di legge, spese distratte in favore del difensore antistatario,
Avv. Arnaldo Del Vecchio; pone a carico del Condominio le spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500, di cui euro 1.300 per
compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, spese distratte
in favore del difensore antistatario, Avv. Arnaldo Del Vecchio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 marzo 2016.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la

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