Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6727 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 24/03/2011), n.6727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO RINASCIMENTO

11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, rappresentata

e difesa dall’avvocato FINOCCHITO MAURO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSITALIA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante,

Procuratore Speciale, Dott. A.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato

PRASTARO ERMANNO (STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERNARDINI), che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CI.AN.LI., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 73/2006 del TRIBUNALE di LECCE, SEZIONE

DISTACCATA DI MAGLIE, emessa il 30/03/2006, depositata il 01/04/2006

R.G.N. 301/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato PRASTARO ERMANNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso con l’inammissibilita’, in

subordine rigetto del ricorso con condanna alle spese.

Fatto

IN FATTO

La s.p.a. Assitalia propose appello avverso la sentenza del giudice di pace di Otranto, che aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta da C.R. per il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale verificatosi, a detta della convenuta in riconvenzione, per fatto e colpa del conducente dell’auto antagonista, assicurata presso la compagnia appellante.

La corte di appello di Lecce accolse il gravame, dichiarando non dovuto alcun risarcimento.

C.R. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da motivi 3 di gravame, avverso la sentenza della corte salentina.

Resiste con controricorso l’Assitalia.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso e’ del tutto infondato.

Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2121, 2129 c.c.; art. 116 c.p.c.), nonche’ la insufficiente motivazione.

Con il secondo motivo, si denuncia nuovamente un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, e di violazione dell’art. 116 c.p.c. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 2054 c.c..

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono privi di pregio.

Essi si infrangono, difatti, nel loro complesso, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, dal rapporto dei CC di Otranto, dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli agenti Ru. ed Er., dai riscontri obbiettivi raccolti sul luogo dell’incidente dai verbalizzanti (tracce di frenata, residui di fango disidratato, frammenti di vetro tutti presenti nella corsia di pertinenza dell’autovettura) emergeva in modo in equivoco la responsabilita’ esclusiva della C., che invadeva la corsia di marcia di pertinenza dell’autovettura con cui sarebbe poi venuta a collidere, onde il convincimento di inattendibilita’ del teste M., dichiarante in linea soltanto presuntiva in ordine alla dinamica dell’incidente quanto alla circostanza dell’invasione di corsia.

Trattasi, all’evidenza, di accertamenti di fatto che, per essere del tutto scevri da errori logico giuridici, si sottraggono tout court al vaglio di questa corte regolatrice che, ritenendoli correttamente ricostruiti sul piano motivazionale, non puo’ che confermarne la legittimita’.

Il ricorso e’ pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1800,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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