Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6727 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15295-2007 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SPERANZONI RENATO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA – Società per Azioni (già FERROVIE DELLO

STATO S.p.A. Società di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA

ARTURO, che la rappresenta e difende giusta memoria di costituzione;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 22/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/05/2006 R.G.N. 198/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO per delega ARTURO MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia la spa Ferrovie dello Stato e contestava la legittimità del licenziamento collettivo intimatogli con decorrenza 1.12.1998. Si costituiva la spa Rete Ferroviaria Italiana ed eccepiva “in limine” la tardività dell’impugnazione. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione percepibile fino al 21.12.2004. Proponeva appello Rete Ferroviaria Italiana e la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado, respingendo la domanda attrice. La Corte motivava nel senso che la decadenza del lavoratore, il quale non abbia impugnato il recesso entro sessanta giorni, comporta la non esperibilità dell’azione intrapresa, la quale è volta a conseguire gli stessi effetti di una declaratoria di illegittimità del licenziamento, mentre la normale azione risarcitoria di diritto comune potrebbe attenere a profili diversi da quelli previsti dalla normativa sul licenziamento.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione S.G., deducendo unico, articolato motivo suddiviso in tre quesiti. Il difensore di Rete Ferroviaria Italiana è stato presente alla discussione, ma privo di procura speciale per atto pubblico. Il ricorrente ha presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1218 e 1453 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, della L. n. 223 del 1991, art. 5, art. 112 c.p.c.. Viene invocata l’applicazione della giurisprudenza la quale ritiene che la decadenza dall’impugnativa del licenziamento non preclude l’azione di risarcimento del danno di diritto comune.

4. Il motivo è infondato. Si pone il quesito se, decaduto il lavoratore dalla facoltà di impugnare il licenziamento a causa del decorso del termine, possa tuttavia l’interessato proporre una azione di risarcimento del danno per illegittimità del medesimo, ad esempio per conseguire un equivalente delle retribuzioni perdute. La giurisprudenza ha avuto qualche oscillazione al riguardo, ma ha finito per orientarsi nel senso che è esperibile la “normale azione risarcitoria” soltanto per quegli effetti che non siano preclusi dalla citata decadenza. L’azione non sarà quindi esperibile per ottenere il risarcimento del danno da perdita del posto di lavoro o da mancata reintegra; e neppure per ottenere l’equivalente delle retribuzioni “medio tempore” perdute. In altri termini, con la normale azione risarcitoria non è possibile ottenere, neppure per equivalente, ciò che è precluso dalla decadenza in ordine all’impugnativa.

5. La mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro, bensì preclude al lavoratore soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18. E’ esperibile la normale azione risarcitoria in base ai principi generali e previa allegazione dei presupposti. In tal senso Cass. 12.10.2006 n. 21833. Più recisa la sentenza 21.8.2006 n. 18216, la quale in ipotesi di decadenza dall’impugnativa del licenziamento ritiene preclusa non soltanto l’azione di annullamento ex art. 18 cit. ma anche l’azione risarcitoria ex art. 1218 c.c.. Cass. 10.1.2007 n. 245 torna alla prima soluzione, nel senso che la mancata impugnazione del licenziamento preclude al lavoratore la reintegra e il risarcimento del danno ex art. 18 commisurato alle retribuzioni, ma non l’azione risarcitoria generale.

Quando il profilo per il risarcimento del danno invocato è dato unicamente dall’ illegittimità del recesso, la normale azione risarcitoria è preclusa: Cass. 9.3.2007 n. 5545. Il principio è ripreso da Cass. 4.5.2009 n. 10235 e Cass. n. 13580.2009.

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e della L. n. 223 del 1991, art. 5 nonchè ultrapetizione, perchè dinanzi alla Corte di Appello di Venezia l’appellante Rete Ferroviaria Italiana non ha sollevato alcuna questione in ordine alla prova del danno ed alla relativa quantificazione. Il danno da licenziamento illegittimo, risarcibile in base ai principi generali, è costituito dalle retribuzioni perdute, eventualmente decurtate della pensione “medio tempore” percepita.

7. Il motivo è infondato. L’appello di Rete Ferroviaria Italiana investe tutta la materia del contendere ed i presupposti stessi dell’azione risarcitoria. La Corte di Appello di Venezia non è andata oltre i limiti del “devolutum” riformando la sentenza di primo grado. Quanto al merito del motivo, valgono le considerazioni svolte a proposito del primo motivo.

8. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente ripropone le questioni di merito non esaminate dalla Corte di Appello di Venezia, ed in particolare la questione di illegittimità del licenziamento per essersi le parti collettive discostate dai criteri e dall'”iter” di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4.

9. Il motivo è infondato. La questione è preclusa dalla declaratoria di decadenza dall’impugnativa, dato che la cennata decadenza è finalizzata a rendere incontestabile il licenziamento sotto il profilo formale e sostanziale.

10. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado non sono ripetibili stante la cennata carenza di valida procura.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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