Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6727 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.15/03/2017), n. 6727
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23355/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Ivan Sport s.r.l. in liquidazione;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 184/23/11 depositata il 28 ottobre 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2017
dal Consigliere Carbone Enrico.
Udito l’Avv. Giammario Rocchitta per la ricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su appello della Ivan Sport s.r.l. e in riforma della sentenza di primo grado, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’impugnazione proposta dalla società contro l’avviso di recupero n. (OMISSIS) relativo a credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8.
Argomentava il giudice d’appello che il credito d’imposta non potesse essere riscattato per semplici errori materiali del beneficiario, una volta certa l’effettività dell’investimento da questi promosso in area svantaggiata.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.
La società contribuente resta intimata.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, per aver il giudice d’appello qualificato come meramente formali violazioni che invece avevano impedito il controllo sui requisiti sostanziali del beneficio.
2. Il ricorso è fondato.
Dalla sentenza d’appello si evince che le accertate violazioni riguardavano l’omessa contabilizzazione delle fatture nei registri della società e l’omessa indicazione degli investimenti nel modello CVS.
Non si tratta di omissioni puramente formali, in quanto esse precludono la verifica di spettanza del credito d’imposta.
Al dichiarato fine di prevenire l’abuso del beneficio, la L. n. 289 del 2002, art. 62, ha imposto “a pena di decadenza” obblighi di comunicazione riguardanti gli investimenti realizzati e da realizzare.
L’omissione della comunicazione avente ad oggetto queste essenziali informazioni (c.d. modello CVS) produce la decadenza dal credito d’imposta a prescindere dall’effettiva realizzazione dell’investimento programmato (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3578, Rv. 606699; Cass. 12 agosto 2015, n. 16711, Rv. 636284).
Nella specie, aggravata dall’omessa registrazione delle pertinenti fatture, la mancata indicazione degli investimenti nel modello CVS ha reso incerta la base sostanziale dell’agevolazione fiscale.
3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di recupero.
4. Le spese dei gradi di merito restano compensate in rapporto all’esito non univoco, mentre quelle del giudizio di legittimità sono regolate per soccombenza.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione dell’avviso di recupero; condanna l’intimata a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017