Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6727 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6727 Anno 2016
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 14058-2014 proposto da:
PILO ANGELICA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FAUSTO SERRA giusta procura a margine della
comparsa di costituzione;

– ricorrente contro
MURA RENATO, MURA CARLO, MURA MILENA, MURA
MIRELLA, MURA ELISABETTA;

intimati

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha chiesto in via principale che sia disposta
l’integrazione del contraddittorio nei confronti della contumace
Eleonora Mura;

Data pubblicazione: 06/04/2016

in subordine, accolto il ricorso, sia cassato il provvedimento di arresto
del giudizio;
avverso l’ordinanza n. 2723/1998 del TRIBUNALE di CAGLIARI,
depositata l’i 1/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2014 n. 14058 sez. M2 – ud. 04-02-2016
-2-

1

IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Innanzi al Tribunale di Cagliari pendono due cause: la n. 2723/98 R.G.
di scioglimento della comunione ereditaria di Bonaria Uccheddu, tra Carlo,
Milena, Mirella, Renato ed Elisabetta Mura e Angelica Pilo, quest’ultima

e la n. 8608/13, di riduzione di una disposizione testamentaria, promossa da
Mirella, Milena ed Elisabetta Mura nei confronti di Angelica Pilo. Con
ordinanza dell’11.4.2014 la prima causa (nella quale era stato depositato ma
non ancora approvato il progetto di divisione) è stata sospesa ai sensi dell’art.
295 c.p.c. fin visto l’esito della seconda controversia. Nell’ipotesi di
accoglimento della domanda di riduzione della disposizione testamentaria in
favore di Angelica Pilo, si legge nel provvedimento, la comproprietà sui beni
oggetto di divisione si accrescerebbe in favore dei figli di Aventino Mura in
misura pari alle quote di legittima reintegrate.
2. – Avverso detta ordinanza di sospensione della causa n. 2723/98
Angelica Pilo ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
2.1. – Le altre parti sono rimaste intimate.
3. – Con il ricorso si sostiene: a) che il processo di divisione non è
condizionato dall’esito dell’azione di riduzione, poiché solo dalla definizione
del primo deriva la consistenza del patrimonio di cui Aventino Mura poteva
disporre mortis causa; b) che l’art. 295 c.p.c. è stato violato perché le due
cause pendono tra soggetti diversi, atteso che il secondo giudizio non riguarda
tutti i condividenti in causa nel primo processo; e) che l’ordinanza impugnata
viola il disposto della precedente ordinanza di questa Corte Suprema n.
15086/13, che nell’annullare una precedente ordinanza di sospensione del
3

anche quale erede di Aventino Mura (attore, deceduto nel corso del giudizio);

medesimo processo (a cagione della coeva pendenza di altra causa, promossa
da Milena Mura contro Aventino Mura e Angelica Pilo ai sensi dell’art. 732
c.c.) aveva stabilito che “l’istanza di regolamento di competenza, fa sì che,

avuto riguardo alla controversia considerata dal giudice di merito come

descritta dall’art. 295 cod. proc. civ., in modo che il processo, a seconda della
decisione della Corte, possa proseguire o debba restare sospeso sino alla
definizione della controversia pregiudiziale, senza lasciare spazio, in
relazione a quella controversia, ad un’ulteriore pronuncia del giudice di
merito”.
4. – Il Procuratore Generale nel presentare le proprie conclusioni scritte ha
chiesto che, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Elisabetta
Mura, il ricorso sia accolto, in quanto le due cause in questione (scioglimento
della comunione e riduzione testamentaria) sono connesse e suscettibili di
riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., mentre la sospensione ex art. 295 c.p.c.
presuppone non solo il rapporto di pregiudizialità, ma anche e comunque che
il simultaneus processus non si possa realizzare altrimenti.
5. – Disposta con ordinanza interlocutoria del 7.7.2015 e successivamente
effettuata l’integrazione del contradditorio nei confronti di Elisabetta Mura,
osserva il Collegio che le conclusioni del P.G. devono essere condivise.
Infatti, allorquando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra
procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, riconducibili alle
fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 c.p.c., avrebbe dovuto giustificare la
rimessione al capo dell’ufficio di uno o dei procedimenti al fine della
valutazione circa la loro riunione – nel caso dell’art. 273 – e circa la
4

pregiudiziale, la Corte debba rendere una statuizione sulla questione

designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l’adozione dei
provvedimenti opportuni – nel caso dell’art. 274 -, l’inosservanza di tale

modus procedendi da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei
procedimenti e l’adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio

altro magistrato dell’ufficio (e anche presso una sezione distaccata o la sede
principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di
cassazione, in sede di regolamento di competenza, deve valutare per stabilire
se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da
attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove
prospettate dalle parti od emergenti dagli atti. Ne consegue che se, quando ha
adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in
cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al
capo dell’ufficio per l’adozione del procedimento di cui al secondo comma
delle norme degli artt. 273 e 274 c.p.c., la Corte di cassazione deve
considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non
risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto
pregiudicante, non sarebbe possibile l’adozione da parte del giudice che emise
il provvedimento di sospensione del modus procedendi imposto da quelle
norme (cfr. Cass. n. 21727/06; conformi, nn. 13194/08, 17468/10, 16381/11,
15420/11 e 16963/11; Cass. n. 13194/08 precisa, altresì, che la violazione di
tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione
in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di
sospensione).

5

avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell’altro, pendente avanti ad

5.1. – Nel caso di specie, proprio per le ragioni espresse nel provvedimento
impugnato (ridotta a vantaggio di Mirella, Milena ed Elisabetta Mura la
disposizione testamentaria in favore di Angelica Pilo, aumenterebbe la quota
di partecipazione delle predette figlie di Aventino Mura alla comunione

connessione che giustifica la riunione delle due cause, non impedita dallo
stato della controversia più risalente in quanto, come pure si apprende dal
provvedimento impugnato, il progetto di divisione non è stato mai approvato.
6. – Ricorrendo, pertanto, le condizioni per l’applicazione degli artt. 273274 c.p.c., il provvedimento impugnato va cassato e disposta la prosecuzione
della causa davanti al Tribunale di Cagliari, affinché disponga la riunione
delle due cause.
6.1. – La causa va riassunta nel termine di legge e la pronuncia sulle spese
del presente procedimento deve essere riservata alla decisione di merito.
P. Q. M.

La Corte accoglie l’istanza di regolamento, cassa il provvedimento
impugnato e rimette le parti innanzi al Tribunale di Cagliari; dispone la
riassunzione della causa nel termine di legge e riserva al merito la pronuncia
sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile —
2 della Corte Suprema di Cassazione, il 4.2.2016.

oggetto del processo di divisione), tra le due cause intercede un nesso di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA