Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6726 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 24/03/2011), n.6726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IRRIGAZIONE S.R.L. (OMISSIS), in persona del suo amministratore

unico M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE CARROZZE 44, presso lo studio dell’avvocato IABONI PIETRINO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARUSO MARCO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato VALENTI

VALERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PODDI MARILENA giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 478/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 10/06/2005, depositata il

18/07/2005 R.G.N. 792/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso con il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

IN FATTO

T.M., nel proporre opposizione di terzo avverso un pignoramento immobiliare eseguito ad istanza della srl Irrigazione in danno di C.G., espose che il bene pignorato (un gruppo elettrogeno) era di sua esclusiva proprietà, ottenendo la sospensione dell’esecuzione da parte del pretore che, dichiarata la propria incompetenza per valore, rimise le parti dinanzi al tribunale di Brindisi.

Il tribunale accolse l’opposizione.

La sentenza fu impugnata dalla società pignorante dinanzi alla corte di appello di Lecce, la quale ne rigettò il gravame.

Propone ricorso per cassazione sorretto da 6 motivi di gravame la srl Irrigazione.

Resiste con controricorso T.M..

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Motivazione inidonea a giustificare la decisione.

Il motivo – che lamenta una pretesa estraneità al giudizio di primo grado della società indicata come parte nell’intestazione della sentenza del tribunale – è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, in conformità con una più che consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice, che l’inesatta indicazione contenuta nella sentenza di primo grado della denominazione di una parte di cui, dal contesto della decisione, risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione, integra gli estremi del mero errore materiale, cui porre rimedio anche d’ufficio (e plurimis, Cass. 8094/2002).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 346 c.p.c. Il motivo – che lamenta una illegittima reiezione da parte della corte di appello dell’eccezione di estinzione del processo in thesi tardivamente riassunto dall’opponente – è anch’esso infondato, avendo la corte salentina espressamente fondato il proprio decisum sulla mancata proposizione dell’eccezione di estinzione del processo da parte della srl Irrigazione, oltre che sulla mancata costituzione con rituale comparsa di risposta.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 346 e 301 c.p.c..

Il motivo è inammissibile, non avendo la parte interessata riportato, sia pur in parte qua, il (tempestivo) contenuto dell’atto processuale che si assume illegittimamente pretermesso dal giudice del merito, in evidente spregio del principio di autosufficienza del ricorso.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 138 c.p.c. in relazione all’art. 121 c.p.c. La doglianza – che lamenta la tardività della riassunzione dell’opposizione perchè eseguita oltre il termine di 90 giorni concesso con l’ordinanza pretorile, da ritenersi comunicata al difensore dell’opponente per effetto della presa visione da parte di un praticante presso lo studio del difensore dell’opposta – non può essere accolta, avendo la corte leccese correttamente ritenuta ininfluente la circostanza de qua in mancanza della sottoscrizione da parte del difensore abilitato, onde l’impredicabilità del formale ricevimento di qualsivoglia comunicazione.

Con il quinto e sesto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, si denuncia violazione degli artt. 619 e 622 c.p.c. in relazione all’art. 513 c.p.c. e art. 2697 c.c. Le censure sono infondate.

Premessa la inconferenza del richiamo all’art. 622 c.p.c., dichiarato costituzionalmente illegittimo sin dal lontano 1967, esse si infrangono, ancora una volta, sulla corretta ed esauriente motivazione del giudice di merito che, con argomentazioni scevre da vizi logico – giuridici, e come tali incensurabili in sede di giudizio di legittimità ha, in punto di fatto, ritenuta provata la proprietà del gruppo elettrogeno in capo all’opponente.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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