Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6726 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23337/2012 R.G. proposto da:

EFFESEI s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Miccinesi e

Pistolesi Francesco, elettivamente domiciliata in Roma alla via Cola

di Rienzo n. 180 presso lo studio dell’Avv. Paolo Fiorilli, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate ed EQUITALIA Centro s.p.a.;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 79/13/11 depositata il 18 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2017

dal Consigliere CARBONE Enrico.

Udito l’Avv. Marco Allena su delega per la ricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del

terzo motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dalla EFFESEI s.r.l. avverso il rigetto dell’impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei confronti della società per recupero IVA su controllo automatizzato del modello Unico 2006.

EFFESEI s.r.l. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Agenzia delle entrate ed EQUITALIA Centro s.p.a. restano intimate.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – bis, il secondo violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, L. n. 241 del 1990, art. 3.

Si duole la ricorrente che il giudice d’appello abbia ritenuto legittimo l’utilizzo della procedura automatizzata e sufficiente la motivazione della cartella di pagamento in rapporto a una fattispecie di disconoscimento di credito IVA riportato a nuovo nel modello Unico 2006 malgrado l’omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2004.

2. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 54 e 55, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8.

Si duole la ricorrente che il giudice d’appello abbia dichiarato legittima la ripresa fiscale in base alla sola circostanza dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale del 2004.

3. Infondati i primi due motivi, è fondato il terzo.

Vale per tutti il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite: in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è legittima l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella sulla base di procedure automatizzate fondate sui dati dell’anagrafe tributaria, ma, nel giudizio di impugnazione della cartella, il contribuente è ammesso a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali della deduzione d’imposta eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto di detrazione è sorto (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17758, Rv. 640942).

Laddove ha negato alla società contribuente questa facoltà probatoria (rectius, onere probatorio), subordinando la detrazione del credito all’accertamento induttivo dell’ufficio, la sentenza d’appello ha violato detto principio.

4. Il ricorso deve essere accolto nel terzo motivo, respinti i primi due; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto; il giudice di rinvio si atterrà al principio enunciato nel p. 3 e regolerà le spese processuali, anche di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso nel terzo motivo, respinti i primi due; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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