Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6726 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26085-2019 proposto da:

F.L.I., T.M., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato GUERINO GAZZELLA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2619/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 26 marzo 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso proposto da F.L.I. e T.M. contro l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, ai sensi del t.u.i.r, art. 67, comma 1, aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF ed in relazione all’anno di imposta 2012, le somme versate dalla Gongolo s.r.l. a titolo di corrispettivo per la cessione del diritto di superficie su di un terreno agricolo per la realizzazione di un impianto eolico di produzione di energia elettrica.

Riteneva la CTR che il reddito derivante dall’installazione di torri eoliche era stato correttamente classificato dall’Ufficio tra i redditi diversi di cui al t.u.i.r., art. 67, comma 1.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 13 agosto 2019, le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo le contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del t.u.i.r., art. 67, comma 1, dovendo invece trovare nella specie applicazione il t.u.i.r., art. 9, comma 5, il quale equipara il trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con sentenza n. 15333 del 2014, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero a tassazione quale reddito diverso della plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie su di un terreno agricolo, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

“In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto dell’immobile non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ex art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. b) o l), qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall’altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dallo stesso decreto, art. 9, comma 5, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali”.

“In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione infraquinquennale di diritto di superficie non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ex art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. b) o l), , qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall’altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dallo stesso decreto, art. 9, comma 5, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali”.

La CTR, ritenendo soggetto a tassazione come reddito diverso ai sensi del t.u.i.r, art. 67, comma 1, il corrispettivo ricevuto per la cessione del diritto di superficie su di un terreno agricolo per la realizzazione di un impianto eolico di produzione di energia elettrica, non si è uniformata ai principi sopra richiamati.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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