Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6726 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21908-2016 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SAMUELE DONATELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta l’istanza datata 12.4.2019 presentata dalla AGENZIA DELLE ENTRATE ai sensi del D.L. n. 50 del 2017 riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie;

considerato che la causa, come da documentazione allegata, è stata definita avvalendosi delle disposizioni di cui alla L. n. 90 del 2017 e che il contribuente A.M. ha provveduto al pagamento dell’importo dovuto;

che, pertanto è cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

visto il D.L. n. 50 del 2017 , art. 11, comma 8, convertito nella L. n. 96 del 2017, dichiara estinto il procedimento. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA