Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6726 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 6726 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

sentenza con motivazione

SEN TENZA

semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
tempore,

in persona del Ministro

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
ricorrente contro
SPENDIBENE DI FABBRI ROBERTO & CO.

S.a.s., in persona del

legale rappresentante pro tempore Fabbri Roberto,
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
controricorso, dall’Avvocato Lucia ‘ Varliero, domiciliato
in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della
Corte suprema di cassazione;

Data pubblicazione: 06/04/2016

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’Appello di Firenze
depositato in data l ° aprile 2014 (R.G.V.G. n. 403/13).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 11 giugno
2013, la SPENDIBENE DI FABBRI ROBERTO & CO. S.a.s. presso
la Corte d’appello di Firenze, chiedeva la condanna del
Ministero della giustizia al pagamento del danno non
patrimoniale sofferto a causa della irragionevole durata
di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
iniziato con citazione dell’8 maggio 2000 dinnanzi al
Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, deciso
in data 9 dicembre 2011;
che il consigliere designato rigettava la domanda,
ritenendo che la ricorrente non avesse adempiuto all’onere
di provare di avere subito un pregiudizio al diritto
all’esistenza, all’identità, al nome, all’immagine e alla
reputazione;
che avverso questo decreto la ricorrente proponeva
opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del
2001;
che la Corte d’appello, in composizione collegiale,
riteneva che il giudizio presupposto avesse avuto una

-2-

udienza del 3 dicembre 2015 dal Presidente relatore Dott.

durata irragionevole di otto anni e sette mesi, escludendo
che potesse rilevare la disposizione di cui all’art. 2,
comma 2-ter, della legge n. 89 del 2001, e che la società
ricorrente avesse subito un pregiudizio non patrimoniale,

violazione della ragionevole durata del processo;
che la Corte d’appello liquidava quindi un indennizzo
di 4.500,00 euro, facendo applicazione del criterio di
500,00 euro per anno di ritardo;
che per la cassazione di questo decreto il Ministero
della giustizia ha proposto ricorso, affidato ad un
motivo, illustrato da successiva memoria;
che SPENDIBENE DI FABBRI ROBERTO & CO.

S.a.s.

ha

resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso il Ministero della
giustizia deduce violazione o falsa applicazione dell’art.
2, comma 2-ter, della legge n. 89 del 2001, dolendosi del
fatto che la Corte d’appello non abbia detratto, come
durata ragionevole del giudizio presupposto, quella di sei
anni, prevista dalla citata disposizione;
che il ricorso è infondato;

che costituisce una conseguenza normale in caso di

che questa Corte ha avuto modo di affermare il
principio, condiviso dal Collegio, per cui «in tema di
equa riparazione per violazione del termine ragionevole
del processo, l’art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo

comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo
irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni,
costituisce norma di chiusura che implica una valutazione
complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non
opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono
in unico grado» (Cass. n. 23745 del 2014);
che tale principio, contrariamente a quanto sostenuto
nella memoria della difesa erariale, è stato ribadito in
numerose pronunce (Cass. n. 14101 del 2015; Cass. n. 14966
del 2015; Cass. n. 20915 del 2015; Cass. n. 23348 del
2015; Caos. n. 23349 del 2015);
che, nella specie, posto che il giudizio presupposto
si è svolto solo in primo grado, correttamente la Corte
d’appello ha detratto, come durata ragionevole, quella di
tre anni, secondo la indicazione posta dall’art. 2, comma
2-bis, della legge n. 89 del 2001;
che il ricorso deve essere quindi rigettato, con
conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in

2001, n. 89, secondo cui detto termine si considera

dispositivo, da distrarsi in favore del difensore della
controricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero

cessazione, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre
agli accessori di legge e alle spese forfetarie; dispone
la distrazione delle spese in favore dell’Avvocato Lucia
Varliero, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di

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