Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6726 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17813-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.O., P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2148/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. P.O. e P.P. proponevano distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali veniva recuperata la maggiore imposta relativa a redditi da fabbricato per l’anno 2009.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, riuniti i ricorsi, li rigettava.

3. La sentenza veniva impugnata dai contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in accoglimento dell’appello, dichiarava tassabile il reddito derivante da canoni di locazione sino al 29/4/2009.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. I contribuenti sono rimasti intimati.

5 Con ordinanza depositata in data 29/12/2020 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo relativo ai giudizi di merito.

6 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si sostiene che la CTR abbia deciso la causa nel merito, nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza del deposito da parte degli appellanti, né nel termine previsto dalla norma processuale, né nel corso del giudizio, della documentazione comprovante la notifica del ricorso.

2 Il motivo è fondato.

2.1 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, applicabile anche al giudizio tributario di appello stante l’espresso richiamo del D.Lgs. cit., art. 61, prevede che: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma dell’art. 137 c.p.c. e s.s., ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale””.

2.2 La ratio di tale disposizione è quella di consentire al giudice la verifica della tempestività della proposizione dell’appello con il rispetto del termine di decadenza dall’impugnazione, previsto dal del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, ai fini del controllo sul passaggio in giudicato della sentenza gravata.

2.3 Orbene dall’esame del fascicolo relativo al giudizio di secondo grado risulta che gli appellanti si siano costituiti iscrivendo la causa al ruolo e depositando atto di appello che mancava di qualsiasi documento atto a provare l’avvenuta notifica del ricorso all’appellata che, come attestato dall’impugnata sentenza, non ha partecipato al giudizio di secondo grado. Ne’, come si evince dal verbale dell’udienza del 23 novembre 2018, risulta che nel corso del giudizio gli appellanti abbiano fornito la prova documentale della regolare notifica dell’atto introduttivo.

2.4 L’omesso deposito della documentazione comprovante la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di appello determina la sua inammissibilità con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

2.5 L’impugnata sentenza va cassata senza rinvio in quanto il giudizio di secondo grado non avrebbe potuto essere proseguito, la sentenza della commissione tributaria provinciale.

2.6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle del giudizio di merito vanno compensate conformemente a quanto ivi statuito.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza.

Condanna P.O. e P.P. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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