Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6725 del 19/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, (ud. 30/01/2018, dep.19/03/2018),  n. 6725

Fatto

Con sentenza resa in data 15/7/2016, il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da R.A. per la condanna di A.E. e dell’Ina Assitalia s.p.a. al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente accertato la prescrizione del diritto azionato dal R., avendo quest’ultimo inviato l’atto di interruzione di detta prescrizione mediante lettera inviata per posta raccomandata, senza tuttavia fornire la prova del relativo ricevimento, a fronte dell’avvenuta contestazione, da parte dell’Ina Assitalia s.p.a., di tale specifica circostanza;

che, avverso la sentenza d’appello, R.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 bis, il ricorrente ha presentato memoria;

considerato che, con il motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2943 e 2697 c.c., (con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il giudice d’appello erroneamente confermato l’avvenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio dal R., avendo erroneamente invertito l’onere della prova del ricevimento dell’atto interruttivo, tenuto conto che il R. aveva fornito la prova della spedizione dell’atto interruttivo senza che controparte avesse, a sua volta, fornito la prova del relativo mancato ricevimento;

che il ricorso è manifestamente infondato in relazione a tutti i parametri di censura dedotti;

che, infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale pur in mancanza dell’avviso di ricevimento;

che, tuttavia, qualora il destinatario contesti la ricezione dell’atto inviato, sorge, per il mittente, l’onere di provare detto ricevimento (Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 – 01);

che, in altri termini, una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti (non già la corrispondenza del contenuto del plico, che pur ammette di aver ricevuto, al contenuto preteso dal mittente, bensì) il fatto stesso della ricezione di alcunchè (come nel caso di specie), spetta al mittente fornire la prova dell’avvenuta ricezione del plico spedito;

che, nel caso di specie, essendo rimasta incontroversa tra le parti la circostanza dell’avvenuta contestazione, da parte dell’Ina Assitalia s.p.a., dell’avvenuto ricevimento del plico contenente l’atto spedito dal R., del tutto correttamente il giudice d’appello (sulla scia della decisione emessa dal giudice di primo grado) ha deciso la causa in senso sfavorevole all’attore, avendo quest’ultimo omesso di fornire la prova dell’effettivo ricevimento, da parte del destinatario, dell’atto interruttivo della prescrizione;

che, sulla base di tali argomentazioni, rilevata la manifesta infondatezza delle ragioni d’impugnazione proposte dal ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater;

che non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede, non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2018

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