Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6725 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/03/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 19/03/2010), n.6725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15932-2006 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar

Carlo Federico Tuccari di ROMA del 18/04/06 rep. n. 70565;

– ricorrente –

contro

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/02/2006 R.G.N. 1124/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato LA PECCERELLA LUIGI;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza di primo grado ha condannato l’Inail ad erogare all’assicurato signor D.M.M. una rendita unificata per diverse tecnopatie in una misura superiore a quella (del 21%) riconosciutagli in sede amministrativa per il cumulo dei danni subiti, e compensava le spese tra le parti.

Con sentenza n. 185/06, depositata in cancelleria il 23 febbraio 2006, la Corte d’Appello de L’Aquila affermava di accogliere parzialmente sul punto della decorrenza l’impugnazione dell’Istituto assicuratore, ma rideterminava la percentuale ci rendita nel 32%, con decorrenza dal primo agosto 2001.

Avverso questa sentenza, notificata il 15 marzo 2006, l’Istituto assicuratore ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo di impugnazione, notificato, a mezzo del servizio postale, in termine, il 13-22 maggio 2006.

L’intimato signor D.M.M. ha resistito con controricorso, a firma dell’Avv.Paolo Boer del Foro di Roma, notificato, in termine, il 23 giugno 2006.

Il ricorrente, infine, ha depositato una memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico articolato motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Secondo l’Istituto assicuratore, nel caso di specie contrariamente a quanto affermato in sentenza – lo stesso non aveva contestato la percentuale (del 30%) di invalidità riconosciuta dalla sentenza di primo grado, ma soltanto la decorrenza di questa percentuale così quantificata a causa di un peggioramento intervenuto il corso di causa.

La sentenza aveva ritenuto erroneamente che la valutazione del consulente di secondo grado avesse confermato quella del perito nominato in primo grado, senza avvedersi del fatto che aveva previsto una diversa percentuale di invalidità (del 32% e non nel 30%) e una diversa decorrenza dell’aggravamento (dal primo agosto 2001 e non dal 2 dicembre 2003).

Senza tener conto del fatto che il punto della sentenza di primo grado relativo all’invalidità non era stato oggetto di impugnazione da nessuna delle parti, la Corte d’Appello aveva riqualificato, in senso peggiorativo per l’appellante Inail, il grado di inabilità portandolo dal 30% al 32%.

2. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. La Corte d’Appello de L’Aquila, infatti, ha modificato in senso più favorevole all’assicurato quella di primo grado, ancorchè non fosse stata oggetto di impugnazione da parte dello stesso assicurato, che era stato vincitore.

Per l’esattezza ha aumentato dal 30% al 32% la percentuale di rendita riconosciuta al signor D.M..

In questo modo ha violato il divieto di ultrapetizione.

Come, infatti, sottolineato da questa Corte, “poichè i poteri del giudice d’appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d’appello non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla “reformatio in peius” in danno dello stesso appellante”. (Cass. civ., 16 giugno 2003, n. 9646, nello stesso senso, 16 maggio 2003, n. 7629, e 27 giugno 2001, n. 8804).

Poichè la nullità, e l’impugnazione relativa, non hanno per oggetto una questione di merito, ma una violazione processuale contenuta nella sentenza impugnata, la questione non poteva essere proposta nel giudizio di primo grado, e rimangono irrilevanti le argomentazioni in questo senso contenute nel controricorso.

3. Il ricorso dunque deve essere accolto, e la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila cassata, rinviando la controversia alla Corte d’Appello di Roma, affinchè provveda a riesaminare il caso alla luce dei principi affermati in questa motivazione.

Appare opportuno rimettere al giudice di rinvio anche la liquidazione dei danni di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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