Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6725 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19186/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., rappresentato e difeso dall’Avv. Manrico Ciafrè,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Tevere n. 44 presso lo

studio dell’Avv. Francesco Giovanni, per procura speciale notarile;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 53/5/11 depositata il 7 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2017

dal Consigliere CARBONE Enrico.

Udito l’Avv. Giammario Rocchitta per la ricorrente e l’Avv. Manrico

Ciafrè per il resistente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso della (OMISSIS) s.p.a., esercente attività di produzione di cavi, la Commissione tributaria provinciale di Teramo annullava l’avviso di accertamento per il recupero dell’IVA detratta dalla società in relazione all’acquisto di un terreno nell’anno d’imposta 2005.

La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’edificabilità del terreno e l’inerenza dell’acquisto.

L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

Il (OMISSIS) s.p.a. ha depositato procura speciale.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 36, artt. 125 e 182 c.p.c., art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello dichiarato la ritualità della procura alla lite conferita dal presidente del consiglio di amministrazione della società (OMISSIS).

1.1. Il motivo è infondato.

Il difetto di legittimazione processuale sarebbe stato comunque sanato con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio del soggetto munito di potere rappresentativo (nella specie, la curatela fallimentare autorizzata dal giudice delegato), operando un meccanismo di ratifica della condotta difensiva del falsus procurator (Cass. 15 settembre 2008, n. 23670, Rv. 604799; Cass. 18 marzo 2015, n. 5343, Rv. 634875).

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, ed omessa o insufficiente motivazione, per aver il giudice d’appello ritenuto edificabile il terreno compravenduto nonostante sullo stesso gravasse un vincolo idrico – ambientale per il rischio di esondazione del fiume (OMISSIS).

2.1. Il motivo è infondato.

Ai fini IVA, la natura edificatoria del terreno va accertata in base allo strumento urbanistico generale, in quanto esso già definisce le potenzialità del suolo, in disparte la necessità di atti di controllo e strumenti attuativi (Cass. 18 settembre 2009, n. 20097, Rv. 609805).

Nella specie, essendo pacifico che il piano regolatore del Comune di Pineto conferiva ai fondi in questione varie destinazioni non agricole (anche residenziali e balneari), essi risultavano tutt’altro che “non suscettibili di utilizzazione edificatoria”, ciò che viceversa il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. c, esige per negare la qualifica di cessione IVA.

Affermata dallo strumento urbanistico generale, la suscettibilità edificatoria delle aree golenali era sì fortemente condizionata dal vincolo idrogeologico, e tuttavia non radicalmente esclusa.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, art. 2697 c.c., ed omessa o insufficiente motivazione, per aver il giudice d’appello stabilito l’inerenza dell’acquisto fondiario senza che ne avesse fornito prova idonea la società, attiva nel settore della fabbricazione di cavi.

3.1. Il motivo è fondato.

Ai fini IVA, l’inerenza del bene quale strumentalità agli scopi d’impresa deve essere provata dal contribuente e valutata in concreto (Cass. 24 marzo 2016, n. 5860, Rv. 639429); in tal senso, le previsioni statutarie hanno valore solo indiziario (Cass. 18 febbraio 2015, n. 3205, Rv. 634444).

La motivazione d’appello riguardo l’autorizzazione statutaria delle operazioni “di qualsiasi natura, anche immobiliare” è insufficiente (art. 360 c.p.c., n. 5, testo applicabile ratione temporis, anteriore alla L. n. 134 del 2012).

Il dato formale tratto dallo statuto è opposto dai dati concreti tratti dalla fattispecie, quali la notevole distanza dell’acquisto immobiliare dal core business (produzione di cavi) e la problematica edificabilità del terreno acquistato (area golenale a rischio idrogeologico).

Il dubbio sull’inerenza nuoce al contribuente.

4. Il ricorso deve essere accolto nel terzo motivo, respinti gli altri; il giudice di rinvio si atterrà ai princìpi di diritto enunciati nel p. 3.1. e infine regolerà le spese processuali, anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso nel terzo motivo, respinti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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