Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6725 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26061-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 402/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 26 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva accolto il ricorso proposto da C.R.A. contro l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, aveva rettificato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), il reddito di impresa relativo all’anno d’imposta 2009. La CTR confermava la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo sul presupposto che sussistesse un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, indipendentemente da una espressa previsione legislativa.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 28 agosto 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per avere erroneamente la CTR annullato l’avviso di accertamento ritenendo la sussistenza di un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 24823 del 2015, hanno chiarito che, in tema di tributi c.d. non armonizzati, “l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (nella successiva giurisprudenza conforme cfr., tra le tante, Cass. n. 11560 e n. 27421 del 2018).

La sentenza impugnata, affermando la sussistenza di un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, indipendentemente da una espressa previsione legislativa, anche con riferimento ai tributi c.d. non armonizzati (nella specie IRPEF ed IRAP), si è posta in palese contrasto con i principi innanzi richiamati.

Per quanto concerne l’IVA, va demandato al giudice del rinvio l’accertamento in merito alla prospettazione da parte del contribuente di un esito diverso del procedimento qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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