Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6725 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21785-2014 proposto da:

D.R.G., D.R.F., GAFFOIL SNC DI F.A.

& C., D.R.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO ROMANO, EDUARDO

ROMANO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1000/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO.

Fatto

RITENUTO

che:

La GAFFOIL s.n.c., D.R.F., D.R.G. e D.R.V. ricorrono, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1000/34/2014, depositata in data 3.2.2014, con la quale la CTR della Campania aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione della CTP di Caserta reiettiva del ricorso con il quale avevano impugnato l’avviso di accertamento di rettifica dell’originario accatastamento, riguardante una unità immobiliare sita nel comune di Santa Maria Capua Vetere.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16,31,32 e 61, in quanto comportanti nullità della sentenza della CTR della Campania per essere la decisione sull’appello stata assunta pur in mancanza dell’avviso di trattazione al difensore degli appellanti – che, tra l’altro, aveva formulato apposita istanza di discussione della controversia in pubblica udienza -, così da pregiudicare l’esercizio di diritto di difesa.

A comprova di tale circostanza è stata prodotta, ex art. 372 c.p.c., apposita certificazione rilasciata dalla Segreteria della CTR attestante che “… non risulta comunicata tramite P.E.C. o avviso cartaceo al difensore costituito… il provvedimento di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello di seguito indicato per il giorno 22.10.2013 ore 10,30 R.G.A. n. 8177/12. Udienza comunque tenutasi nonostante la richiesta di pubblica udienza contenuta nel ricorso in appello”.

Il motivo è fondato e va accolto.

Non aver garantito al difensore degli appellanti l’esercizio delle difese a sostegno del gravame interposto costituisce nullità processuale per violazione del diritto di difesa che comporta la cassazione della sentenza impugnata. e il conseguente rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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