Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6724 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 19275/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate,in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Gruppo Sandrini S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 78/08/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 15 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 78/08/11 depositata il 15 giugno 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione n. 65/06/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia che – in ragione dell’annullamento in autotutela del recupero d’imposta conseguente all’indebito utilizzo in compensazione di crediti fuori dei limiti stabiliti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 1, applicabile ratione temporis – annullava anche le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, applicabile ratione temporis per il caso di omesso pagamento di tributi e che non erano state oggetto di autotutela.

3. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, mentre l’intimata contribuente non presentava difese.

4. In breve sintesi con l’unico motivo di ricorso – rubricato “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13” – l’ufficio deduceva che erroneamente la CTR aveva ritenuto di annullare anche le sanzioni nonostante la contribuente avesse effettivamente violato il D.Lgs. n. 471 cit., art. 13, avendo compensato fuori dei limiti prescritti ed essendo invece irrilevante l’annullamento in autotutela del recupero d’imposta avvenuto soltanto per motivi d’opportunità in quanto il credito della contribuente era vero e reale e quindi compensabile successivamente.

4. Il motivo è fondato alla luce della essenziale osservazione secondo cui l’utilizzo indebito di crediti in compensazione si traduce in un mancato versamento d’imposta il quale veniva sanzionato dal D.Lgs. n. 471 cit., art. 13, applicabile ratione temporis – come del resto affermato da questa corte – anche in ipotesi identiche a quella presente in cui i crediti sono in effetti esistenti (Cass. sez. trib., n. 16504 del 2016; Cass. sez. trib. n. 23755 del 2015) e con la conseguenza che in assenza di annullamento in autotutela delle sanzioni le stesse sono dovute.

5. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento, la causa può essere definita nel merito con la conferma dell’irrogazione delle sanzioni.

6. Nella peculiarità della controversia, anche segnalata dalla parziale autotutela dell’ufficio, debbono ravvisarsi le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito conferma l’irrogazione delle sanzioni; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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