Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6723 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. III, 24/03/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 24/03/2011), n.6723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato LA

GRECA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato PALETTA

ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato ORSINI ALESSANDRO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 497/2005 del TRIBUNALE di LATINA, SEZIONE

PRIMA CIVILE, emessa il 13/07/2004, depositata il 17/02/2005 R.G.N.

3872/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato LA GRECA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato ORSINI ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso con l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbimento del secondo motivo.

Fatto

IN FATTO

I.M., titolare di un’agenzia di viaggi, propose appello avverso la sentenza del giudice di pace di Priverno che, nel rigettarne la domanda di adempimento contrattuale da lui proposta nei confronti di V.L. (il quale aveva prenotato presso la sua agenzia un viaggio per due persone versando un acconto, salvo poi recedere per essere stato il trasporto aereo trasformato da volo di linea in charter), aveva accolto la riconvenzionale di quest’ultimo, condannando esso attore alla restituzione della somma di L. un milione e al risarcimento danni nella misura di L. 200.000.

Il tribunale di Latina, nell’accoglierne il gravame, osservo’, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimita’, che della diversa modalita’ di adempimento dell’obbligazione di trasporto (destinato, peraltro, ad essere eseguito dalla stessa compagnia di bandiera inizialmente individuata, anche se con volo charter e non piu’ di linea) non poteva predicarsi la illegittimita’ sub specie della oggettiva gravita’ di un (preteso) inadempimento, nulla essendo stato dedotto circa eventuali disagi per il cambio di aeroporto ovvero in ordine ad eventuali profili di sicurezza del differente servizio offerto.

La sentenza della corte territoriale e’ stata impugnata dal V. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi di gravame.

Resiste con controricorso I.M..

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 111 del 1995, artt. 11, 12, 13; artt. 1455 e 2697 c.c.; artt. 115, 116 e 228 c.p.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo e’ privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui, con accertamento di fatto esente da vizi logico – giuridici e per cio’ solo incensurabile in sede di legittimita’, ha ritenute non significativo e dunque non incidente sul sinallagma contrattuale la modificazione lamentata, invece, come rilevante dall’odierno ricorrente ai fini della configurabilita’ dell’inadempimento di controparte.

Le censure oggi mosse con riferimento alla normativa speciale contenuta nel decreto sul consumo, oltre che prive del requisito dell’autosufficienza (il ricorrente non indica, difatti, in quale atto del procedimento egli le avrebbe tempestivamente rappresentate e la corte di merito – che di esse non fa cenno nella motivazione – illegittimamente pretermesse), sono del tutto infondate nel merito, attagliandosi perfettamente la motivazione adottata dalla corte territoriale (anche) alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 12 e segg..

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 16; artt. 2043 e 2059 c.c.); motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo e’ anch’esso infondato, la in configurabilita’ di qualsivoglia inadempimento da parte del tour operator escludendo, ipso facto, qualsiasi sua responsabilita’ risarcitoria.

Il ricorso e’ pertanto rigettato.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equita’ essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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