Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6723 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. II, 19/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.R. – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale
a margine del ricorso dall’avv. Zampone Augusto del Foro di S. M.
Capua Vetere ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lucullo,
n. 6, presso lo studio legale Adragna-Zampone;
– ricorrente –
contro
S.E.A. – rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale a margine del controricorso dall’avv. Lista Pasquale
del Foro di S, M. Capua Vetere ed elettivamente domiciliato in Roma,
alla via Tibullo, n. 10, presso l’avv. Michele Centrone;
– intimato –
per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 10887
del 20 aprile 2008 – notificata il 1 settembre 2008.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che L.R. è ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1705 del 1 giugno 2005 con atto notificato il 21 novembre 2005, dopo un tentativo di notifica in data 7-9 novembre 2005, rimasto senza esito per essere il domiciliatario dell’intimato S.E.A. sconosciuto all’indirizzo indicato nell’atto;
rilevato che la Suprema Corte con sentenza n. 10887/08 ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che nell’ipotesi in cui la notificazione dell’impugnazione presso il domiciliatario, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., non sia andata a buon fine per il suo mancato reperimento nel luogo indicato nell’elezione di domicilio, la successiva notificazione tardivamente eseguita, secondo le diverse modalità indicate nello stesso articolo, dopo la scadenza del termine perentorio per l’impugnazione fissato dall’art. 325 c.p.c., deve ritenersi inesistente e la sua inesistenza è imputabile al notificante;
rilevato che il L. è ricorso per la revocazione della sentenza, a norma dell’art. 291-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, assumendo che la Corte di cassazione nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso è incorsa nell’errore di “non avere rilevato, e quindi non avere tenuto conto, che l’indirizzo di via S. Pasquale a Chiaia, n. 39, ove la “domiciliataria” T.(come si legge nella relata dell’Uff. Giud.) è risultata sconosciuta, è riportato proprio dalla sentenza della Corte di Appello alla prima pagina ove sono indicate le parti costituite”;
rilevato che l’intimato S.E.A. ha resistito con controricorso;
rilevato che il ricorrente ha depositato memoria e nella camera di consiglio del 24 febbraio 2010 è comparso l’avv. Andragna con delega dell’avv. Zampone;
ritenuto che nelle sentenze della Corte di cassazione è configurabile un errore revocatorio solo nell’ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, quanto alla (in)ammissibilità di un ricorso, in particolare, abbia fondato il proprio apprezzamento sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nel caso di una pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati;
ritenuto che l’avere ritenuto inammissibile un ricorso per cassazione perchè notificato tardivamente e per essere addebitabile al notificante l’esito negativo dell’anteriore notifica tentata tempestivamente ad un indirizzo del domiciliatario diverso da quello indicato nella relativa elezione, anche se eventualmente riportato per errore nell’intestazione della sentenza impugnata, non costituisce un errore di fatto, bensì l’applicazione insindacabile di principi di diritto;
ritenuto che un eventuale mancato rilievo da parte della Corte dell’errore nell’intestazione della sentenza impugnata era del tutto irrilevante, in quanto la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario deve essere in ogni caso effettuata nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione (cfr.: cass. civ., sez. un., sent. 18 febbraio 2009, n. 3818);
ritenuto che non essendo stato denunciato o rilevante un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile: visto l’artt. 391-bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 10997/2008 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali, iva, cpa ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010