Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6723 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22871/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Marsped S.a.s., in persona della sua legale rappresentante pro

tempore O.M.L., elettivamente domiciliata in Roma,

Viale Tupini n. 133, presso lo Studio dell’Avv. Roberto Bragaglia,

che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Piero

Bellante, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/21/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto sez. staccata di Verona, depositata il 23

maggio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Rocchitta Giammario, per la ricorrente;

udito l’Avv. Piero Bellante, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 66/21/11 depositata il 23 maggio 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto sez. staccata di Verona confermava la decisione n. 92/02/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Verona che aveva accolto il ricorso promosso da Marsped S.a.s. – nonchè dall’accomandatario – contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) IVA 2004 emessa per la riscossione di imposte accertate in (OMISSIS) come da domanda dell’autorità estera ai sensi dell’art. 6 ss. Direttiva 26 maggio 2008 n. 55 applicabile ratione temporis.

3. Per quanto di stretto interesse la CTR – che pur dava atto che nel ricorso introduttivo del primo grado la contribuente, aveva soltanto “eccepito il difetto di notifica del titolo polacco” – riteneva di dover comunque confermare la prima decisione che aveva invece annullato la cartella perchè la richiesta dell’autorità estera di recupero del credito non conteneva “l’indicazione della data dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo emesso dallo Stato membro” come previsto dall’art. 7, comma 2, lett. e) Direttiva n. 55 cit. E questo perchè secondo la CTR la memoria illustrativa depositata in primo grado dalla contribuente ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 2, – di cui anche si dava atto non esser stata notificata all’ufficio – “doveva considerarsi tempestiva ai sensi dell’art. 24 del medesimo D.Lgs. come memoria di integrazione di integrazione dei motivi di ricorso”.

4. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui la contribuente resisteva con controricorso.

5. Con il primo motivo di ricorso – rubricato “art. 360 c.p.c., n. 4, Violazione del D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 24” – l’ufficio deduceva fondatamente che la CTR era incorsa in errore laddove aveva consentito di aggiungere nuovi motivi non secondo le regole del D.Lgs. n. 546 cit., art. 24, comma 2 ss., e bensì con la memoria illustrativa depositata in segreteria ai sensi al D.Lgs. n. 546 cit., art. 32, la quale come noto è sempre stata da questa corte ritenuta inidonea all’aggiunta di nuovi motivi (Cass. sez. trib. n. 15051 del 2014; Cass. sez. trib. n. 23326 del 2013).

6. Assorbito il secondo motivo.

7. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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