Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6723 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12307/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1588/04/2019 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento induttivo di un maggior reddito d’impresa emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di M.G. con riferimento all’anno d’imposta 2009, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello del contribuente ritenendo violato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale che l’amministrazione finanziaria non aveva attivato nonostante la ripresa a tassazione ai fini IVA, ovvero di tributo armonizzato

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sostenendo che la CTR aveva errato ad annullare l’avviso di accertamento sul presupposto della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale ai fini IVA “nonostante che il contribuente avesse omesso la presentazione di libri e registri obbligatori, richiesti in avvio del controllo”.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di tributi “non armonizzati” (come l’IRPEF e l’IRAP), l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. “a tavolino”, per cui non si pone la questione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, sicché già per tale ragione è errata la statuizione di appello di integrale annullamento dell’avviso di accertamento impugnato che, per stessa ammissione della CTR, aveva ad oggetto anche tributi non armonizzati (IRPEF ed IRAP). Tuttavia, il citato principio non vale per i tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, però, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2020, n. 29726).

4. Le Sezioni Unite di questa Corte nella citata sentenza n. 24823 del 2015 hanno affermato che “in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione” (e al riguardo v. Corte di Giustizia UE, sez. V, nella sentenza del 3 luglio 2014, in causa C-129/13 e C-130/13, Kamino), “la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (per la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 27420 del 29/10/2018, Rv. 651436).

5. Orbene, la CTR non ha fatto corretta applicazione del suindicato principio avendo ritenuto violato il diritto del contribuente al contraddittorio nella fase amministrativa sulla base di considerazioni (ovvero, la possibilità del contribuente accertato di “proporre allegazioni ragionevoli e documentare le proprie affermazioni, provare l’esistenza del rapporto di leasing in ordine all’autovettura Audi A, produrre il libro dei cespiti e registri IVA 2009, spiegare per quale ragione, con riferimento al metodo di rilevazione contabile utilizzato, non era possibile iscrivere il veicolo nel predetto libro quando i canoni di leasing erano contabilizzati tra i costi, produrre documentazione in ordine all’inerenza dei costi contestati avuto riguardo all’attività dalla ditta esercitata”) che confliggono, innanzitutto, con lo specifico onere di allegazione gravante sul contribuente (e non individuabili d’ufficio) delle ragioni che lo stesso avrebbe potuto far valere in sede amministrativa per contrastare l’accertamento, di cui nella sentenza neppure si fa precisa menzione, e, quindi, con un onere di produzione (di documenti e libri contabili, peraltro regolarmente richiesti in sede di avvio dell’accertamento) che nella specie non risulta essere stata nemmeno effettuata in giudizio, a riprova della evidente pretestuosità delle ragioni eventualmente addotte dal contribuente.

6. Alla stregua delle suddette considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA