Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6722 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28382/2009 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25/b, presso lo

studio dell’avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 632/09 della Corte d’appello di Perugia,

depositata in data 17.8.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 11.2.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Alberto Libertino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- M.E. chiedeva al Giudice del lavoro di Perugia che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. Accolta la domanda, conseguiva la declaratoria dell’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate, 2.- Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 18.8.09, rigettava l’impugnazione.

Considerato che il contratto era stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda, rilevava che le assunzioni per tale causale erano ammesse fino al 30.4.98 – data fissata dalle parti collettive con accordo integrativo 16.1.98 – di modo che per quella in questione, relativa al periodo 14.10.00-31.1.01, il termine era illegittimamente apposto.

3.- Avverso questa sentenza Poste italiane proponeva ricorso per cassazione.

Non svolgeva attività difensiva la M..

Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato relazione che, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, è stata comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore costituito.

Poste Italiane ha depositato memoria.

4.- I motivi dedotti da Poste Italiane s.p.a. possono essere così sintetizzati:

4.1.- il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo l’ampio lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto e l’offerta della prestazione indice di disinteresse del lavoratore a sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il giudice di merito avrebbe affermato che l’inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto;

4.2.- violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, dell’art. 1362 c.c., e segg. e 8 del ccnl 26.11.94, nonchè degli accordi 25.9.97, 16.1.98 e 27.4.98, contestandosi l’interpretazione data alla contrattazione collettiva dal giudice di merito, in particolare evidenziandosi la contraddittorietà della sentenza impugnata quando afferma che l’accordo 25.9.97, pur derogando alla disciplina generale del contratto a termine, sarebbe soggetta ad un limite temporale di efficacia;

4.3.- violazione delle normativa in materia di risarcimento del danno, non avendo controparte provato e quantificato il danno conseguente alla nullità del termine, nè costituito in mora il datore di lavoro; si sostiene, inoltre, che erroneamente il giudice di merito non ha considerato l’eventualità che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione dell’aliunde percepitivi da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento;

4.4.- con riferimento a quest’ultimo aspetto è dedotta violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c., in quanto la Corte di merito, quantunque, richiesta ha omesso di provvedere circa la richiesta di esibizione di documentazione idonea (libretti di lavoro e buste paga) idonei a determinare i corrispettivi eventualmente percepiti dal lavoratore per attività svolte alle dipendenze di terzi.

5.- Il ricorso è infondato in ragione della giurisprudenza di questa Corre, che sulle questioni oggi sollevate dalla ricorrente ha adottato orientamenti ormai consolidati.

6.- Quanto al primo motivo, (risoluzione per mutuo consenso) la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554 e numerose altre seguenti) ha ritenuto che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

La Corte d’appello ha rilevato che la società appellante, processualmente a tanto onerata, ha omesso di fornire elementi utili a consentire la prospettata valutazione, non ritenendo sufficiente a rappresentare la disaffezione della lavoratrice le circostanze che la stessa avesse atteso un cospicuo lasso di tempo prima di intraprendere l’azione giudiziaria (essendo l’attesa ammissibile perchè contenuta nei limiti prescrizionali) e che, essendo iscritta in una graduatoria aziendale per il conferimento di pur ambiti nuovi contratti a termine, avesse ragionevolmente atteso a promuovere la controversia. Trattasi di considerazioni di merito congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico.

7.- Quanto al secondo motivo, la giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588). Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

8.- Sono, invece, inammissibili il terzo e quarto motivo, inerenti il risarcimento del danno, atteso che sul punto la Corte di merito non ha preso alcuna statuizione, in quanto Poste Italiane, in punto di conseguenze della declaratoria di nullità, si era limitata solo a contestare l’obbligo di riammettere in servizio la dipendente.

9.- In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi per le spese del presente giudizio, non avendo M. svolto attività difensiva.

Il rigetto del ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla disponendo quanto alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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