Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6722 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. II, 19/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G. – rappresentata e difesa in virtù di procura
speciale in calce al ricorso dall’avv. Benzoni Giuseppe del Foro di
Sassari ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Zanardelli, n.
36, presso l’avv. Paolo Piccioni;
– ricorrente –
contro
Fallimento PRO.G.E.C.O. S.r.l. – elettivamente domiciliato in
Sassari, alla via Orioni, n. 5, presso il curatore Dr. C.
E.;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari – sezione
distaccata di Sassari – n. 283 del 11 maggio 2004 – notificata il 29
ottobre 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24
febbraio 2010 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12 febbraio 2002, il fallimento della PRO.G.E.CO. S.r.l. convenne M.G. davanti al Tribunale di Sassari e, premesso che il (OMISSIS) la società in bonis aveva stipulato con la convenuta un contratto preliminare di vendita di un appartamento e che il fallimento aveva scelto di sciogliere il contratto, domandò la condanna della M. al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno conseguente alla sua illegittima occupazione. Nella contumacia della M., il Tribunale con sentenza del 10 luglio 2001 accolse la domanda di rilascio, ritenendo che il contratto preliminare non fosse opponibile al fallimento in quanto privo di data certa, e dispose la liquidazione del danno in separato giudizio. La decisione, gravata dalla M., venne confermata il 11 maggio 2004 dalla Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – che rigettò l’impugnazione, osservando che l’omessa produzione del contratto non consentiva l’esame della questione sollevata dalla appellante della stipula di una compravendita perfetta, e non di un contratto preliminare (come peraltro affermato dalla stessa M. nell’atto del 15 dicembre 1990, con il quale aveva convenuto la società per la pronuncia di una sentenza sostitutiva dell’atto pubblico non concluso) e che il contratto non sarebbe stato comunque opponibile al fallimento, perchè privo di data certa e non trascritto.
La M. è ricorsa con un motivo per la cassazione della sentenza l’intimato fallimento non ha resistito in giudizio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è il rilievo dell’inammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello avverso la pronuncia di primo grado – che aveva ordinato il rilascio dell’immobile ritenendo inopponibile al fallimento il contratto stipulato dalla società in bonis, nonostante l’attore avesse fatto valere in giudizio la scelta ex art. 72, L. Fall., di sciogliere il contratto – sul duplice rilievo della sussistenza delle condizioni dello scioglimento, in quanto il contratto aveva natura preliminare, e dell’inopponibilità di esso al fallimento, perchè, anche se qualificato compravendita, era privo di data certa (cfr.: art. 2704, c.c.) e non trascritto anteriormente alla relativa dichiarazione (cfr.: art. 45, L. Fall.).
La ricorrente, denunciando con l’unico motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 72, art. 210 c.p.c., e art. 2697 c.c., e l’omessa, insufficiente e contradditto-ria motivazione circa un fatte¯ controverso e decisivo, ha limitato le proprie doglianze al mancato svolgimento da parte del giudice di merito delle indagini richieste con l’appello sugli effetti reali del contratto, lamentando, in particolare, l’omessa pronuncia sulla sua istanza di ordinare al fallimento l’esibizione del contratto e l’assenza di valutazione dell’integrale pagamento del prezzo di vendita e del trasferimento del possesso dello immobile in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Il ricorso ha investito, cioè, solo una delle due autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, e la sufficienza di ciascuna di esse a sorreggere logicamente e giuridicamente la pronuncia esclude che una possibile fondatezza delle censure rivolte ad una di esse possa comportare la cassazione della sentenza, in quanto la stessa rimarrebbe comunque validamente fondata su quella non censurata, e la definitività di quest’ultima, oltre a risolversi in una carenza di interesse all’esame del motivo, comporta l’inammissibilità del ricorso per la definitività della decisione che consegue alla mancata impugnazione di uno dei suoi fondamenti (cfr.: cass. civ., sez. 1, sent. 18 settembre 2006, n. 20118); cass. civ., sez. 3, sent.
27 gennaio 2005, n. 1658).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010