Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6721 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27692/2009 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25/b, presso lo

studio dell’avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo

Corridoni n. 14, presso l’Avv. Stefano Valentini, rappresentata e

difesa dall’Avv. MASSANELLI Michela Maria per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/09 della Corte d’appello di Ancona,

depositata in data 25.8.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 11.2.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Alberto Libertino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

M.P. chiedeva al giudice del lavoro di Pesaro di dichiarare nullo in termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 1.3-30.6.00.

Accolta la domanda e proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata in data 25.8.09, rigettava l’impugnazione.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva M. con controricorso.

Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Poste Italiane ha depositato memoria.

Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 17.11.10, dal quale risulta che M. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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