Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6721 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. II, 19/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 968-2005 proposto da:

KODAK SPA P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

prò tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14,

presso lo studio dell’avvocato DE ROSA DANIELA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PATRUNO CATALDO;

– ricorrente –

e contro

FALL. QUALICOLOR SRL P.I. (OMISSIS), in persona del Curatore pro

tempore C.F. c.f. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio

dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che lo rappresenta e difende con

procura notarile rep. 40127 del 19/2/2010;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3315/2003 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato PETRETTI Alessio difensore con procura del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Vicolm proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 10.3.93, con il quale il Presidente del Tribunale di Milano aveva ad essa ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente Kodak spa, della somma di L. 19.077.281, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento del credito relativo alla fornitura di un bromografo, di materiale fotografico e per riparazioni eseguite su tale apparecchio.

A sostegno dell’opposizione la srl Vicolm eccepiva che il macchinario in questione era difettoso, con la conseguente inutilizzabilità del materiale fornitole, per cui chiedeva la revoca del provvedimento monitorio ed, invia riconvenzionale, la condanna della Kodak spa ai risarcimento dei danni conseguenti al comportamento non corretto ed ai ritardi della società stessa nella riparazione e utilizzo del bromografo in parola. Si costituiva l’opposta chiedendo il rigetto dell’impugnazione in quanto infondata.

Il tribunale di Milano, con sentenza n. 12191 del 9.11.2000 rigettava l’opposizione ritenendola sfornita di prova, confermando il d.i.

opposto e condannando l’opponente (che nel frattempo aveva mutato la ragione sociale in Qualicolor srl) al pagamento delle spese processuali. La sentenza veniva appellata dal curatore del Fallimento della Qualicolor srl che contestava l’interpretazione del giudice circa le risultanze istruttorie, con riguardo in specie ai vizi riscontrarti nell’apparecchiatura fornita, insistendo nelle precedenti eccezioni e nelle domande formulate con l’atto di opposizione a provvedimento monitorio. Si costituiva la spa Kodak chiedendo il rigetto del gravame stante l’infondatezza delle proposte censure. La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 3315 depos. il 5.12. 2003, accogliendo in parte i motivi dell’appello, dichiarava non dovuta la somma relativa alla fattura n. (OMISSIS) relativa alle riparazioni eseguite dalla Kodak sui terzo Bromografo, ritenendo non sussistere la prova della manomissione del macchinario;

rigettava la domanda riconvenzionale avanzata dall’appellante;

riteneva estinto il credito azionato in via monitoria, revocando il d.i. opposto e condannando il Fallimento al pagamento della minor somma di Euro 291,96 ritenendo tale somma quale residuo credito di cui all’estratto conto riassuntivo della stessa Kodak del 10.4.1992.

Per la cassazione di tale pronuncia, propone ricorso la società Kodak sulla base di 3 censure; l’intimata curatela non ha proposto controricorso, ma il suo difensore ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1176 e 1277 c.c..

Deduce che la Corte territoriale, in totale assenza di domanda o eccezione della parte interessata, aveva dichiarato estinto per la quasi totalità il credito azionato dalla Kodak in via monitoria.

Invero la soc. opponente, nei motivi dedotti nell’atto di citazione in opposizione, dopo aver sostenuto di avere pressochè saldato il bromografo, aveva anche ammesso di essere rimasta creditrice del residuo credito di L. 565.316 “a chiusura contrabile della fattura n. (OMISSIS)”; erano rimaste però insolute le fatture riguardanti l’acquisto del materiale fotografico e le riparazioni del bromografo.

Con il 2^ motivo del ricorso, l’esponente eccepisce” la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c., “nonchè per travisamento dei fatti merce l’erronea e superficiale lettura delle risultanze processuali, con omissione di esame di alcune di esse.

La Corte avrebbe male interpretato il documento sub 5 prodotto dall’opponente, il cui contenuto riguardava la chiusura contabile della fattura n. (OMISSIS), con residuo di L. 565.316 e non le rimanti fatture relative all’acquisto dei materiali ed alla riparazione del bromografo, che erano pacificamente rimaste insolute.

La fattura suddetta n. (OMISSIS), si riferiva ad altra cosa e cioè al prezzo di acquisto dell’apparecchio.

Entrambe le censure – congiuntamente esaminate in quanto connesse – sono infondate. Le stesse contestano in buona sostanza, l’interpretazione di un documento da parte della Corte milanese (“l’estratto conto riassuntivo del 10.4.1992″), sulla base del quale è stata poi ancorata l’intera decisione. In effetti il giudice a quo, dopo aver diffusamente esaminato i rapporti intercorsi tra le parti alla luce della documentazione da esse prodotta, ha ritenuto che il documento in questione rappresenta la posizione contabile definitiva di tutti i rapporti di dare-avere; secondo la ricorrente invece l’estratto conto riguarderebbe una parte soltanto di tali rapporti.

Osserva il Collegio che la censure in questione si risolvono in valutazione di fatto, inammissibili in questo giudizio di legittimità in considerazione della corretta motivazione adottata dal giudice di merito, immune da vizi logici e giuridici.

D’altra parte, il contenuto dell’estratto conto riassuntivo del 10.4.1992, non è stato integralmente trascritto dalla ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, atteso che la conoscenza del preciso tenore del documento in questione era infatti fondamentale ai fini della decisione (Cass. n. 7392 del 19/04/2004).

Con il terzo motivo eccepisce si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e ritiene ingiusta la sentenza per avere il giudice integralmente compensate le spese di giudizio nonostante il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall’opponente.

Anche tale doglianza appare infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa S.C. ” … in tema di spese processuali e con riferimento al testo dell’art. 92 c.p.c. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (e succ. modif. ed integr.), la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto” (Cass. n. 22541 del 20/10/2006).

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00, per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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