Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6721 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24277-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente – principale –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA

DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO BOER, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3495/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2015 R.G.N. 4319/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva respinto le domande proposte da C.L. avverso il Ministero della Difesa, finalizzate al riconoscimento della corretta decorrenza iniziale della propria anzianità, fin dall’originario ingresso nei ruoli della P.A. oltre all’inquadramento nella posizione economica C3;

la Corte territoriale, nel dispositivo, ha affermato l’accoglimento della domanda di decorrenza dell’anzianità fin dal 15.12.1974, confermando nel resto la sentenza impugnata e compensando le spese dei due gradi, mentre in motivazione ha espresso l’accoglimento anche della domanda di inquadramento, confermando la sola reiezione della domanda finalizzata al riconoscimento dell’utilizzabilità dell’anzianità maturata presso altri enti per le selezioni di progressione interne al Ministero di ultima destinazione;

il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui la C. ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, difese queste ultime poi illustrate da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 e della normativa sul “passaggio diretto” ad altra Amministrazione, nonchè la violazione dell’art. 97 Cost., sostenendo che la mobilità su base volontaria potesse avvenire soltanto in forza di una rigorosa perequazione del profilo professionale e della posizione economica posseduti al momento della richiesta con quelli propri della P.A. di destinazione, senza che potessero aver rilievo accertamenti giudiziali successivi a tale comparazione;

con tale motivo il ricorrente contesta in sostanza l’argomentazione con cui la corte territoriale, richiamando la sentenza intercorsa tra la C. e l’INAIL, precedente datore di lavoro prima del trasferimento al Ministero, aveva riconosciuto il rivendicato inquadramento nella posizione C3;

il secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, afferma la violazione e falsa applicazione del citato art. 30, nonchè dell’art. 1406 c.c., comma 1, ritenendo che il riconoscimento di un inquadramento diverso da quello esistente al momento del passaggio per mobilità finisse per violare il consenso prestato dalla P.A. di destinazione, stante il fatto che la mobilità volontaria andava appunto riportata ad una vicenda di cessione del contratto;

il ricorso incidentale è formulato dalla C. per il caso in cui, nonostante la proposizione di ricorso principale da parte del Ministero su profili non espressamente esplicitati nel dispositivo, si ritenesse che l’interpretazione del dispositivo non possa essere svolta con l’ausilio della motivazione;

per tale ipotesi, la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 4), affermando che ove si fosse ritenuto l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione la sentenza sarebbe stata da considerare nulla per la carenza dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo cui essa è destinata;

il motivo di ricorso incidentale si chiudevi) infine con la segnalazione della questione, definita peraltro “di poco rilievo”, in ordine all’errata indicazione in dispositivo della decorrenza dell’anzianità sullo stato matricolare, che avrebbe dovuto essere fissata al 17.11.1974 in luogo del 15.12.1974, rettifica per la quale la C. parimenti insistemit;

la decisione del giudizio di cassazione postula la previa ricostruzione del decisum su cui si deve pronunciare;

è pacifico che, in primo grado, il Tribunale abbia rigettato la domanda prendendo posizione – in senso appunto negativo – soltanto sul diritto della ricorrente alla considerazione dell’anzianità di servizio per i fini di cui alle selezioni interne e sulla pretesa ad un migliore inquadramento (v. la sentenza d’appello, pag. 3 secondo periodo), quale derivante dalla sentenza intercorsa con il precedente datore di lavoro pubblico;

era dunque mancata, da parte del Tribunale, la pronuncia sulla richiesta di accertamento dell’anzianità di servizio in generale, cioè a prescindere dagli effetti sulle selezioni per progressioni;

il dispositivo della sentenza di appello è stato poi formulato come segue: “in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara il diritto della parte appellante all’attestazione nello stato matricolare dell’anzianità di servizio con decorrenza dal 15.12.1974. Compensa le spese di lite del doppio grado”;

è solo in motivazione che si fa riferimento al riconoscimento anche del diritto al miglior inquadramento rivendicato, manifestandosi altresì la conferma della sentenza di prime cure con riferimento al rigetto della pretesa alla considerazione dell’anzianità in occasione delle selezioni interne per i passaggi a posizioni superiori;

il contrasto tra motivazione e dispositivo è evidente, perchè l’accoglimento della domanda con riferimento all’anzianità complessiva, accompagnata dalla conferma “nel resto” della sentenza di primo grado, non può altro significare che persistesse il rigetto della domanda sull’inquadramento, oltre che di quella sull’anzianità a fini selettivi, profili entrambi su cui come detto il Tribunale aveva pronunciato;

la controricorrente afferma, al fine evidentemente di far ritenere che l’accoglimento della domanda sull’anzianità complessiva potesse in qualche modo implicare l’avvenuto accoglimento anche della domanda ivi non menzionata, che la ratio dell’accoglimento della domanda sulla decorrenza iniziale dell’anzianità e quella sull’inquadramento sarebbe la medesima, sottolineando come la Corte territoriale, nel motivare l’accoglimento della seconda pretesa dopo l’accoglimento della prima abbia affermato che ciò avveniva “per quanto detto”;

tuttavia, non essendo automaticamente necessario che alla ricostruzione dell’anzianità debba corrispondere un certo inquadramento, nè essendo ciò in alcun modo meglio spiegato, la valorizzazione in tal senso di quell’inciso non convince, in quanto il medesimo va semmai riferito all’affermazione, parimenti contenuta poco prima in sentenza ma non contenuta nel dispositivo, secondo cui la mobilità avrebbe giustificato la conservazione della “qualifica” acquisita presso l’Amministrazione di provenienza, profilo questo giuridicamente coerente in modo diretto con l’accoglimento di quella pretesa;

è dunque proprio sulla pretesa al migliore inquadramento che si radica una difformità irresolubile tra motivazione e dispositivo, a risolvere la quale non vale certamente il fatto che il Ministero abbia proposto ricorso per cassazione contestando il merito della decisione della Corte territoriale per quanto riguarda appunto la questione sull’inquadramento;

a parte il fatto che il ricorso del Ministero non ha mancato di individuare la discrasia (pag. 3, primi tre periodi, ove quanto deciso in motivazione è collegato a quanto statuito in dispositivo da un suggestivo “peraltro”), non vi è dubbio che l’interpretazione della portata dei provvedimenti giudiziari abbia natura obiettiva e prescinda dai comportamenti impugnatori delle parti o da orientamenti soggettivi delle stesse;

d’altra parte, è noto che, nel rito del lavoro, vi è autonomia del dispositivo letto in udienza (ipotesi che ricorre pacificamente nel caso di specie, dandone atto la stessa sentenza impugnata nello storico di lite) rispetto alla motivazione, la quale non può discostarsi da quanto cristallizzato nel dispositivo, a garanzia della contestualità tra discussione e decisione, che non tollera il rischio di avallare eventuali ripensamenti giudiziali postumi;

è infatti assai risalente e mai abbandonato l’insegnamento per cui “a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, nel processo del lavoro il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione; ne consegue che le proposizioni contenute nella motivazione e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte” (così già Cass. 15 gennaio 1996, n. 279; più di recente, Cass. 14 aprile 2010, n. 8894);

è altrettanto consequenziale e noto che, in presenza di un tale contrasto insanabile prevale il dispositivo (Cass. 17 novembre 2015, n. 65; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21885; Cass. 8894/2020 cit.);

ciò comporta però l’inammissibilità dei due motivi di ricorso dispiegati dal Ministero della Difesa;

essi infatti riguardano entrambi la questione sull’inquadramento C3 della C. e dunque proprio il profilo che, sulla base del dispositivo, deve aversi per disatteso dalla Corte territoriale, sicchè è palese la carenza di interesse del Ministero rispetto a tale impugnazione;

l’inammissibilità del ricorso principale comporta peraltro la perdita di effetto del ricorso incidentale (tardivo) ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2;

infatti, il giudizio di primo grado risale a ricorso del 12.11.2010 e il termine massimo di impugnazione era dunque quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, quale modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, con disposizione applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 stessa legge, ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore di essa, ovverosia dopo il 4.7.2009;

nel caso di specie la sentenza, datata 21.4.2015, riporta quale data di pubblicazione il 4.5.2015, con dato che risulta confermato anche nel controricorso;

pertanto, il termine semestrale scadeva il 4.11.2015 e quindi il ricorso incidentale, datato 10.11.2015 e posto in notifica il 13.11.2015, si qualifica come di natura tardiva e come tale incorre nell’inefficacia di cui al citato art. 334 c.p.c., comma 2;

non trovando accoglimento nè il ricorso principale nè quello incidentale è giustificata la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

nonostante la declaratoria di integrale inammissibilità del ricorso principale, non può avere corso, nei riguardi del Ministero della Difesa, l’attestazione della ricorrenza dei presupposti perchè si dia atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. 20 febbraio 2020, n. 4315; Cass. 27 novembre 2017, n. 28250; Cass. 8 maggio 2014, n. 9938);

analogamente la condanna al pagamento del “doppio” del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27753; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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