Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6721 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3776-2015 proposto da:

FONDERIE ARIOTTI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO GORLANI,

VALENTINA BONADEI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3135/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza 3.135/65/14 del 22 maggio 2014, pubblicata il 12 giugno 2014, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente società Fonderie Ariotti s.p.a., confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia n. 144/16/11 la quale, in parziale accoglimento del ricorso della contribuente, avverso l’avviso di accertamento in rettifica della denunzia 21 settembre 2009 di variazione catastale (accertamento recante la determinazione della maggiore rendita di Euro 97.641,00) aveva ridotto l’importo della rendita in Euro 87.456,00 in conformità della proposta della contribuente.

2. – La contribuente, mediante atto del 26 gennaio 2015, ha proposto ricorso per cassazione.

E, con memoria del 28 novembre 2019, ha insistito per l’accoglimento della impugnazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 26 febbraio 2015.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando quanto segue.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale ha determinato la rendita catastale in conformità della proposta formulata dalla contribuente colla denunzia di variazione catastale.

1.2 – La contribuente non può contestare ” gli elementi dichiarati e proposti ” da essa medesima colla dichiarazione DOCFA.

1.3 – La circostanza che la contribuente, in precedenza, avesse presentato (il 30 luglio 2009) altra denunzia di variazione catastale (con proposta di attribuzione della minore rendita di Euro 57.022,00), è priva di ogni valore ed effetto giuridico, in quanto si tratta di una ” dichiarazione incompleta “, non accettata dall’Ufficio e ” mai entrata negli atti catastali “.

2. – La ricorrente sviluppa tre motivi di ricorso.

2.1 – Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza impugnata per inosservanza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, e art. 24 Cost..

La ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale ha proceduto alla trattazione del gravame in pubblica udienza, senza che la segreteria avesse dato la prescritta comunicazione a essa appellante. Sicchè essa società, a cagione della omissione, non è potuta intervenire davanti al giudice a quo con lesione del diritto di difesa e conseguente nullità della sentenza.

2.2 – Col secondo motivo di ricorso, proposto come il successivo in via gradata, la parte denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, e in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10.

La parte sostiene che alla proposta formulata dal contribuente colla denunzia di variazione catastale “non può riconoscersi nessun valore vincolante” e che sarebbe “contrario a buona fede percepire somme non dovute ancorchè versate per errore dall’obbligato su dichiarazione da lui stesso effettuata”.

2.3 – Col terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “omesso esame del terzo motivo del ricorso introduttivo: incongruità della stima della rendita catastale effettuata dall’Ufficio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,4,5 e 10 R.D.l. 13 aprile 1939, n. 652. Difetto di motivazione e difetto di istruttoria”.

La parte contesta la inclusione nel computo, ai fini della rendita, degli impianti e dei macchinari rimuovibili “senza alterare la struttura muraria” e che “difettano del requisito della intima connessione strutturale e funzionale col il fabbricato”, quali appunto, nella specie, quali i forni, la pesa e il montacarichi.

3. – Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.

3.1 – Fondato e assorbente è il primo motivo.

La omissione della comunicazione (della fissazione) della pubblica udienza di trattazione alla contribuente appellante deve reputarsi, affatto pacifica e incontestata.

Al riguardo la controricorrente Avvocatura generale dello Stato si è limitata a obiettare ” di non dover entrare nel merito di fattispecie non di propria competenza ” (v. controricorso, p. 13).

L’omissione comporta la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza pronunciata (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 18279 del 11/07/2018, Rv. 649806 – 01; cui adde Sez. 6 – 5, ordinanza n. 28843 del 01/12/2017, Rv. 646430 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 11487 del 14/05/2013, Rv. 627187 – 01; Sez. 5, sentenza n. 23607 del 20/12/2012, Rv. 625026 – 01; Sez. 5, sentenza n. 11014 del 14/07/2003, Rv. 565050 – 01; Sez. 5, sentenza n. 11229 del 28/08/2000, Rv. 539803 – 01; Sez. 5, sentenza n. 2509 del 06/03/2000, Rv. 535451 – 01).

3.2 – Conseguono l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i residui; la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 – alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 marzo 2020

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