Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6721 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19796-2021 proposto da:

B.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costitiuito –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3014/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA dell’11/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che riferisce l’Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 3014/02/2020 pubblicata l’11 novembre 2020 ne rigettava l’appello;

la parte contribuente proponeva ricorso notificato l’11 maggio 2021 ma non provvedeva a depositarlo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all’Agenzia delle entrate in data 11 maggio 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 27 luglio 2021;

considerato che ciò comporta, ex art. 369, c.p.c., l’improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che l’Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ritenere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, art. 13, comma 1, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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