Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6720 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25383/2009 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25/b, presso lo

studio dell’avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe

di Bartolo n. 22, presso l’Avv. Giancarlo Di Giulio, rappresentato e

difeso dall’Avv. ZUPPARDI Michele per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/09 della Corte d’appello di Lecce, Sezione

distaccata di Tarante, depositata in data 5.10.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 11.2.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Cinzia De Conciliis per delega Zuppardi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Alberto Libertino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

M.G. chiedeva al giudice del lavoro di Taranto di dichiarare nullo il termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 1.6-30.6.00.

Rigettata la domanda e proposto appello dal richiedente, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata in data 5.10.09, accoglieva l’impugnazione.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva M. con controricorso.

Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Poste Italiane ha depositato memoria.

Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 9.2.11, dal quale risulta che M. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA