Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6720 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.15/03/2017), n. 6720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8514/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso Savito,
elettivamente domiciliato in Roma alla via Appiano n. 8 presso lo
studio dell’Avv. Orazio Castellana, per procura a margine del
controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 45/17/10 depositata il 15 febbraio 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017
dal Consigliere Carbone Enrico.
Udito l’Avv. Pucciariello Pasquale per la ricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso incidentale.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorso di S.S., la Commissione tributaria provinciale di Catania annullava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei di lui confronti per i maggiori ricavi accertati nell’anno d’imposta 1997 in capo alla Ariazzi Succhi di Sc.An. s.a.s., società dallo S. partecipata al 30 per cento.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, contenendo l’annullamento dell’avviso nei limiti dei versamenti bancari oggetto di accertamento.
L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.
Lo S. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale; deposita altresì memoria.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per aver il giudice d’appello escluso la rilevanza dei versamenti bancari ai fini dell’accertamento del maggior reddito d’impresa.
2. Il ricorso incidentale denuncia nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci.
Il ricorso incidentale deve essere anteposto, essendo logicamente prioritario.
3. Il ricorso incidentale è fondato, attesa l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, dalla quale discende la necessità originaria del loro litisconsorzio (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, Rv. 603330; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23096, Rv. 625132; Cass. 28 novembre 2014, n. 25300, Rv. 633451).
4. Il ricorso principale resta assorbito, giacchè la violazione della necessità del litisconsorzio vizia l’intero processo, imponendo l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3.
5. Il giudice di rinvio disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci, effettuerà quindi un nuovo esame di merito e regolerà infine le spese processuali, anche di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado, rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Catania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017