Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 672 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell’avvocato GALLETTI

ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.J. (OMISSIS), nell’interesse proprio e nella

qualita’ di genitore esercente la potesta’ sui figli minori E.

A., E.M. elettivamente imposto dalla legge

domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI GIANLUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CONSOLI DANIELA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1745/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

9/12/09, depositata il 24/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito l’Avvocato Galletti Antonino, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

conferma la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. Dott. A. Carestia, osserva e ritiene: – il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive “Il relatore, cons. M. C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

1. F.L. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in data 9 – 24.12.2009, con cui la Corte di appello di Firenze ha respinto il suo appello principale nonche’ l’appello incidentale – questo proposto in riferimento soltanto allo statuito regime delle spese – da E.J. in proprio ed in rappresentanza dei suoi figli minori E.A. e E.M. (nati il (OMISSIS)), gravami formulati avverso la sentenza n. 67/2009 con cui il Tribunale per i minorenni di Firenze, dichiarato il medesimo F. padre naturale dei suddetti due minori, lo ha anche condannato a corrispondere alla E.J. il contributo economico mensile di Euro 700,00 per il loro mantenimento oltre che a pagare il 50% delle spese straordinarie agli stessi inerenti.

2. la E.J. in proprio e nella spiegata qualita’ ha resistito con controricorso.

3. con l’appello principale il F. aveva dedotto..l’inattendibilita’ dei risultati dell’esame ematologico del DNA, attese le modalita’ dei rapporti avuti con la E.J., i tempi dei loro incontri, la sua anamnesi fisica e la metodologia con la quale si era volto l’esame ematologico del DNA, da cui era emersa nei suoi confronti una percentuale di compatibilita’ genetica con la prole pari al 99,99%;

4. con il ricorso in questa sede il F. deduce i seguenti motivi:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 269 cod. civ., dell’art. 2697 cod civ. e ctu (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

b) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod civ. in ordine al quantum debeatur e insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al medesimo profilo.

5. dall’esame del ricorso si evince che sostanzialmente il ricorrente avversa l’impugnata sentenza o riproponendo censure che la Corte di merito ha gia’ disatteso con logiche argomentazioni o sollevando critiche generiche e non ancorate a specifici e decisivi elementi di riscontro eventualmente emersi nei gradi di merito, inerenti anche all’avversata quantificazione del contributo a lui imposto per il mantenimento dei due figli, contributo che appare pure determinato in misura contenuta e tale da assicurare non piu’ che il soddisfacimento pro quota di mere, notorie esigenze fondamentali della prole.

6. il ricorso puo’, quindi, essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi dichiarato inammissibile o comunque respinto.

Roma, il 21 agosto 2010”.

La relazione e’ stata notificata al Pubblico Ministero ed ai difensori delle parti il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Avverso le proposte contenute nella relazione sono state mosse osservazioni critiche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., dal difensore del ricorrente.

Il contenuto della depositata memoria si sostanzia nuovamente in generici rilievi di errori valutativi in ordine agli elementi assunti, anche carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, in quanto non ricondotti a specifiche, richiamate risultanze istruttorie, e da cui non e’ dato desumere illogicita’ o carenze motivazionali decisive – non emergono, pertanto, elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso del F., che condanna a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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