Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6719 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso lo

studio dell’avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 213/09 della Corte d’appello di Lecce, Sezione

distaccata di Taranto, depositata in data 5.10.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 11.2.2011 dai Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Libertino Alberto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- F.L. chiedeva al giudice del lavoro di Taranto di dichiarare nullo il termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 20.7 – 30.9.99.

2.- Accolta la domanda e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna del datore a corrispondere la retribuzione dalla data di costituzione in mora (11.9.03), proponeva appello Poste Italiane.

La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata in data 5.10.09, rigettava l’impugnazione.

Il giudice rilevava che — nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva — il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causate solo fino al 30.4.98, riteneva che nella specie il termine fosse illegittimamente apposto.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione.

Non svolgeva attivita’ difensiva la dipendente.

Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato relazione che, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, e’ stata comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore costituito.

Poste Italiane ha depositato memoria.

4.- I motivi dedotti da Poste Italiane s.p.a. possono essere cosi’ sintetizzati:

4.1.- il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo l’ampio lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto (30.9.99) e l’offerta della prestazione (costituzione in mora dell’11.9.03) indice di disinteresse del lavoratore a sostenere la nullita’ del termine, di modo che erroneamente il giudice di merito avrebbe affermato che l’inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto (motivo 1);

4.2.- violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 dell’art. 1362 c.c. e segg. e dell’art. 8 del ccnl 26 novembre 1994, nonche’ degli accordi 25.9.97, 16.1.98 e 27.4.98, nonche’ del verbale di accordo 18.1.01, contestandosi l’interpretazione della contrattazione collettiva cui e’ pervenuto il giudice di merito e la mancata considerazione della circostanza che la causale di assunzione oltre alle “esigenze eccezionali” faceva riferimento anche alla “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre” (motivi 2-3);

4.3.- violazione delle normativa in materia di risarcimento e di corrispettivita’ delle prestazioni, sottolineandosi che l’attrice avrebbe dovuto provare l’entita’ del danno e che avrebbe avuto diritto alle retribuzioni a titolo risarcitorio solo dal momento della offerta della prestazione (motivo 4);

4.4.- violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c., ai fini dell’accertamento dell’aliunde perceptum, in quanto la Corte di merito, quantunque richiestane, ha omesso di provvedere circa l’esibizione di documentazione idonea (libretti di lavoro e buste paga) a determinare i corrispettivi eventualmente percepiti dal lavoratore per attivita’ svolte alle dipendenze di terzi (motivo 5).

5.- Deve premettersi che il contratto fu stipulato – secondo l’accertamento effettuato dal giudice di merito (pag. 13) — per far fronte alle “esigente eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane in relazione alla necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”. Le fattispecie giustificatrici dedotte, entrambe risalenti all’art. 8 del CCNL 1994, sono pertanto due: a) “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ecc. …” (fattispecie aggiunta a detto art. 8 dall’accordo integrativo 25.9.97); b) espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie (ipotesi ab initio prevista dall’art. 8 (comma 2).

In questa sede, in ragione delle censure mosse dalla ricorrente, dovra’ essere esaminata la pronunzia in relazione ad entrambe le fattispecie dedotte in contratto, secondo la originaria impostazione adottata dalle parti in sede negoziale.

Tanto premesso, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso nel limiti di seguito indicati.

6.- Quanto al primo motivo (risoluzione per mutuo consenso) la giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento alla fattispecie in esame, ha ritenuto che per la configurabilita’ di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso e’ necessario che sia accertata — sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’, delle modalita’ di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative — una comune volonta’ delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554 e numerose altre seguenti).

La Corte d’appello ha rilevato che la societa’ appellante, processualmente a tanto onerata, ha omesso di fornire elementi utili a consentire la prospettata valutazione, non ritenendo sufficiente a rappresentare la disaffezione del lavoratore la circostanza che lo stesso avesse atteso un cospicuo lasso di tempo prima di intraprendere l’azione giudiziaria (essendo l’attesa ammissibile perche’ contenuta nei limiti prescrizionali e, non esclusa dalla percezione delle competenze di fine, dovuta alle pressanti esigenze di vita del lavoratore). Trattasi di considerazioni di merito corrette sul piano giuridico e congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico.

7.- Passando all’esame dei motivi secondo e terzo, da trattare in unico contesto, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la pluralita’ di ragioni legittimanti l’apposizione del termine e’ pienamente legittima, non costituendo la loro contemporanea indicazione incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l’unica condizione che non sussista incompatibilita’ o intrinseca contraddittorteta’ tra dette motivazioni (Cass. 17.6.08 n. 16396).

Tanto premesso e con riferimento ad entrambe dette fattispecie, deve rilevarsi che a giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare — oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 — nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

In forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, per cui la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 — della situazione di fatto integrante delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo (v., ex plurimis Cass. 23.8.06 n. 18378).

L’assunzione “per necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre”, rientra invece nell’originaria formulazione dell’art. 8 del CCNL 1994 ed e’, dunque, una ipotesi di contratto a termine direttamente introdotta dalla contrattazione collettiva, autonoma non solo rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, ma anche ai vincoli cui e’ sottoposta la fattispecie introdotta dall’accordo integrativo 25.9.97 (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588), costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

E’, dunque, del tutto arbitraria l’estensione del limite temporale del 30.4.98 a tale seconda fattispecie legittimante, atteso che essa e indifferente a tale problematica, la quale e’ invece riferita alla diversa fattispecie dell’assunzione per esigenze eccezionali, introdotta nel testo dell’art. 8 del CCNL 1994 dall’accordo integrativo 25.9.97, per la quale solamente le parti collettive in sede pattizia delimitarono il periodo di operativita’.

8.- Non essendosi il giudice di merito attenuto ai principi di diritto sopra enunziati, i motivi secondo e terzo sono fondati, per cui, assorbiti i motivi quarto e quinto, il ricorso deve essere accolto.

L’impugnata sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rimessa al giudice indicato in dispositivo, il quale procedera’ a nuovo esame ed alla pronunzia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

Il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo e terzo e’ adottato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo e, assorbiti il quarto ed il quinto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Lecce, Sezione di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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