Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6719 del 15/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26238/13 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TMO Trasporti S.r.l. – socio unico – in persona del suo legale

rappresentante pro tempore O.M., elettivamente domiciliata

in Roma, Via Merulana n. 234, presso lo Studio dell’Avv. Cristina

Della Valle, che anche disgiuntamente con 1’Avv. Dario Moretti, la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/44/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 21 marzo 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Marchini, per la ricorrente;

udito l’Avv. Dario Moretti, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del primo e

secondo motivo del ricorso e assorbito il terzo.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 45/44/13 depositata il 21 marzo 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia pronunciando sull’appello proposto da TMO Trasporti S.r.l. – in riforma della decisione n. 45/01/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio dichiarava totalmente infondata “la pretesa tributaria fatta valere con l’avviso di accertamento” n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori ricavi ammontanti a Euro 39.900,00 anno d’imposta 2006 in applicazione del corrispondente studio di settore.

La CTR – dopo aver ritenuto inter partes pacifico “che nel caso di specie utilizzando lo studio di settore più evoluto la rideterminazione dei maggiori ricavi perveniva alla misura di Euro 3.078,00” – spiegava la propria decisione con l’osservazione per cui “la enunciazione dell’ufficio di una impossibilità di applicazione dello studio più recente, perchè provocherebbe una situazione di non normalità economica con riferimento al costo per carburanti e lubrificanti, non era verificabile”. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato “Motivazione apparente. Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1002, n. 546, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, e violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” – l’ufficio deduceva che la CTR era incorsa nel denunciato vizio motivazionale per non aver esposto “l’iter logico seguito”.

Il motivo è infondato perchè la CTR ha invece chiaramente motivato il giudizio di totale infondatezza della “pretesa tributaria”5 perchè in applicazione dello studio di settore “più evoluto” lo scostamento dal dichiarato sarebbe stato di gran lunga inferiore, sia perchè non poteva essere in alcun modo verificata la correttezza dell’affermazione fatta dell’ufficio secondo cui il ridetto “più evoluto” studio di settore non poteva trovare applicazione in quanto avrebbe dato luogo ad “una situazione di non normalità economica”.

2. Con il terzo motivo di ricorso – da esaminarsi preventivamente in ragione della sua priorità logico giuridica e rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e della L. n. 549 del 1995, art. 3 e dell’art. 2697 c.c. sul principio dell’onere della prova, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – l’ufficio deduceva che la CTR era incorsa in una errata applicazione dell’onere della prova per non avere “tenuto conto che gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico matematiche, consentivano di stimare i ricavi”.

Il motivo è infondato perchè la CTR, peraltro in modo conforme alla giurisprudenza della corte (Cass. sez. un. n. 26635 del 2009; Cass. sez. trib. n. 23554 del 2015), ha invece proprio ritenuto applicabili le presunzioni sull’ammontare dei ricavi che discendevano dallo studio di settore “più evoluto”, ciò particolarmente laddove la CTR ha in effetti rilevato che le dette presunzioni conducevano ad uno scostamento assai meno significativo.

3. Con il secondo motivo di ricorso – rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” – l’ufficio deduceva che la CTR era incorsa in errore per aver semplicemente “annullato l’atto impositivo” senza invece determinare il maggior imponibile “nella corretta misura”.

Il motivo è fondato atteso che il giudizio tributario è di “impugnazione merito” – secondo il noto sintagma – con la conseguenza che l’accertamento che non deve annullarsi per vizi di forma impone alla commissione di accertare comunque l’ammontare del tributo dovuto (Cass. sez. trib. n. 13294 del 2016; Cass. sez. trib. n. 19750 del 2014). E, da tale punto vista, è utile rammentare che era stata la stessa CTR ad aver in pratica ritenuto attendibile lo scostamento “di Euro 3.078,00” discendente dall’applicazione dello studio di settore “più evoluto”.

4. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA