Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6718 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. II, 19/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23663-2004 proposto da:

G.P. (OMISSIS), C.C.

(OMISSIS), U.S., U.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato RAMPELLI ELISABETTA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCIO ANTONELLO;

– ricorrenti –

contro

CARIPLO CASSA RISP PROV LOMBARDE SPA ORA INTESA GESTIONE CREDITI SPA

P.I. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende;

BANCA CASSA RISP TORINO SPA INCORPORATA DA UNICREDIT BANCA SPA P.I.

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA JACOPO DA PONTE 45, presso lo

studio dell’avvocato BOTTAI LUIGI AMERIGO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCHETTI ROBERTO;

BANCA P INTRA SCARL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato PAPARAZZO ETTORE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NAPOLETANO

SERGIO;

– controricorrenti –

e contro

BANCA P NOVARA SCARL in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 762/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato RAMPELLI Elisabetta, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

uditi gli Avvocati BOTTAI Luigi Amerigo, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato MARCHETTI;

CATALANO Roberto con delega depositata in udienza dell’Avvocato

GARGANI Benedetto difensori dei rispettivi resistenti che hanno

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti di citazione rispettivamente notificati il 24.7.91, 5.10.91 e 17.12.91, la Banca Popolare di Novara s.c.a r.l. la Banca Popolare di Intra s.c.a.r.l e la Cariplo Cassa di Risparmio delle Province Lombarde – s.p.a. convennero al giudizio del Tribunale di Verbania G.P., C.C. e T.G.C., chiedendo ciascuna revocarsi ai sensi dell’art. 2901 c.c. due contratti stipulati entrambi il (OMISSIS) a rogito dal medesimo notaio, con i quali la G. aveva venduto, per il prezzo complessivo di L. 190.000.000, dichiarato in parte pagato in precedenza e per il resto rappresentato da accollo di mutuo fondiario, due immobili (fabbricati e terreno) siti in (OMISSIS), uno alla madre, la T., l’altro alla cugina, la C.. Tali vendite,secondo le attrici, erano preordinate a sottrarre i beni alle garanzie dei rilevanti crediti che le banche vantavano nei confronti della G., la quale, unitamente al marito U. R., aveva prestato fideiussioni a favore della società s.a.s.

U.L.M. – Uttinacci Lavorazioni Meccaniche di Uttinacci Roberto, per debiti che quest’ultima aveva contratto con le banche, rendendosi successivamente insolvente, come notorio nella zona di (OMISSIS). Alle suddette domande resistevano, costituendosi congiuntamente nei rispettivi giudizi le convenute;alle stesse si associava,spiegando interventi adesivi autonomi a tutela di analoghi creditela Banca Cassa di Risparmio di Torino s.p.a.. I giudizi venivano riuniti ed, all’esito dell’istruttoria documentale e della mancata prestazione degli interrogatori formali deferiti alle convenute, decisi con sentenza del 6.6-25.9.97, con accoglimento della domanda relativamente alla compravendita stipulata con la T. e rigetto per l’altra, non ritenendosi sufficientemente provata per quest’ultima, a differenza che per la prima, gli elementi costitutivi della domanda.

Proposti appelli dalla T. e dalla G., dalla Banca Popolare di Intra, dalla Cassa di Risparmio di Torino in via incidentale adesiva autonoma, costituitasi con resistenza la Cariplo, contumace la Banca. Popolare di Novara, interrotta la causa e riassunta ex art. 303 c.p.c. nei confronti degli eredi della T. nelle more defunta, con sentenza del 1.3-11.5.04 la Corte di Torino rigettava l’appello T.- G. ed accoglieva quelli delle banche per l’effetto revocando anche la compravendita G.- C. e regolando le spese del doppio grado secondo soccombenza. La corte territoriale, anzitutto, ribadiva, quanto alla prima delle suddette compravendite, l’evidente sussistenza dei gravi indizi univocamente convergenti nel senso della preordinazione delle stesse a sottrarre il bene alle garanzie dei crediti delle banche,in un contesto nel quale l’insolvenza, in termini di “totale decozione” della debitrice principale ULM, notoria nella cittadina di (OMISSIS) era rimasta incontestata, gli interrogatori formali non erano stati resi e la relativa protestata ignoranza era da ritenersi del tutto inattendibile, considerata la strettissima parentela, la convivenza tra le parti, figlia e madre, e l’altro fideiubente, U. R., rispettivo marito e genero,con conseguente “presunzione pressocchè assoluta della conoscenza dell’andamento degli affari di famiglia” e sussistenza, dunque, del consilium fraudis. L’eventus damni era in re ipsa, comportando le vendite la “drastica diminuzione della garanzia patrimoniale”, vale a dire della” possibilità per le banche creditrici di agire esecutivamente sugli immobili medesimi in forza dell’obbligo fideiussorio”; inoltre la G. non aveva mai precisato per quale diversa necessità si fosse determinata a vendere contemporaneamente i due beni alle due congiunte,una delle quali madre convivente, di età avanzata e non in grado, nè nella necessitaci disporre autonomamente del bene, al cui pagamento neppure era stato dedotto come avesse potuto far fronte. Analoghe considerazioni, tenuto conto anche della contemporaneità delle due alienazioni, comportavano, secondo la corte, la sussistenza degli estremi della revocabilità anche della compravendita in favore della T., che oltre ad essere cugina della G., ne era anche l’abituale parrucchiera e presumibile confidente, viveva anch’ella nella cittadina di (OMISSIS) dove era notorio il dissesto della società ULM non aveva reso l’interrogatorio formale, nè precisato in alcun modo le ragioni dell’acquisto e la provenienza dei mezzi per farvi fronte.

Contro tale sentenza hanno proposto congiunto ricorso, deducente cinque motivala G. la C. e le eredi della T., U.S. ed E.. Hanno resistito con rispettivi controricorsi la Banca Popolare di Intra e la Intesa Gestione Crediti s.p.a. (nuova ragione sociale della Intesa Bci Gestione Crediti s.p.a.), quale avente causa, in quanto acquirente dei crediti Insoluti, dalla Cariplo, nonchè successivamente,a seguito dell’integrazione del contraddittorio disposto con ordinanza dell’11.6.09, la Unicredit Banca s.p.a., quale società incorporante la Banca Cassa di Risparmio di Torino s.p.a.; non ha svolto attività difensiva la Banca Popolare di Novara s.c.a. r.l.. Le ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controricorrente Intesa Gestione Crediti s.p.a. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per invalidità del mandato difensivo a margine, dal contenuto del quale non sarebbe possibile desumere il carattere della specialità, in mancanza di alcun riferimento al giudizio per cassazione, nonchè per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, per difetto di specificità dei motivi d’impugnazione, che non sarebbe “oggettivamente possibile riferire … alle corrispondenti statuizioni della sentenza di merito”.

L’eccezione, sotto il primo profilo, è infondata alla luce della più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 1954/09, 8060/07, 6687/06, 5620/06, 16736/05), dalla quale il collegio non ravvisa ragioni per doversi discostare, che superando il precedente e più formalistico indirizzo citato in controricorso, consente di ritenere sufficiente a soddisfare il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c., tenuto conto della contestualità del mandato difensivo e dell’inequivoco riferimento (nella specie espresso dalla parole “questo procedimento”) alla proposta impugnazione,chiaramente enunciata nell’intestazione e nell’epigrafe, menzionanti la proposizione del ricorso per cassazione e gli estremi della sentenza impugnata.

Anche sotto il secondo profilo l’eccezione è infondata,poichè i motivi di ricorso, quale che sia la concreta ammissibilità o fondatezza delle singole censure contenute,comunque risultano ciascuno chiaramente riferibili alle rationes decidendi della sentenza impugnata, così soddisfacendo al requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. Premesso che il giudice è vincolato, nella formulazione del giudizio, dai mezzi di prova, precostituiti o costituendi, allegati dalle parti, si lamenta che nel caso di specie, in cui l’unica attività istruttoria era costituita dai non prestati interrogatori formali, sarebbe stata dichiarata l’inefficacia delle due compravendite con riferimento non a prove regolarmente assunte ed acquisite al procedimento, bensì a mere allegazioni delle parti attrici prive di alcuna conferma oggettiva. In particolare privi di alcun riscontro o addirittura smentite dagli atti sarebbero stati i seguenti ritenuti elementi: a) la convivenza tra la G. l’ U. e la T., risultando invece dai prodotti certificati anagrafici che quest’ultima, dopo essere rimasta vedova, viveva da sola nell’appartamento, poi acquistato dalla figlia; b) la circostanza che la società ULM (facente capo all’ U.) operasse in (OMISSIS) e che questa costituisse un piccolo centro dove tutti fossero a conoscenza delle altrui vicende private; c) la mancanza di disponibilità finanziarie da parte della T., che in realtà era comproprietaria al 50% di uno dei più grossi alberghi di (OMISSIS); d) i rapporti confidenziali tra la G. e la propria parrucchiera e cugina C., che avrebbero consentito a quest’ultima di conoscere le disavventure economiche familiari della prima; f) la presunta mancanza di mezzi economici per far fronte all’acquisto da parte della C., contraddetta dall’attività da lei svolta e non compatibile con l’accollo del residuo mutuo, notoriamente richiedente l’approvazione dell’istituto mutuante; e) la contestualità tra i due atti di compravendita in realtà insussistente, essendosi trattato di due atti pubblici distintamente redatti e sottoscritti in momenti diversiva pure nello stesso giorno.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, costituito dalla circostanza, documentalmente provata e rilevante ai fini della consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori, che solo nel mese di maggio del 1991, successivamente alla vendita degli immobili di cui è causa, la G. era stata messa a conoscenza, con lettere raccomandate, dalle banche creditrici della U.L.M. s.r.l., cui ella aveva prestato fideiussione, della revoca degli affidamenti bancari alla società garantita.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., anzitutto, per avere i giudici di secondo grado ritenuto sussistenti i “presupposti” per l’azione revocatoria, segnatamente l’eventus damni e la scientia fraudis, per il solo fatto che la G. avesse alienato alcuni cespiti,senza tener conto che, come risultava “dagli atti di causagli stessi rappresentavano solo la minor parte dell’ingente patrimonio immobiliare della suddetta, così presumendo arbitrariamente la sussistenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori e la relativa consapevolezza da parte dell’alienante, in un contesto nel quale i residui beni avrebbero costituito una sufficiente garanzia per i creditori.

Sotto diversi profilasi censura l’accertamento del requisito della scientia damni da parte delle due acquirenti per essere stato formulato sulla base di mere presunzioni semplicione (per le ragioni già espresse nell’ultima parte del primo motivo) sarebbero state inconsistenti.

Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per essere stata ritenuta raggiunta la prova della scientia damni da parte delle acquirenti in forza esclusivamente di presunzioni semplici,peraltro “derivanti da mere allegazioni delle controparti sprovviste di alcun controllo”, senza alcun riscontro e in assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dei relativi indizi.

Con il quinto motivo si deduce,infine,violazione e falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c. per avere la corte di merito indebitamente attribuito “automatico” valore confessorio alla mancata prestazione degli interrogatori formali da parte delle convenute, dovuta a mancata informazione da parte del difensore,senza il riscontro di altri concorrenti elementi e non tenendo conto della assoluta genericità degli articolati capitoli.

Vanno anzitutto esaminate, per la rilevanza pregiudiziale rispetto alle rimanenti, le censure contenute nella prima parte del terzo motivo, attinenti alla sussistenza dell’elemento oggettivo dell’eventus damni nella spiegata duplice azione pauliana.

Ritiene la Corte che le stesse non sono meritevoli di accoglimento, alla luce dei principi, che possono considerarsi ormai consolidati nelle giurisprudenza di questa Corte, da cui il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, a termini dei quali, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche il compimento di un atto che renda incerto o più difficile, mediante variazioni quantitative o qualitative, la soddisfazione del credito, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione,provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da consentire il suddetto soddisfacimento (v., tra le altre, Cass. 16386/07, 3407/07, 5972/05, 15257/04, 2813/04).

Nel caso di specie, in cui era stata provata la diminuzione della consistenza del patrimonio immobiliare della G., per effetto delle due alienazioni e di ciascuna di esse, aventi ad oggetto beni di non modesto valore, sostituiti con i corrispettivi in danaro, facilmente sottraibili ad eventuali azioni esecutive, le parti convenute, per evitare la dichiarazione di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. (non comportante di per sè effetti invalidanti e recuperatori, ma soltanto l’inopponibilità dei trasferimenti a tali azioni, ove rese necessarie dal mancato adempimento da parte della debitrice alienante), avrebbero dovuto fornire la suddetta prova di sufficienza del residuo patrimonio. Tale prova non risulta essere stata fornita dalla G. e dai litisconsorti, limitandosi al riguardo il mezzo d’impugnazione ad un generico ed approssimativo riferimento, pale semente privo del requisito dell’autosufficienza”, ad un non meglio precisato documento in atti (n. 15 prodotto da una delle banche), senza neppure proporre un raffronto quantitativo tea l’assunto valore, di circa cinquecento milioni di lire,del residuo cespite immobiliare,la cui esistenza risulterebbe dal documento,e l’ammontare complessivo delle insoddisfatte pretese creditizie delle banche attrici nei confronti della società, a cui favore la predetta convenuta aveva prestato la garanzia fideiussoria.

Il motivo di ricorso va pertanto respinto in tale parte.

Vanno a questo punto esaminate congiuntamente, per stretta connessione e parziale ripetitività,le censure formulate nel primo e quarto motivo, nonchè nell’ultima parte del terzo. Le stesse risultano fondate, relativamente alla posizione della C., infondate invece in riferimento a quella della T. (e per essa dei di lei eredi).

Premesso che la prova dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria, costituita dalla partecipatio fraudis del terzo e richiesta nei casi di atti dispositivi a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, per costante giurisprudenza di questa Corte, può essere desunta anche da presunzioni semplici, tra cui segnatamente quella della sussistenza di uno stretto legame parentale tra il debitore ed il terzo, in considerazione del quale risulti estremamente inverosimile che quest’ultimo abbia potuto ignorare la situazione debitoria del primo (tra le altre e più recenti, v. Cass. 5359/09, 1068/07, 5105/06, 20813/04), deve ritenersi che nel caso di specie i giudici di merito abbiano fatto buon governo del suesposto consolidato principio,in riferimento alla vendita G.- T.. Poco o punto rilevando, infatti, la contestata situazione di convivenza, anagrafica o reale, tra l’alienante e l’anziana madre, lo strettissimo legame di parentela tra le due donne, la cui residenza nella stessa cittadina ne avrebbe comunque consentito l’assidua frequentazione che siffatti vincoli familiari normalmente comportano, e la singolarità, se non l’anomalia, di una vendita, conclusa, in assenza di convincenti esigenze pratiche o economiche, in favore di una madre in avanzata età, quando solitamente siffatti trasferimenti avvengono in senso inverso, costituiscono elementi indiziari di grave consistenza che, coniugati con la mancata prestazione dell’interrogatorio formale (in relazione alla quale il motivo addotto, oltre a non potersi considerare “giustificato” ai fini dell’art. 232 c.p.c., essendo l’eventuale omissione del procuratore e difensore comunque riferibile alla parte, è rimasto allo stato di mera asserzione), conferiscono nel complesso solido fondamento probatorio alla recepita e ragionevole tesi della conoscenza, da parte dell’anziana congiunta, delle disavventure economiche dell’ U. e dei conseguenti riflessi, non solo per solidarietà familiare, ma anche in considerazione della prestata garanzia, sulla situazione della figlia G..

Non altrettanto può,invece,ritenersì in relazione alla vendita G.- C., attesa la labilità degli elementi al riguardo ravvisati, in difformità dal giudizio di primo grado, dalla corte di merito, che singolarmente considerati non possono ritenersi configurare gli estremi della presunzione utilizzabile ex artt. 2727 e 2729 c.c., e nel complesso non danno luogo ad un quadro indiziario connotato da gravità, precisione e concordanza.

Palesante arbitraria è, infatti, la presunzione di notorietà, per vox populi in (OMISSIS), del dissesto della società facente capo al marito della G. (che come rilevasi dalla sentenza era una s.a.s. a composizione essenzialmente familiare),non risultando che lo stesso fosse riferibile ad un insediamento industriale o commerciale di particolari dimensioni e rilevanza nel contesto economico produttivo locale,il cui dissesto avrebbe potuto interessare quella collettività, che peraltro, pur essendo quella di una cittadina di provincia, non poteva tuttavia considerarsi di consistenza talmente limitatala non consentire di ignorare le altrui vicende. Quanto alla qualità professionale della C. di parrucchiera, e pertanto abituale confidente delle clienti, è altrettanto evidente la fallacia della pretesa,ancorchè colorita, massima di esperienza,di certo non rispondente ai requisiti di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2, non potendo considerarsi “notoria”, come tale acquisita nel comune e diffuso patrimonio cognitivo delle persone, la mancanza di discrezione in chi eserciti siffatta attività.

Altrettanto insufficiente è il legame di parentela, comunque non rientrando quello tra cugini nell’ambito di quelli “stretti” che, secondo la già citata giurisprudenza, comportano una seria presunzione di conoscenza della situazione debitoria del disponente.

La contemporanea presenza nello studio notarile di tutela parti interessate nelle compravendi te, in quanto stipulate nella stessa data,rappresenta solo un sospetto, che tuttavia è rimasto indimostrato. L’indizio secondo il quale la C. non avrebbe dimostrato ragioni e mezzi di pagamento dell’acquisto è inconsistente tenuto conto della non anomalia in sè di un investimento immobiliare da parte di chi eserciti un’attività artigianale e della non rilevanza della ipotizzata circostanza di mancato pagamento del prezzo, agli effetti dell’azione pauliana, essendo questa diretta non a dimostrare la nullità per apparenza (come nel caso della simulazione) dell’atto dispositivo,ma la preordinazione dello stesso, ancorchè oneroso, a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori.

In siffatto contesto, di assoluta insufficienza di tutti gli altri presunti indizi, la valorizzazione ex art 232 c.p.c. della mancata prestazione dell’interrogatorio formale (che neppure si precisa in sentenza su quali circostanze avrebbe dovuto essere reso), comporta che, in mancanza degli altri complementari “elementi di prova” richiesti dalla disposizione, la ravvisata ficta confessio risulti ingiustificata.

Le considerazioni che precedono esposte comportano, in relazione al quinto motivo di ricorso, deducente la falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c. cit., l’accoglimento per quanto di ragione dello stesso, in relazione alla posizione della C., e l’assorbimento recettivo, quanto a quella della T. (e per essa degli eredi ricorrenti).

Rimane da esaminare il secondo motivo, deducente l’omessa considerazione della circostanza che la G. avrebbe appreso della revoca degli affidamenti bancari alla società garantita in epoca successiva alle impugnate vendite.

Il motivo è manifestamente infondato, deducendo una circostanza di fatto che, seppur di poco successiva (circa un mese) agli atti dispositivi, non avrebbe potuto comunque che costituire lo sviluppo di una situazione debitoria antecedente, esitata nella suddetta revoca, sulla cui concreta conoscibilità da parte della disponente la corte di merito ha fornito adeguata motivazione. In altri termini, all’epoca delle compravendite i crediti nei confronti della G. erano già sussistenti,così come la situazione debitoria della società familiare, sebbene gli affidamenti bancari non fossero stati ancora revocati, sicchè il pericolo di sottrarre alle garanzie delle creditrici i propri beni o di renderne più difficoltoso il soddisfacimento era in re ipsa e conoscibile,se non noto,alla disponente; conseguentemente la circostanza, sulla quale la corte di merito non avrebbe soffermato la propria attenzione, risulta, nel contesto della vicenda come ricostruita dai giudici di merito, priva di decisività ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico della disponente.

Il ricorso va, in definitiva, respinto in relazione alla posizione degli eredi della T., ed accolto,per quanto di ragione e nei limiti in precedenza precisati, quanto a quella della C., con conseguenti cassazione nelle parti censurate della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo esame sui relativi punti, ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglierei sensi di cui in motivazione, il ricorso quanto alla compravendita tra G.P. e C.C., lo rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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