Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6718 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27859/13, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

O.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 154/17/12 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 17/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/1/2017 dal Consigliere Dott. Caiazzo Rosario;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. Galluzzo;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generate Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.G. impugnò, innanzi alla CTP di Firenze, un avviso d’accertamento afferente alla rettifica dei ricavi, per il 2005, da cui emerse l’incongruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli stimati con l’applicazione dello studio di settore.

Si costituì l’ufficio, resistendo al ricorso.

La Ctp accolse il ricorso, argomentando dal rilievo per cui l’ufficio non aveva addotto, a sostegno delle risultanze dello studio di settore, nessun altro elemento diretto a dimostrare gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dalle tabelle elaborate dall’ufficio.

Avverso tale sentenza propose appello l’Agenzia delle entrate, respinto dalla Ctr, rilevando che l’avviso impugnato conteneva solo indicazioni generiche, insufficienti per costituire una valida contestazione dei dati forniti dalla parte. L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, formulando due motivi.

La parte intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, e art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, argomentando che il giudice d’appello non avrebbe potuto riesaminare la questione sollevata dal contribuente in ordine alla carenza di motivazione dell’avviso d’accertamento.

Con il secondo motivo, è stata denunciata violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Ctr errato nel ritenere l’atto impugnato viziato per mancanza di motivazione, mentre avrebbe dovuto esaminare il merito dei criteri adottati dall’ufficio per la rettifica dei ricavi.

Il primo motivo merita accoglimento.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza della Ctr adducendo che essa è infirmata da nullità, in quanto l’appello del contribuente fu accolto per carenza di motivazione dell’avviso d’accertamento in ordine alla corretta applicazione degli studi di settore.

Al riguardo va osservato che, come si evince dalla sentenza impugnata, il giudice di primo grado ritenne infondato il primo motivo del ricorso, argomentando che l’avviso d’accertamento era stato pienamente motivato, accogliendo invece il secondo motivo, assumendo che l’ufficio non aveva correttamente applicato le presunzioni dirette a dimostrare il maggior reddito ascritto all’ O..

Ne consegue che la Ctr ha deciso ultra petita, poichè il contribuente non propose appello incidentale afferente alla questione del vizio della motivazione dell’avviso impugnato, come sarebbe stato suo onere, essendo rimasto soccombente sullo specifico punto della sentenza inerente al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (avente ad oggetto, appunto, l’asserito vizio di motivazione dell’avviso impugnato).

Il secondo motivo deve ritenersi assorbito dalla decisione concernente il primo, considerato che con esso l’Agenzia delle entrate ha dedotto che il giudice d’appello ha errato nell’omettere di esaminare il merito della rettifica effettuata dall’ufficio.

Pertanto, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Ctr.

PQM

accoglie e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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