Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6718 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15855-2015 proposto da:

POLETTI E ZANDEGIACOMO SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GAVINANA 4, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ANGELINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE TUMMINELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pto tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7058/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. La Poletti e Zandegiacomo snc propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 7058/14 del 19.12.2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento e rettifica di rendita catastale n. (OMISSIS) notificatole dall’agenzia del territorio di Como in relazione ad un immobile, destinato ad albergo, inserito nel gruppo catastale D, e già fatto oggetto di due procedure di revisione ed attribuzione di rendita nonchè di istanza di annullamento in autotutela.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – l’avviso di accertamento in questione si basava su una rendita definita concordemente dalle parti, in Euro 20.443,00, mediante conciliazione extragiudiziale, in data 15 aprile 2011, di una contesa instauratasi su un precedente avviso di attribuzione relativo allo stesso immobile; – la pretesa della società di vedersi applicare un tasso di redditività del 2%, in luogo di quello del 3% applicato dall’ufficio, era ingiustificata, dal momento che la stessa società, in fase di denuncia di accatastamento e proposta di rendita, aveva indicato il tasso applicabile proprio in quest’ultima maggior percentuale.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 29; D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52.4 e D.M. 14 dicembre 1991 (anche con riferimento al D.M. n. 37 del 1997, art. 2). Per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato la legittimità dell’atto di classamento, nonostante che quest’ultimo si basasse sull’applicazione di un saggio di interesse (3%) superiore a quello legale per gli immobili di gruppo D (2%). Trattandosi di saggio non rientrante nella discrezionalità delle parti, ma derivante dai criteri legali di attribuzione della rendita, l’applicazione della minor percentuale non era preclusa dall’errore, sempre emendabile, occorso nella procedura Docfa attivata dalla società.

p. 2.2 II motivo è infondato.

L’individuazione del tasso di capitalizzazione di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 29 integra in effetti questione di diritto e non di fatto; essa, infatti, ha natura normativamente predeterminata con riguardo a ciascun gruppo catastale.

Con specifico riguardo a fabbricati rientranti in categoria speciale D, si è affermato (Cass.n. 25555/14) che: “In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29, per la determinazione del capitale fondiario, è indicato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo senza che l’UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione. Ne consegue che l’UTE, in mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell’immobile (a fondamento dell’attribuzione della rendita catastale ai sensi del D.M. 20 gennaio 1990, applicabile “ratione temporis”), non può eccedere il tasso di fruttuosità (stabilito come variabile solo fra l’1 per cento e il 3 per cento) proprio dei fabbricati ad uso industriale e pari al 2 per cento, ed applicare un differente tasso, esorbitante dalla misura massima consentita. (Fattispecie in cui era stato applicato un tasso di fruttuosità del 3% per un immobile di categoria D, mentre andava obbligatoriamente individuato nella misura fissa del 2%)”; così, in termini, Cass.n. 14383/11 ed altre.

La stessa amministrazione finanziaria ha prestabilito il saggio di fruttuosità applicabile agli immobili di categoria-gruppo D proprio nel 2% (Circolare 30 novembre 2012, n. 6/T, art. 7); si tratta di circolare poi espressamente richiamata alla Legge di stabilità 2015, L. n. 190 del 2014art. 1, comma 244.

Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non potrebbe ritenersi di per sè ostativo all’applicazione del saggio così stabilito il fatto che la parte privata abbia formulato una denuncia di accatastamento mediante proposta Docfa recante una percentuale maggiore.

Va infatti considerato (Cass.n. 14383/11 ed altre) che: “(…) si tratta di mera proposta di rendita priva di valore negoziale o dispositivo, che può essere emendata in sede giudiziale, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera”.

Si osserva in motivazione – a specificazione del principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale del contribuente comportante una tassazione indebita – che anche la procedura Docfa (ancorchè di natura non prettamente fiscale, ma catastale) può essere emendata dal contribuente, anche in sede giudiziale, allorquando si tratti di rettificare una situazione erronea in fatto o diritto: “come questa Corte ha avuto già occasione di evidenziare, ‘siccome il procedimento di classamento è di tipo accertativo, mirando a far chiarezza sul valore economico del bene in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi di imposta, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta all’UTE, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritierà (Cass. n. 19379 del 2008)”.

Purtuttavia, la decisione della Commissione Tributaria Regionale sul punto deve ritenersi comunque corretta in diritto, posto che dagli atti di causa, e dalla stessa sentenza, risulta che tutti i parametri della rendita attribuibile all’immobile in esame (compreso il tasso in questione) erano stati consensualmente determinati tra la società proprietaria e l’agenzia del territorio a mezzo di conciliazione extragiudiziale del 15 aprile 2011, e ciò a seguito di ricorso su un precedente avviso di accertamento concernente lo stesso immobile, già definito con sentenza CTP di Como ed allora pendente in grado di appello.

Vale osservare come la conciliazione in questione avesse natura equiparabile ad accertamento adesivo, con conseguente sua non impugnabilità nè modificabilità; quanto meno in un contesto nel quale come specificamente osservato dal giudice di merito – non erano ad essa sopravvenute variazioni tali da giustificare la revisione dell’accordo così raggiunto (poco tempo prima) tra le parti.

Questa conclusione si pone in linea con l’orientamento di legittimità (riferito alla conciliazione giudiziale, ma sulla base di un più ampio principio estensibile anche alla conciliazione c.d. “abbreviata” o “fuori udienza” D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48), secondo cui (Cass. n. 7057/14): “In tema di rendita catastale, ove la stessa sia stata determinata in virtù di una conciliazione giudiziale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 48 (nella versione vigente “ratione temporis”), non è preclusa la sua rideterminazione qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base dell’accordo che giustifichi il riesame della situazione”.

Sennonchè, è proprio il mancato sopravvenire di ragioni di mutamento (neppure dedotte dalla società) che induceva ad escludere, nella specie, la rivedibilità della rendita concordata anche in punto saggio di capitalizzazione.

Nè potrebbe sostenersi che l’applicazione del maggior tasso di capitalizzazione si risolverebbe in un errore di diritto di per sè legittimante la revisione dell’accordo conciliativo in forza della regola generale di cui all’art. 1969 c.c.; infatti, quand’anche si volesse in parte qua estendere alla conciliazione in materia tributaria la disciplina della transazione ‘privatisticà, l’errore di diritto in questione sarebbe comunque irrilevante, perchè concernente un elemento che non costituiva il presupposto logico dell’accordo, bensì uno dei due profili fatti oggetto specifico della controversia poi concordata.

Si è in proposito stabilito (Cass.n. 72/11) che: “In tema di contratto di transazione, ai sensi dell’art. 1969 c.c., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della “res controversa” (e, quindi, antecedente logico della transazione) e non anche quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia”; e, inoltre, che (Cass.n. 5141/03): “ai sensi dell’art. 1969 c.c., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della “res controversa” e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto “caput controversum”)”.

Risulta pertanto che il tasso in questione non fosse rivedibile; non perchè non emendabile dalla parte che l’aveva erroneamente indicato nella proposta Docfa, ma perchè specificamente dedotto tra gli effetti negoziali della conciliazione.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato alcunchè sull’ulteriore motivo di appello (trascritto in ricorso) con il quale la società aveva chiesto che il capitale fondiario, ai fini della determinazione di rendita, venisse stimato con la procedura Docfa in vigore dal 1 aprile 1994 (e relativo software di redazione) mediante applicazione dei parametri estimativi di cui al D.M. n. 701 del 1994 (i quali comportavano un capitale fondiario complessivo di Euro 488.100, in luogo di quello stabilito “a tavolino” dall’ufficio in Euro 681.103). La società, in particolare, aveva compilato il quadro H della denuncia Docfa applicando i valori alla superficie effettiva dei vani e delle aree secondo la loro destinazione e sulla base degli estimi stabiliti dall’agenzia del territorio centrale nonchè delle tariffe stabilite dalla commissione censuaria provinciale. Dall’applicazione, sul capitale fondiario così determinato in Euro 488.100, del saggio di fruttuosità del 2%, derivava una rendita di Euro 9.762,00 in luogo di quella calcolata dall’ufficio in Euro 27.175,96 (poi ridotta, per riconosciuto errore di calcolo della superficie, ad Euro 20.443,00).

p. 3.2 Il motivo è infondato.

Come anticipato, la Commissione Tributaria Regionale, nel respingere l’appello, ha osservato che la rendita attribuibile all’immobile in esame era stata consensualmente determinata tra la società proprietaria e l’agenzia del territorio a mezzo della suddetta conciliazione extragiudiziale del 15 aprile 2011. Sulla base di tale determinazione concordata, non sussistevano i presupposti per rivedere la rendita nel senso voluto dalla società, dal momento che “in assenza di nuovi elementi o variazioni di consistenza, appare immotivata all’attuale previsione dell’accatastamento, in quanto pone in discussione una rendita definita concordemente conciliazione extragiudiziale in Euro 20.443,00, a distanza di un solo anno e senza alcun motivo di diritto o di fatto atto a giustificare una minor attribuzione catastale all’immobile”.

Questa ratio decisoria, specificamente riferibile anche alla determinazione consensuale del capitale fondiario, dimostra come la Commissione Tributaria Regionale non abbia affatto omesso di pronunciarsi sulla relativa istanza della società (e relativo motivo di appello), con conseguente esclusione della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ciò basta ad escludere il lamentato vizio di omessa pronuncia.

Quanto, poi, alla correttezza in diritto della soluzione accolta dalla Commissione Tributaria Regionale, si richiama quanto testè osservato (p. 2.2) circa la vincolatività della conciliazione; a fortiori in relazione ai suoi profili di mero apprezzamento fattuale ed estimo D.P.R. n. 1142 del 1949, ex art. 28.

Ne segue il rigetto del ricorso, con accollo delle spese di lite secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2500,00 oltre rimborso spese prenotato a rimborso.

v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 marzo 2020

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