Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6718 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19817-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MEDITERRANEA SRL, RISCOSSIONE SICILIA SPA – AGENTE RISCOSSIONE

CATANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2194/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la società Mediterranea s.r.l., impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la tardività dell’impugnazione proposta dall’Ufficio avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado, pubblicata il 31 gennaio 2012.

Secondo la CTR, infatti, l’appello era stato notificato il 19 marzo 2013 e, dunque, oltre il termine di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non applicandosi il termine semestrale ridotto applicabile ratione temporis ai giudizi incardinati dopo il 4 luglio 2009, risultando invece quello in esame incardinato con ricorso notificato il 16.6.2009.

La parte intimata non si è costituita.

La Corte ha disposto, con ordinanza interlocutoria, il rinvio per l’acquisizione del fascicolo di merito.

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 327 c.p.c., oltre che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

La CTR avrebbe erroneamente considerato tardivo l’appello proposto, senza considerare che l’impugnazione era stata proposta il 18 marzo 2013, come risultava dalla spedizione del plico raccomandato timbrato e dall’avviso di accertamento ricevuto dalla società appellata.

Il ricorso è fondato.

Premesso che, come già accertato dalla CTR, il termine di impugnazione annuale della sentenza di primo grado depositata il 31.1.2012 andava a scadere il 18 marzo 2013, considerando il periodo di sospensione feriale di 46 giorni, non può revocarsi in dubbio che ai fini della tempestività dell’impugnazione non poteva essere considerata la data di ricezione dell’atto spedito a mezzo posta, rilevando semmai per il notificante il giorno della spedizione ritualmente attestata – cfr.Cass. n. 22878/2017-.

Ora, nel caso di specie, all’esito della verifica degli atti consentita a questa Corte in relazione alla natura processuale del vizio prospettato, emerge che l’atto di appello avverso la sentenza pubblicata il 31 gennaio 2012 venne consegnato all’ufficio postale il giorno 18 marzo 2013, come risulta dalla distinta di accompagnamento alle notifiche timbrata dall’Ufficio postale in tale data.

Ora, questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello -per il notificante- nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale-cfr. Cass. n. 19547/2019, Cass. n. 14163/2018-.

Tanto evidenzia l’errore in diritto nel quale è incorso il giudice di appello il quale, nel ritenere l’inammissibilità dell’appello, ha omesso di considerare, ai fini della tempestività dell’impugnazione, la data di spedizione dell’atto processuale e la sua scadenza automatica al giorno successivo in relazione alla coincidenza dell’ultimo giorno utile con un giorno festivo, alla stregua dell’art. 155 c.p.c., comma 4, -v., expitaimis, Cass. n. 6728/2012- invece erroneamente valorizzando quella di ricezione.

Ne consegue l’errore della CTR laddove ha ritenuto erroneamente l’intempestività dell’impugnazione, tenuto conto che il giorno 17 marzo 2013 coincideva con una domenica e che, pertanto, in relazione al principio della scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta fra il momento della consegna all’ufficio postale- valevole per il notificante- e quello della consegna al destinatario -valevole per il notificato, qui avvenuta rispettivamente in data 20.3.2013 e 22.3.2013 nei confronti dei due intimati- l’appello consegnato in data 18 marzo 2013, rispetto alla sentenza della C1P pubblicata il 31.1.2012, applicandosi il termine lungo di un anno e 46 giorni, avrebbe dovuto essere considerato tempestivo.

Sulla base di tali considerazioni, assorbito il secondo motivo di ricorso concernente il regime delle spese processuali, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA