Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6717 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Clemente

IX n. 123, presso lo studio degli Avvocati Stracuci Ottavio ed

Attilio, che lo rappresentano e difendono per procura conferita a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1212/09 della Corte d’appello di Palermo,

depositata in data 21.07.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 11.2.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Libertino Alberto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- P.M. chiedeva che fosse dichiarata la nullita’ del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. Rigettata la domanda, il lavoratore proponeva appello.

2.- La Corte d’appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 21.7.09, osservava che il contratto era stipulato per il periodo 1.6 – 30.9.01 in forza dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01, per consentire l’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie (comma 1) e per far fronte ad esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione (comma 2).

Ritenendo sussistenti entrambe le condizioni previste dalla norma collettiva, rigettava l’impugnazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione P., cui rispondeva con controricorso Poste Italiane s.p.a., che proponeva a sua volta ricorso incidentale.

Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4.- I due ricorsi, riuniti ex art. 335 c.p.c., sono entrambi infondati.

5. Con due motivi P. deduce violazione dell’art. 25 del CCNL 11.1.01 e carenza di motivazione, sostenendo che:

5.1.- le ragioni che consentono l’apposizione del termine debbono essere indicate nel contratto ed avere i connotati della temporaneita’ strutturale, in modo che sia accertabile il nesso tra le ragioni stesse e la temporaneita’ dell’assunzione; e’ dunque tautologica ed illegittima la mera enunciazione, senza altra specificazione, del testo della fattispecie legittimante indicata dalla norma collettiva;

5.2.- con riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 25, comma 2 del CCNL 11.1.01 (esigenze straordinarie ecc.) si sostiene che le assunzioni avrebbero potuto aver corso solo all’esito di un confronto sindacale nazionale e regionale, mai effettuato, e nel limite (rimasto indimostrato) del 5% del numero dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

6.- Con il ricorso incidentale Poste Italiane deduce due motivi a censura della sentenza impugnata, in sintesi sostenendo che il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo l’ampio lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto (30.9.01) e l’offerta della prestazione (6.10.03) indice di disinteresse del lavoratore a sostenere la nullita’ del termine.

7.- Prima di procedere all’esame dei mezzi di impugnazione, deve rilevarsi che il contratto a termine tra Poste Italiane s.p.a. e P. era stato stipulato per soddisfare tanto le “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione …”, che per far fronte alle “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”, previste rispettivamente dall’art. 25, commi 2 ed 1. In tale composita fattispecie negoziale il giudice di merito ha ravvisato l’esistenza di due ragioni legittimanti l’apposizione del termine, con corretta valutazione logico – giuridica, in quanto la loro contemporanea indicazione non costituisce incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, non esistendo incompatibilita’ o intrinseca contraddittorieta’ tra dette motivazioni (Cass. 17.6.08 n. 16396).

8.- Anteponendo, per ragioni di consequenzialita’ logica, la trattazione dei due motivi dedotti con l’impugnazione incidentale e trattando gli stessi in unico contesto, deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554 e numerose altre seguenti) ha ritenuto che “nel giudizio instaurato ai fini dei riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) per la configurabilita’ di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’, alla stregua delle modalita’ di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative — una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

La Corte d’appello ha rilevato che agli atti del processo non esiste prova di elementi utili a consentire la prospettata valutazione, non ritenendo sufficiente a rappresentare la disaffezione del lavoratore le circostanze che lo stesso avesse atteso un cospicuo lasso di tempo prima di intraprendere l’azione giudiziaria (essendo l’attesa ammissibile perche’ contenuta nei limiti prescrizionali). La Corte di merito ritiene, anzi, giustificata tale attesa, ritenendola indotta dall’aspettativa di successive assunzioni e dal timore che l’adozione di iniziative giudiziarie potesse compromettere la possibilita’ di future ed ambite nuove assunzioni a termine da parte di Poste Italiane. Trattasi di considerazioni di merito congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico.

9.- Passando al ricorso principale e procedendo anche in questo caso a trattazione congiunta dei due motivi, del ricorso principale, deve rilevarsi che con riferimento all’art. 25 del CCNL 11.1.01 – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del CCNL 26.11.94 – la giurisprudenza di questa Corte ha legittimato l’interpretazione che il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi secondo le specificita’ del settore produttivo e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni. L’assenza di ogni pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica l’interpretazione che il raccordo sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificita’ di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162, 1.10.07 n. 20608).

In base a questa impostazione non e’ richiesta, dunque, la prova che le singole assunzioni e la destinazione alle specifiche mansioni cui il dipendente fu destinato furono adottate in concreto per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie astratta, ma solo il riscontro che le assunzioni in questione erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.

Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18.1.01 (peraltro non considerato dalla sentenza impugnata). Tale accordo costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formera’ oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate piu’ regioni … Sulla base del testo del suddetto accordo — ove si legge che le 00.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 – e’ stato osservato, il significato letterale delle espressioni usate e’ cosi’ evidente e univoco che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti, (v. al riguardo la gia’ richiamata sentenza n. 20608 del 2007).

Sulla base di queste considerazioni e rilevato che, comunque, nel caso di specie il giudice di merito, pur non tenendo conto dell’accordo 18.1.01, da tuttavi’a per scontato che nel concreto i singoli uffici cui furono destinati i lavoratori ricorrenti fossero interessati al processo di riorganizzazione aziendale che aveva dato luogo alla negoziazione dell’art. 25 ora in esame, deve ritenersi che dall’esame della pronunzia della Corte territoriale risultino esistenti tutte le condizioni previste dalla norma collettiva, il che esclude che per ritenerne attuato il disposto fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto.

9.- Quanto alla questione dell’inosservanza del limite processuale, dedotta nella seconda parte del secondo motivo e di cui il consigliere relatore assume l’avvenuta deduzione solo in sede di legittimita’, con la memoria prodotta ex art. 380 bis il ricorrente principale ha dedotto di aver sostenuto in appello che “l’assunzione non era giustificata da alcuna fonte negoziale e che le esigenze addotte a giustificazione del contratto non sussistevano e, comunque, non erano dimostrate”.

Tale precisazione e’, innanzitutto, tardivamente fornita, atteso che per l’art. 366 c.p.c. e’ nel ricorso che debbono essere indicati “l’esposizione sommaria dei fatti” e “gli atti processuali … sui quali il ricorso si fonda”. Inoltre, la deduzione indicata e’ del tutto generica ed inidonea a supportare la tesi dell’avvenuta (e tempestiva) proposizione della questione.

Deve, dunque, ribadirsi il proposto giudizio di inammissibilita’ della questione.

10.- In conclusione, entrambi i ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati, con compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Il rigetto dei ricorsi e’ adottato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, con compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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