Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6717 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 264/13, proposto da:

La Valente s.r.l., in persona del legale rappres p.t., elett.te

domic, in Roma, alla via Paulucci dè Calbolin, n. 9, presso l’avv.

Piero Sandulli, rappres. e difesa dall’avv. Massimo Basilavecchia,

con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, elett.te domic. in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/27/12 della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata il 28/5/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/1/2017 dal consigliere Dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. Patania per delega

dell’avv. Basilavecchia;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. Galluzzo;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La “Valente” s.r.l. impugnò, innanzi la CTP di Foggia, un avviso d’accertamento, avente ad oggetto la rettifica dei ricavi dichiarati, attraverso l’uso dei criteri degli studi di settore, rideterminando le imposte dovute per Ires, Irap e Iva.

Il contribuente lamentò: che l’ufficio aveva preso in considerazione il periodo 2002-2004 e non quello 2004-2006; la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, non essendo emerse gravi incongruenze tra reddito dichiarato e risultanze dell’accertamento effettuato; la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in quanto i criteri afferenti agli studi di settore applicati non configuravano presunzioni gravi, precise e concordanti; l’infondatezza dell’accertamento compiuto, in quanto lo studio di settore applicato non rappresentava la situazione economica reale; l’applicazione delle sanzioni per l’oggettiva incertezza sull’ambito applicativo della norma.

Si costituì l’Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.

La Ctp accolse parzialmente il ricorso, rideterminando i ricavi della società ricorrente, rilevando che quest’ultima avesse dimostrato la specifica situazione contingente in cui aveva operato, tenuto conto di quanto stabilito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate in ordine al settore della meccanica nel periodo in esame.

La società propose appello avverso tale sentenza; si costituì l’Agenzia delle entrate che eccepì la carenza d’interesse ad agire dell’appellante, proponendo appello incidentale.

La Ctr rigettò l’appello principale e accolse parzialmente l’appello incidentale, compensando le spese.

Al riguardo, il giudice d’appello, rigettate le eccezioni d’inammissibilità dell’appello principale, ritenne legittimo l’accertamento effettuato in quanto non fondato esclusivamente sugli studi di settore, ma anche su altri elementi, quali: l’incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo; alcune anomalie nei dati dichiarati e la posizione reddituale dei singoli soci.

Avverso tale sentenza, la Valente s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.

Resiste l’agenzia delle entrate, mediante il deposito del controricorso, eccependo l’inammissibilità dei primi due motivi e l’infondatezza di tutti i motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo è stata denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omesso esame di fatti decisivi del giudizio, nonchè la contraddittorietà e illogicità della stessa motivazione, avendo la ricorrente lamentato che la Ctr non avesse esaminato gli elementi di giustificazione addotti in ordine ai criteri presuntivi utilizzati per la rettifica del reddito d’impresa.

Con il secondo motivo, è stata dedotta l’omessa pronuncia in ordine ad alcuni motivi formulati in primo grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la ricorrente lamentato che la Ctr non avrebbe motivato circa l’individuazione del periodo rilevante per l’accertamento compiuto.

Con il terzo motivo, è stata lamentata la violazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, art. 62 sexies suddetto, artt. 39 e 54 suddetti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la ricorrente contestato l’applicabilità dello studio di settore utilizzato.

Con il quarto motivo, è stata denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deducendo l’inammissibilità e infondatezza dell’appello incidentale.

I vari motivi del ricorso sono inammissibili.

Il primo motivo è inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza. In particolare, parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà e illogicità della motivazione per aver omesso l’esame di fatti ritenuti decisivi, ma non ha allegato i motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo della lite e dell’appello inerenti ai fatti di cui la CTR avrebbe omesso l’esame, limitandosi a richiamare solo alcune parti della motivazione della sentenza d’appello.

Inoltre, dal motivo non si evince l’allegazione delle ragioni concretizzanti l’invocata valenza decisiva dei fatti allegati (consumi di energia elettrica, attività dei soci; coerenza degli indici) in ordine alla eccepita inattendibilità dell’accertamento fiscale.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Parte ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sui motivi formulati nel corso del giudizio in ordine al calcolo del triennio oggetto dell’accertamento basato sugli studi di settore.

Al riguardo, dalla sentenza si desume che la Ctr ha pronunciato implicitamente sulla questione, avendo esaminato le varie critiche mosse in ordine all’avviso d’accertamento ed avendone ritenuta la legittimità.

Inoltre, va osservato che pur considerando il disposto della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 2, vigente all’epoca dei fatti – secondo cui “nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1, trova applicazione solo se in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta” – il triennio consecutivo doveva solo comprendere l’anno oggetto di accertamento, sicchè nel caso concreto il triennio 2004-2006 può dirsi conforme alla norma richiamata.

Il terzo motivo è del pari inammissibile.

Parte ricorrente ha addotto che il giudice d’appello avrebbe violato le norme che disciplinano la valutazione presuntiva in tema d’accertamento tributario, con specifico riguardo agli studi di settore, avendo esposto che il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova contraria all’accertamento contestato attraverso elementi documentali.

Al riguardo, va osservato, da un lato, che il ricorrente ha esposto di aver allegato elementi documentali di prova contraria, senza indicarli; dall’altro, ha lamentato che il giudice d’appello avrebbe rifiutato aprioristicamente di valutare elementi probatori non documentali, senza però indicarne la natura, non riproducendo il contenuto del ricorso introduttivo afferente a tali mezzi di prova.

Peraltro, nel processo tributario vige il divieto d’ammissione di prove orali. Infine, anche il quarto motivo è da qualificare inammissibile, in quanto formulato in maniera generica, non essendo dato comprendere la ratio che lo sorregge.

La società ricorrente ha criticato l’accoglimento parziale dell’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, in ordine alla rideterminazione equitativa del reddito, assumendo la genericità del relativo motivo, che avrebbe dovuto indurre la Ctr alla pronuncia di inammissibilità.

Al riguardo, il giudice d’appello ha ritenuto di accogliere l’appello incidentale, in quanto il giudice di primo grado aveva deciso di rideterminare il reddito senza motivazioni specifiche e oggettive.

Peraltro, dalla sentenza impugnata si evince che il motivo dell’appello incidentale era stato chiaramente formulato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibili i motivi del ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 7200,00 oltre il 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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