Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6716 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. II, 19/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAPELO LIVIA;

– ricorrente –

e contro

G.A.;

– intimato –

e sul ricorso n. 8683/2005 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BERTONI GIUSEPPE;

– controricorrente ric. incidentale –

contro

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G CESARE 14 SC A INT 4, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAPELO LIVIA;

– controricorrente ricorso inc. –

avverso la sentenza n. 2680/2004 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 23/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli scritti insistendo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, ed il rigetto dell’incidentale condizionato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 16.4.2003 G.A. proponeva opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso l’ordinanza ingiunzione n. 284 del 17.3.03 notificata il 27.3.03, emessa dal Comune di Genova per violazione dell’art. 2, comma 1, rectius art. 8, sanzionata dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2 (esercizio di autolavaggio in assenza del prescritto nulla osta per le immissioni sonore), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: difetto di motivazione; contradditorieta’ tra la violazione contestata in verbale (L. n. 447 del 1995, art. 8) e quella indicata nell’atto ingiuntivo;violazione del principio del silenzio – assenso, formatosi a seguito della dichiarazione di inizio attivita’ inoltrata il 22.6.01; in subordine, chiedeva la riduzione della sanzione irrogata. Il Comune, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’opposizione, controdeducendo che la sanzione faceva chiaramente riferimento all’esercizio di attivita’ in assenza del prescritto nulla osta previsto dalla L. n. 447 del 1995, art. 8; che la richiesta di nulla osta, presentata in data 11.7.01 non era stata piu’ coltivata a seguito della richiesta dell’Ufficio di integrazione della documentazione presentata, malgrado i ripetuti solleciti.

A tali osservazioni l’opponente deduceva l’inapplicabilita’ della normativa richiamata per la mancanza, all’epoca dell’accertamento, della suddivisione del territorio comunale in zone acustiche.

Il Tribunale di Genova con sentenza in data 18.6.04, depositata il 23.8.04 e notificata con formula esecutiva in data 2.11.04, accoglieva il ricorso,annullando la sanzione amministrativa e condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite.

Osservava il Tribunale che la norma di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 8 era inapplicabile, mancando la preventiva approvazione della zonizzazione acustica del territorio prevista dall’art. 4 stessa legge.

Per la cassazione della decisione ricorre il Comune di Genova esponendo tre motivi:

1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, basandosi la decisione su un motivo non dedotto nell’atto di opposizione;

2) violazione L.R. Liguria n. 12 del 1999, art. 4, lett. d) e art 10, comma 3, e Delib. G.R.L n. 534 del 1999, avendo la Regione Liguria deliberato che per i Comuni, che non avessero ancora redatto il piano di zonizzazione, la classificazione acustica poteva essere dedotta in via presuntiva in base all’uso del territorio, seguendo le indicazioni delle prescrizioni tecniche regionali;

3) difetto di motivazione, per essersi il Tribunale rapportato ad un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, anziche’ decidere in base alla realta’ processuale.

Resiste con controricorso l’opponente proponendo ricorso incidentale basato su di un solo motivo – il ricorso e’ infondato, vale considerare che ai fini della decisione devesi tenere conto della sola normativa di riferimento posto a giustificazione della decisione adottata dal Comune ricorrente. Conseguentemente il solo motivo a cui e’ dato rispondere e’ quello attinente dal vizio di motivazione della decisione impugnata. Sotto tale profilo la sentenza impugnata non merita censure sul piano logico – giuridico avendo fatto buon governo dei principi regolatori della materia.

Ed invero, si desume agevolmente dalla normativa di riferimento che l’applicazione delle nuove prescrizioni di comportamento ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali e’, appunto, condizionata alla zonizzazione del territorio comunale sotto il profilo delle classi ambientali suscettibili di maggiore tutela dell’ambiente dalle immissioni rumorose.

L’esame della L. 26 ottobre 1995, n. 447 nel suo complesso lascia intendere che presupposto imprescindibile per la sua concreta applicazione e’ la zonizzazione del territorio comunale secondo classi che tengano conto della destinazione obbiettiva del territorio, in maniera che la zona di maggiore tutela ambientale dai rumori derivanti dall’attivita’ dell’uomo e’ quella corrispondente alla classe (OMISSIS), rispetto a quelle gradatamente meno tutelate, contraddistinte con le classi (OMISSIS), ove quest’ultima corrisponda alla zona industriale,che al tempo stesso e’ la piu’ lontana dal centro urbano, perche’ deputata per sua natura ad attivita’ rumorose.

A conferma di tale interpretazione sta la norma transitoria di cui all’art. 5 stessa legge che testualmente afferma:”nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all’adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti limitatamente al disposto di cui all’art. 2, comma 2 e all’art. 6, comma 2″, soggiungendo al comma 2 che ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all’art. 3 del nominato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale ultima norma (art. 15, comma 2) fa giustizia delle riserve espresse in ricorso incidentale circa l’applicabilita’ del silenzio – assenso e,al tempo stesso,della richiesta di ulteriore documentazione rivolta dal Comune al diretto interessato in ordine all’applicazione della disciplina trasnsitoria (D.P.C.M. del 1991), nel senso dell’inapplicabilita’ del silenzio – assenso alla fattispecie in esame e della legittimita’ della richiesta di integrazione della documentazione presentata dal richiedente.

Per le ragioni suesposte, rigettato il ricorso principale e assorbito l’incidentale, le spese del presente giudizio possono ritenersi compensate fra le parti, tenuto conto della novita’ della materia e del comportamento delle parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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