Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6716 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.15/03/2017), n. 6716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentate pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Costruzioni C.D. e Figli S.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 325/48/11 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, depositata il 14 dicembre 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17
gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;
udito l’Avv. dello Stato Galluzzo Gianna, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.
2. Con l’impugnata sentenza n. 325/48/11 depositata il 14 dicembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile – per difetto di specificità dei motivi – l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 173/02/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che aveva accolto il ricorso promosso da Costruzioni C.D. e Figli S.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) IVA IRAP IRES 2004.
3. In effetti secondo la CTR l’appello “riproduceva le deduzioni già svolte in primo grado, non concretizzando le necessarie specificazioni di ragioni di fatto e di diritto a sostegno della lamentata ingiustizia della decisione appellata”.
4. Con un unico articolato motivo di ricorso – mentre la contribuente non presentava difese – l’ufficio censurava la decisione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo preliminarmente di aver con il trascritto appello precisamente criticato la CTP per es. lamentando che la stessa non aveva spiegato perchè non fossero “sufficienti” a dimostrare l’evasione le presunzioni facilmente ricavabili per es. dall’antieconomicità conseguente al numero dei dipendenti rispetto al fatturato ovvero dall’esecuzione di lavori in appalto non fatturati ecc.
5. Il motivo è fondato perchè – come questa corte ha chiarito in più occasioni – la specificità dei motivi richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, può anche consistere nella semplice riproposizione di elementi di fatto o di diritto insufficientemente o erroneamente valutati purchè idonei a circoscrivere il thema decidendum e siccome nella concreta fattispecie avvenuto con il trascritto atto d’appello (Cass. sez. trib. n. 3064 del 2012; Cass. sez. trib. n. 4784 del 2011).
6. Rimangono con ciò assorbiti gli altri dedotti profili di censura.
7. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017