Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6716 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7699-2015 proposto da:

A.N., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO

DRISALDI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5346/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/09/2014 R.G.N. 3375/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17 settembre 2014 n. 5346, riformava la sentenza del Tribunale di Tivoli e, per l’effetto, respingeva le domande proposte dagli odierni ricorrenti (e da C.A.), dipendenti turnisti dell’Azienda Ospedaliera USL RM (OMISSIS), per la condanna dell’Azienda al pagamento del compenso previsto dall’art. 9 del CCNL 20.9.2001 del COMPARTO SANITA’, in relazione ai turni cadenti nel giorno festivo infrasettimanale.

2. La Corte territoriale dichiarava di condividere il principio enunciato nell’arresto della Suprema Corte n. 8458/2010, relativo al personale turnista del diverso Comparto REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, secondo cui l’indennità riconosciuta dal contratto collettivo di quel comparto (art. 22) al personale turnista, con previsione di una specifica maggiorazione in caso di turno festivo, non è cumulabile con il compenso previsto per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale.

3. Riteneva che dal medesimo principio, applicabile anche nel comparto SANITA’, derivava che al personale turnista per il lavoro prestato nel giorno festivo infrasettimanale non competevano maggiorazioni ulteriori rispetto alla indennità di turno. La maggiorazione richiesta rientrava nella categoria dei compensi per il lavoro prestato oltre l’orario normale mentre il turnista rispettava turni che potevano ricadere nel giorno festivo infrasettimanale – nel qual caso era prevista una maggiorazione della specifica indennità di turno – ma rientravano nell’orario normale di lavoro.

4. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i dipendenti in epigrafe indicati, articolato in un unico motivo, illustrato con memoria, al quale l’Azienda non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I ricorrenti hanno denunciato con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione della L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5 come modificato dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 1 dell’art. 9 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del Comparto Sanità 7.4.1999, dell’art. 44 CCNL Comparto Sanità 1.9.1995.

2. Hanno sostenuto, in sintesi, che la indennità prevista dall’art. 44 del CCNL 1.9.1995 per il lavoro prestato in turni è volta unicamente a compensare la gravosità di tale modalità di lavoro, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo, e che, pertanto, detta indennità non è di per sè incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dall’art. 9 del CCNL 20.9.2001. Hanno evidenziato che, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall’applicazione della disciplina generale del rapporto, avrebbero manifestato in modo chiaro detta volontà.

3. Il ricorso è fondato.

4. La Corte territoriale ha basato la decisione su un’interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all’art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall’essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno.

5. Occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” (art. 5).

6. Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell’apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, da un lato, ha imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore di lavoro (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall’altro, ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.

7. In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed, in particolare, il CCNL 1.9.1995 che – agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) – ha dettato la disciplina generale dell’articolazione dell’orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all’art. 44 – inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto – ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni, dell’importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui: “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore”.

8. L’art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall’indennità integrativa speciale nonchè dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull’importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.

9. Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive, con l’art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: “Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.

10. All’esito dell’integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per la festività (che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l’indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità).

11. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall’altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all’art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell’indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta ad Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”).

12. Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell’orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all’art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.

13. Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall’Azienda, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l’indennità prevista dall’art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall’art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perchè il preteso carattere onnicomprensivo dell’indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l’hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).

14. Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l’applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l’orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l’art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.

15. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall’art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.

16. Al contrario, l’art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell’orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.

17. La circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l’attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.

18. Ha errato il giudice d’appello nell’estendere ai lavoratori del comparto sanità l’orientamento espresso da questa Corte in relazione all’interpretazione dell’art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perchè in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell’onnicomprensività (…al personale turnista è corrisposta un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro…); è inserita nell’ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni; riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.

19. Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell’indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall’art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un’ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.

20. A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l’orientamento espresso dall’ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perchè lo stesso non è il risultato di un accordo sull’interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale, non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).

21. In via conclusiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto che, sulla base di quanto esposto nei punti che precedono, di seguito si enuncia:

“l’indennità prevista dall’art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall’art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.

22. L’accoglimento del ricorso comporta l’inapplicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 come modificato dalla L. n. 228 del 2012, quanto al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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