Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6716 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20529-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO;

– intimata –

Nonchè da:

AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1413/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con sentenza n. 1413 depositata il 18/6/2014, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva il ricorso dall’appellante Agenzia delle Entrate proposto nei confronti dell’Autorità Portuale di Taranto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto che aveva annullato gli avvisi di accertamento, ai fini Iva, IRPEG ed ILOR, relativamente all’anno 1997 ed Iva, IRPEG ed IRAP, relativamente all’anno 1998, con cui era stata recuperata a tassazione, ed applicate le conseguenti sanzioni, per i proventi riscossi dall’ente pubblico a titolo di canoni per la concessione di beni demaniali, ritenendo insussistente tanto l’elemento soggettivo dell’imprenditorialità, che quello oggettivo, trattandosi di operazioni volte al perseguimento di interessi pubblici.

L’Agenzia delle Entrate impugna la decisione dei giudici di appello con un motivo, mentre l’Autorità Portuale si è costituita con controricorso, insistendo, con ricorso incidentale condizionato, nella richiesta disapplicazione delle sanzioni pecuniarie a fronte dell’atteggiamento dell’Amministrazione finanziaria, stante la sussistenza di una causa di non punibilità per le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito delle disposizioni tributarie oggetto di esame.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente deduce, quale unico motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 993, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 26,43,67, art. 74, comma 2, lett. a), art. 143, comma 1, art. 144, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR erroneamente non ha considerato che i beni demaniali del porto rilevano ai fini dell’imposizione sul reddito quali beni relativi all’attività istituzionale dell’Autorità portuale, e che i canoni pattuiti a fronte della concessione degli stessi si configurano quali redditi di natura fondiaria.

La censura erariale è infondata ed il ricorso principale non merita accoglimento.

L’Amministrazione ricorrente, richiamando la circolare n. 41/E del 21 aprile 2008 e prendendo atto dello ius superveniens rappresentato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 993 Legge Finanziaria per il 2007), insiste nel prospettare la rilevanza dei canoni derivanti dalla concessione a terzi di beni demaniali dell’area portuale ai fini dell’imposizione sul reddito, se non come redditi d’impresa, come redditi di natura fondiaria inerenti alla gestione dei beni relativi all’attività istituzionale dell’Autorità portuale, facenti parte, come redditi diversi, del reddito complessivo degli enti non commerciali.

Tale assunto non può essere condiviso alla luce dell’univoco indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui “I canoni percepiti dalle Autorità portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti ad IVA, nè ad IRES, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività proprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici – ossia, per garantire, in sostituzione dello Stato, la funzionalità dei porti -, che vengono poste in essere in base ad un piano regolatore eterodeterminato e con l’attribuzione di poteri di vigilanza e sanzionatori, estesi fino alla revoca dell’atto concessorio in caso di non corretto perseguimento degli obbiettivi fissati ovvero di inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi assunti.” (cass. n. 11261/2015; v. anche cass. n. 4925 e 4926/2013 nonchè n. 20027/2015, in materia di IRPEG).

Le attività oggetto del presente giudizio svolte dalla Autorità portuale (quali, ad esempio, la concessione delle banchine portuali, peraltro obbligatoria ex lege) sono indubbiamente riconducibili nell’alveo delle funzioni statali e non possono essere ricomprese nell’ambito di una attività di impresa, dovendo essere funzionali e correlate all’interesse statale al corretto funzionamento delle arie portuali, concretandosi in poteri conferiti esclusivamente a tal fine, (cfr L. n. 84 del 1994, per la scelta dei concessionari) con una discrezionalità vincolata, sottoposta a controlli da parte del Ministero dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito l’incidentale.

L’evolversi della giurisprudenza e le novità della normativa in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 marzo 2020

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