Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6716 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6716 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 17995-2013 proposto da:
A2_A TRADING SRL 13390450156, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
LIMATOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO
DAMOLI, LORENZO CANTONE, GILDA PISA, ANDREA
DELLOMARINO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SCCI SOCIETAI CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS SPA;
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti INPS,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

Data pubblicazione: 06/04/2016


presso lo studio dell’avvocato EMANUELE DE ROSE, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO,
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta mandato speciale
in calce al controricorso;

nonchè contro
EQUITALIA ES_ATRI SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 2026/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 05/12/2012, depositata il 10/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE, difensore del
controricorrente, che si riporta agli scritti.
Fatto e diritto
Con sentenza n.3456 /2011 il Tribunale di Milano in funzione di
giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
A2A Trading s.r.1., in opposizione a cartella esattoriale con la quale alla
detta società era ingiunto il pagamento all’INPS, in relazione al periodo
marzo-aprile 2009, di somme a titolo di contributi omessi ( e relative
somme aggiuntive), dichiarava dovuto il contributo per mobilità e il
contributo per CIGS e CIGO.
Con sentenza n 2357/2011 il Tribunale di Milano in funzione di
giudice del lavoro respingeva il ricorso proposto da A2A Trading s.r.l.
in opposizione alla cartella con la quale alla detta società era intimato il
pagamento di somme a titolo di contributi omessi (e relative somme

Ric. 2013 n. 17995 sez. ML – ud. 14-01-2016
-2-

controricorrenti –

aggiuntive) attinenti all’obbligo contributivo per CUAF, CIGO, CIGS
e mobilità in relazione a personale non dirigente iscritto all’INPDAP.
Con sentenza n. 644 /2011 il Tribunale di Milano in funzione di
giudice del lavoro respingeva il ricorso proposto da A2A Trading s.r.l.
in opposizione alla cartella con la quale alla detta società era intimato il

mobilità (e relative somme aggiuntive).
La Corte di appello di Milano, riunite le impugnazioni proposte da
A2A Trading avverso le richiamate decisioni nonché l’impugnazione
dell’ INPS avverso la sentenza n.3456 /2011 nella quale l’istituto
previdenziale era rimasto parzialmente soccombente così statuiva: ”
Conferma le sentenze n. 644 /2011 e n. 2357/2011 del Tribunale di
Milano ; in parziale riforma della sentenza n. 3456/2011 del Tribunale
di Milano, dichiara dovuti i contributi CUAF e relative sanzioni ;
conferma nel resto la sentenza n. 33456/2011; compensa tra le parti le
spese del grado.”.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A2A Trading
s.r.l. sulla base di cinque motivi . L’INPS, anche quale procuratore di
S.C.C.I.. s.p.a ha depositato tempestivo controricorso. Equitalia Nord.
s.p.a. è rimasta intimata.
Il Consigliere relatore nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis
cod. proc. civ. ha concluso per il rigetto del ricorso
Successivamente la società ha depositato atto di rinunzia al ricorso per
cassazione.
Si premette che la società non ha provato la rituale notifica a
controparte dell’atto di rinunzia (in atti risulta versata solo
documentazione relativa all’invio della raccomandata A.R. ma non
anche alla ricezione della stessa).

Ric. 2013 n. 17995 sez. ML – ud. 14-01-2016
-3-

pagamento di somme a titolo di contributi per CIGS, CIGO e

Non è pertanto possibile pertanto farsi luogo alla dichiarazione di
estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
Questa Corte ha,infatti, ripetutamente affermato che in assenza dei
requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle
parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per

determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo
di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità
del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere,
comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere.( cfr. Cass.

n.

2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu. n. 3876 del 2010 , a
23685 del 2008, n. 3456 del 2007,n. 24514 del 2006, n. 15980 del
2006,n. 22806 del 2004).
In considerazione della giurisprudenza richiamata, dalla quale non vi è
ragione di discostarsi, il ricorso della società va dichiarato
inammissibile.
La complessità delle questioni oggetto di causa, la natura della
decisione e la condotta processuale della ricorrente giustificano la
compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .

Roma, 14 gennaio 2016

l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA