Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6715 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. II, 23/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 23/03/2011), n.6715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28954/2007 proposto da:

P.G., P.M.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA PIO XI n. 13, presso lo studio

dell’avvocato CROCE VINCENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ARCAINI Glauco, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SIEM SRL;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 11351/06 del TRIBUNALE di BERGAMO –

Sezione Distaccata di GRUMELLO DEL MONTE dell’8.10.07, depositato il

10/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

I Sigg. G. e P.M.E. hanno convenuto, con separati atti di citazione, la SIEM s.r.l. davanti al Tribunale di Bergamo Sezione distaccata di Grumello del Monte, chiedendo rispettivamente l’esecuzione in forma specifica e la condanna al pagamento del doppio della caparra, previo recesso, in relazione ai rispettivi contratti preliminari di acquisto di unità immobiliari da costruirsi a cura della SIEM, alla quale avevano precedentemente venduto il terreno su cui doveva sorgere un complesso immobiliare comprendente le unità promesse loro in vendita.

Il Tribunale adito, riunite le cause originate dalle domande di ciascuno dei P., ha poi sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di altro giudizio, pendente davanti al Tribunale di Brescia, in cui la società ha chiamato in garanzia i P. in relazione alla sussistenza di. un diritto di passaggio da loro assicurato nel contratto di vendita del suolo, ma contestato giudizialmente (nel giudizio davanti al Tribunale di Brescia, appunto) da terzi.

Secondo il Tribunale di Bergamo Sez. distaccata di Grumello del Monte la sospensione si impone sia perchè dal giudizio bresciano potrebbe derivare la demolizione o l’impossibilità di costruzione degli immobili promessi in vendita agli attori, sia perchè tra la causa di garanzia bresciana e la causa in esame sussisterebbe pregiudizialità in relazione all’accertamento dell’obbligazione di garanzia inadempiuta dai P., che giustificherebbe l’inadempimento all’obbligo di contrarre da parte della SIEM nonchè il diritto di recesso dai contratti preliminari pure invocato in giudizio dalla società.

I Sigg. P. hanno quindi proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione, deducendo due motivi di censura.

La società intimata non ha svolto difese.

Il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per l’inammissibilità del ricorso per mancanza dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il rilievo svolto dal P.M. può essere superato.

Con il primo motivo, infatti, si nega il rischio della demolizione o impossibilità di costruzione, indicato dal Tribunale come prima ragione della disposta sospensione del processo, osservando che nel giudizio davanti al Tribunale di Brescia non sono state formulate domande idonee a concretarlo.

Con il secondo motivo, poi, si nega la sussistenza di un contratto di permuta tra area edificabile e porzioni immobiliari costruendo, o comunque di un collegamento tra vendita della prima e promessa di vendita delle seconde, prospettati della società convenuta e posti, in definitiva, a base dell’ulteriore ragione di sospensione individuata dal Tribunale.

Entrambi i motivi, dunque, pongono in realtà questioni non di diritto ma di fatto, sicchè trova piena applicazione il principio, pure affermato da questa Corte, secondo cui, allorchè l’error in procedendo (tale dovendosi qualificare l’erronea sospensione del processo disposta dal giudice) scaturisce da un errore di fatto, la formulazione di un quesito di diritto è in realtà impossibile e dunque non è dovuta (cfr. Cass. 16941/2008).

2. – Tanto premesse, può osservarsi che il primo motivo di ricorso è fondato, non essendo pendente – secondo quanto riferito dalla stessa SIEM nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio sospeso – una domanda di demolizione delle unità immobiliari, ormai edificate, proposta dagli attori nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Brescia e riguardante il mero preteso aggravamento di una servitù di passaggio. Ma soprattutto l’eventualità della demolizione non giustificherebbe comunque la sospensione, non integrando gli estremi della pregiudizialità voluta dall’art. 295 c.p.c., che è pregiudizialità giuridica, da individuare fra accertamenti giudiziari idonei a passare in giudicato, mentre la demolizione non è che un fatto (sia pure eventualmente conseguente a un accertamento giudiziario, nonchè all’esecuzione della corrispondente condanna).

3. – Fondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Tra l’obbligazione di garanzia e l’obbligazione di prestare il consenso contrattuale non vi è, infatti, rapporto sinallagmatico, che possa giustificare l’inadempimento della seconda, posto che tali obbligazioni riguardano contratti distinti, ed autonomi: la vendita del suolo da parte dei P., stipulata il 4 febbraio 2004, e le promesse di vendita delle unità immobiliari da parte della SIEM, stipulate il 21 gennaio 2004.

Vero è che la SIEM ha sostenuto, nei giudizio di merito, che la complessiva vicenda va ricostruita in termini di permuta del suolo edificabile contro unità immobiliari edificande o, comunque, di collegamento tra i due contratti. Ma tale ricostruzione rimane in questa sede – in cui la società non ha inteso svolgere difese – soltanto una mera ipotesi cui non è riferibile alcun riscontro probatorio, neopure sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio di merito.

4. – L’ordinanza impugnata va pertanto cassata. Sulle spese della presente fase di legittimità provvederà il giudice di merito all’esito del giudizio che proseguirà davanti a lui.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza di sospensione impugnata e dispone la riassunzione del giudizio, nei termini di legge, davanti al Tribunale di Bergamo Sezione distaccata di Grumello del Monte, il quale provvederà anche sulle spese della presente fase processuale.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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