Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6715 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 25815/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.P. & C. S.a.s.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 127/27/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina, depositata il 29

settembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Gianna Galluzzo, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 127/27/11 depositata il 29 settembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina confermava la decisione n. 773/08/05 della Commissione Tributaria Provinciale della stessa città che aveva accolto il ricorso promosso da N.P. & C. S.a.s. contro l’avviso n. (OMISSIS) con il quale era stata recuperata IVA anno 1998.

3. In via preliminare assorbente la CTR – come il primo giudice riteneva che l’agenzia delle entrate fosse decaduta dal potere di accertamento per l’inutile trascorrere del termine quadriennale stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 1, applicabile ratione temporis. E questo perchè la proroga biennale dei termini di accertamento l. 27 ottobre 2002, n. 289, ex art. 10, sarebbe stata prevista – secondo la CTR – “solamente per quei contribuenti che utilizzando la disposizioni agevolative della citata legge avevano definito la propria posizione fiscale mediante condono e non anche per gli altri che o hanno ritenuto di non fruire dei previsti benefici o sono stati normativamente esclusi dalle possibilità definitorie”.

4. Con il primo motivo di ricorso – l’intimata contribuente non presentava difese – l’ufficio deduceva fondatamente che anche nella concreta fattispecie doveva invece ritenersi applicabile la proroga biennale come del resto affermato in più occasioni da questa Corte per cui: “In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dalla L. n. 289 del 2002 cit., art. 10, opera “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento e alla riscossione delle imposte” (Cass. sez. trib. n. 16964 del 2016; Cass. sez. trib. n. 21190 del 2014; Cass. sez. trib. n. 17395 del 2010).

5. Assorbiti gli altri due motivi.

6. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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