Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6715 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14862-2015 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTORINO

LAZZARINI 19, presso lo studio degli avvocati ANDREA SGUEGLIA, UGO

SGUEGLIA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO AFFARI ESTERI E LA CCOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2720/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/03/2015 R.G.N. 7511/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso al Tribunale di Roma F.C., cittadina italiana in servizio presso l’Istituto di Cultura di (OMISSIS), agiva nei confronti del Ministero degli Affari Esteri al fine di ottenere l’adeguamento del proprio trattamento retributivo (stipendio base annuo di Euro 20.571,00) a quello previsto per altro contrattista, P.G. (stipendio annuo base di Euro 33.673,00) di eguale livello che svolgeva le stesse mansioni presso il medesimo Istituto di Cultura e la condanna del M.A.E. al pagamento delle differenze retributive;

la F., dapprima assunta nel 1998 con contratto a tempo indeterminato stipulato con il MAE secondo la legge locale ai sensi della L. n. 401 del 1990, art. 17 aveva successivamente optato per un rapporto di lavoro regolato dalla legge italiana ai sensi del D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, comma 5, formalizzato con contratto del 12.5.2001;

a seguito della sottoscrizione di tale contratto la F. si era resa conto che la sua retribuzione base annua risultava, in particolare, inferiore a quella di altro contrattista ( P.G.) che svolgeva le stesse mansioni ed aveva perciò chiesto giudizialmente che fosse dichiarato il suo diritto a percepire il più favorevole trattamento stipendiale annuo di Euro 33.673,00;

2. il Tribunale accoglieva il ricorso;

3. la Corte d’appello di Roma, in riforma di tale decisione, respingeva la domanda;

riteneva la Corte territoriale che il diverso trattamento economico, rispettata la proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro, avesse una causa giustificatrice che ne escludeva il carattere irragionevole e discriminatorio e che non fosse possibile alcuna equiparazione di tale trattamento con quello di altro dipendente ( P.G.) che traeva origine dalla differente normativa vigente all’epoca di assunzione del predetto (avvenuta ratione temporis quando era ancora vigente il D.P.R. n. 18 del 1967, art. 162, comma 3, abrogato a decorrere dall’1/1/1997 dall’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996);

4. per la cassazione di questa pronuncia ha proposto ricorso F.C. affidandosi a tre motivi;

5. il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha resistito con controricorso;

6. la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 162, comma 3, nel testo antecedente l’abrogazione L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 132, del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, comma 3, degli artt. 112 e 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, dell’art. 7 del Contratto integrativo del 12.4.2001 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente richiamato ed applicato, per determinare la retribuzione base del sig. P., il D.P.R. n. 18 del 1967, art. 162, comma 3, norma che, in quanto relativa ai rapporti di lavoro regolati dalla legge italiana, non ha mai riguardato la presente fattispecie;

evidenzia che la situazione del P. era assolutamente sovrapponibile alla sua avendo entrambi svolto (prima dell’opzione di cui al D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, comma 5,) attività lavorativa in virtù di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato disciplinati dalla legge locale etiope;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. e ss. e art. 2967c.c., dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, commi 1 e 2, D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, commi 1, 2 e 5, dell’art. 7 del Contratto integrativo del 12.4.2001, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare sia il carattere innovativo dei contratti stipulati da essa ricorrente e dal P. ed in relazione a ciò l’insussistenza di ragioni che potessero giustificare un differente trattamento tra la sua retribuzione base e quella riconosciuta al P. ed altresì omesso di considerare la violazione del principio di “parità di retribuzione per lavoro di pari valore” come sancita dalla normativa interna ed internazionale;

3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto che competesse all’Amministrazione datrice di lavoro l’onere di provare che il più favorevole trattamento riconosciuto al dipendente P. sarebbe derivato dalla circostanza che, al momento della stipula del contratto del 12.5.2001, quest’ultimo aveva trascinato con sè, mantenendolo, il trattamento retributivo in precedenza goduto;

rileva che tale assunto era rimasto del tutto privo di riscontro probatorio;

ribadisce che il trattamento economico del P. era stato determinato soltanto in applicazione del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 in stretta identità con quanto disposto con l’omologo e contemporaneo contratto stipulato dalla F., senza, dunque, alcun riferimento al preteso principio di divieto di reformatio in peius;

4. il ricorso, nei vari motivi in cui è articolato (da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi), è inammissibile;

5. la ricorrente assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di fondo e cioè dall’aver basato il complessivo ragionamento decisorio sulla circostanza che la retribuzione del P. alla data del 29/10/1990 fosse stata determinata, ai sensi del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 162 con l’ancoraggio al 68% dell’I.s.e., norma che invece non si applicava nei confronti del predetto in quanto titolare di un rapporto regolato dalla legge locale e non dalla legge italiana;

tale circostanza, tuttavia, non è rilevante per plurime concorrenti considerazioni;

6. si osserva, infatti, che anche a prescindere da quale sia stato il ragionamento di partenza della Corte territoriale, la domanda proposta dalla F. giammai avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto basata su una pretesa ed assoluta parità di trattamento, che, nei termini prospettati dalla ricorrente, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento (v. infra);

7. si osserva, altresì, che, nella specie, la P. ed il F. avevano entrambi optato per un contratto regolato dalla legge italiana avvalendosi della possibilità prevista dal D.Lgs. n. 103 del 2000 e sottoscritto tale contratto in data 12.5.2001;

tale D.Lgs., che ha dato attuazione ai principi fissati dalla Legge Delega n. 266 del 1999, art. 4 ha, infatti, previsto all’art. 2, comma 5, che: “Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con contratto a tempo indeterminato, o che ha già avuto almeno un rinnovo contrattuale, presso gli istituti italiani di cultura alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto”;

la disciplina di cui ai richiamati commi 2 e 3 è stata dal legislatore fissata nei seguenti termini: “2. I rapporti di impiego del personale di nazionalità italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere disciplinati dalle norme contenute nell’Accordo successivo per il personale di cui all’art. 1, comma 4, terzo alinea, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto. 3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonchè all’assistenza malattia. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all’INPS per le assicurazioni in questione sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l’ente assicuratore interessato” (il comma 3 è stato, poi, modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 271, a decorrere dal 10 aprile 2018);

l’esercizio della facoltà di opzione ha comportato, in ogni caso, la salvaguardia dei diritti già acquisiti e dei trattamenti retributivi fino a quel momento maturati (tale circostanza è, invero, in linea di principio, incontroversa tra le parti);

8. orbene, già questo dato consente ragionevolmente di ritenere che, al momento della stipula dei contratti da parte della F. e del P., a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione da parte di entrambi, ben poteva essere diverso il trattamento retributivo da ciascuno dei predetti fino ad allora maturato non fosse altro per la circostanza, indiscussa, che la prima era stata assunta, con contratto di impiego regolato dalla legge locale, nel 1998 mentre il secondo era stato assunto, con contratto di analogo tipo, nel 1990 (epoca in cui, ai sensi del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 154 ratione temporis vigente, norma inserita nel capo I – Disposizioni generali – del Titolo VI “Impiegati assunti a contratto dagli uffici all’estero” – il contratto stipulato con i cittadini italiani, “sempre che non osti la legge locale”, ben poteva essere regolato dalle disposizioni del I e del II capo del medesimo titolo e, dunque, dall’art. 162 del Capo II “Disposizioni speciali per i contratti non regolati dalla legge locale” e, ad esempio, dal criterio degli scatti di anzianità ivi previsto al comma 5: “La retribuzione è aumentata del 2% per ogni biennio di lodevole servizio, fermi restando i limiti di cui al quarto e all’art. 157, comma 5”, disposizione poi abrogata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 132);

si consideri, peraltro, che lo stesso D.Lgs. n. 103 del 200, art. 2 prevede, al comma 8, che: “Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, sono altresì fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli in materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto”;

9. come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 987/2020; Cass. n. 16755/2019; Cass. n. 30239/2017), il rapporto di lavoro del personale che, come la ricorrente, ha optato ai sensi del D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, comma 5, per la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e, come detto, sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3 cit. art. 2, è regolato dalle norme dell’Accordo successivo relativo al personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all’art. 1, comma 2, del c.c.n.l. del Comparto ministeri del 16 febbraio 1999, accordo sottoscritto il 16 aprile 2001;

in particolare, tale Accordo detta disposizioni speciali sulla disciplina normativa del rapporto (artt. da 1 a 6) e, quanto agli aspetti retributivi, regola la struttura della retribuzione (art. 7), la progressione economica orizzontale (art. 9), il Fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere (art. 10), l’utilizzazione del fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere (art. 11), i criteri per l’assegnazione di compensi differenziati (art. 12); con norma di chiusura dispone, infine, che “Per quanto non espressamente previsto nel suddetto c.c.n.l., continueranno ad applicarsi le norme del Titolo 6 del D.P.R. n. 18 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni” (art. 14 Disposizioni Finali);

l’art. 7, che più specificamente rileva in questa sede, stabilisce che la retribuzione è costituita da “a) retribuzione base prevista per ciascun ufficio all’estero in relazione a ciascuna posizione economica; b) assegno personale non riassorbibile di cui all’art. 8; c) compenso differenziato di cui all’art. 12; d) sviluppo economico di cui all’art. 9.” (art. 7, comma 1) nonchè dagli “assegni di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 162, ultimi due commi ove spettanti” (art. 7, comma 2) ed aggiunge che “la retribuzione, come individuata al comma 1, costituisce il trattamento economico onnicomprensivo per il personale di cui al presente c.c.n.l.” (art. 7, comma 3);

le parti collettive, quanto alla retribuzione base, hanno preso atto della peculiarità dei rapporti oggetto di disciplina, rispetto ai quali, in quanto instaurati in realtà territoriali profondamente diverse fra loro, non hanno ritenuto possibile la predeterminazione di tabelle retributive destinate a trovare applicazione generalizzata;

la lett. a) dell’art. 7 va, pertanto, letta in combinato disposto con la norma di chiusura ed esprime la volontà delle parti stipulanti di voler attribuire rilievo, ai fini della quantificazione della retribuzione fondamentale, a quegli stessi parametri richiamati dal legislatore nel D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 che consentono di adeguare il trattamento retributivo, non solo alla qualità della prestazione, ma anche al costo della vita ed alle condizioni del mercato di lavoro nelle diverse sedi di servizio;

in tal modo le organizzazioni sindacali non hanno abdicato al ruolo che alle stesse il legislatore ha assegnato ai fini della disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, perchè lo stesso art. 157, dopo avere indicato precisi parametri da valutare ai fini della quantificazione della retribuzione contrattuale, aggiunge che: “si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS.” e riconosce in tal modo a queste ultime un potere di intervento che, unitamente alla predeterminazione normativa dei criteri, è volto ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dall’art. 36 Cost.;

10. con riguardo all’applicazione sia del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 sia del D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 2, comma 5, questa Corte, con la sentenza n. 16755/2019 cit., la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ha affermato che: “il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, può pretendere una retribuzione diversa e superiore rispetto a quella pattuita nel contratto individuale solo qualora quest’ultima non sia conforme ai parametri indicati dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 attuativi del precetto di cui all’art. 36 Cost., o, per i rapporti assoggettati alla legge italiana, alla contrattazione collettiva, che in parte a detti parametri rinvia”;

la sentenza da ultimo ricordata (si vedano anche Cass. n. 18407/2019 e la già citata Cass. n. 987/2020) ha, altresì, statuito che la pretesa del lavoratore non può, invece, essere fondata sulla circostanza che ad altro dipendente assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni sia stato riconosciute un trattamento di miglior favore, perchè quest’ultima attribuzione potrebbe essere, in ipotesi, non giustificata, alla luce delle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, ed in tal caso la stessa, in quanto priva di fondamento normativo, non potrebbe mai essere assunta a parametro ai fini della quantificazione della giusta retribuzione;

sia il D.P.R. n. 18 del 1967 sia l’Accordo del 12/4/2001 non escludono, ed anzi ammettono espressamente, la possibilità di diversificazioni della retribuzione, che possono derivare dalle diverse vicende dei rapporti individuali (D.P.R. n. 18 del 1967, art. 160 e art. 13 Accordo 2001) nonchè, per i dipendenti assoggettati alla legge italiana, dal riconoscimento delle voci di cui alle lett. b), c), d) e dall’applicazione dell’art. 7, comma 2;

11. d’altra parte, nè il D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 nè il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 applicabile al solo personale assoggettato alla legge italiana, legittimano la richiesta di un trattamento retributivo, diverso e superiore rispetto a quello contrattualmente stabilito, per il solo fatto che lo stesso sia stato riconosciuto ad altro dipendente assegnato allo stesso ufficio;

l’art. 157, comma 3, invocato dalla ricorrente, nello stabilire che: “La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in va eccezionale nello stesso Paese una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita”, indica un criterio tendenziale di omogeneità per le diverse istituzioni operanti nella medesima realtà territoriale, ossia rappresentanza diplomatica, uffici consolari, istituti di cultura, e detta finalità, che si riferisce principalmente agli uffici e solo in via indiretta al personale, è resa evidente dalla seconda parte della disposizione, applicabile nell’ipotesi in cui nel medesimo Paese si riscontrino diversità significative, quanto al costo della vita, nelle diverse zone territoriali;

12. da tempo, poi, questa Corte ha chiarito che “il principio di pari trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali” (v., in tal senso, Cass. n. 6553/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

13. è stato, inoltre, affermato che, qualora il datore di lavoro “attribuisca al lavoratore un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale l’atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione, anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata” (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 3826/2016, Cass. n. 16088/2016 e Cass. n. 25018/2017);

14. dall’applicazione congiunta di detti principi discende che, nei casi in cui il datore di lavoro pubblico attribuisca ad un dipendente un trattamento economico che non sia conforme ai parametri previsti dalla contrattazione collettiva e, a maggior ragione, dalla legge, è da escludere alla radice la possibilità che altri dipendenti possano rivendicare il medesimo trattamento, perchè l’atto nullo, che obbliga all’azione di recupero, certo non può far sorgere un diritto soggettivo in capo a soggetti che dello stesso atto non siano destinatari;

15. in sostanza, il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, può pretendere una retribuzione diversa e superiore rispetto a quella pattuita nel contratto individuale solo qualora quest’ultima non sia conforme ai parametri indicati dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 attuativi del precetto di cui all’art. 36 Cost., o, per i rapporti assoggettati alla legge italiana, alla contrattazione collettiva, che in parte a detti parametri rinvia;

non può, invece, fondare la sua pretesa sulla circostanza che ad altro dipendente assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni sia stato riconosciuto un trattamento di miglior favore, perchè quest’ultima attribuzione potrebbe essere, in ipotesi, non giustificata, alla luce delle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, ed in tal caso la stessa, in quanto priva di fondamento normativo, non potrebbe mai essere assunta a parametro ai fini della quantificazione della “giusta” retribuzione;

16. nella specie la ricorrente non ha mai allegato l’inadeguatezza del trattamento retributivo in relazione agli indici fissati dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 nei termini specificati ai punti che precedono, ovvero alla contrattazione collettiva, che, in parte, a detti parametri rinvia e ciò rende tutti i rilievi inidonei a scalfire la pronuncia di rigetto dell’azionata domanda consentendo, altresì, di superare la prospettata questione della vicinanza della prova che, evidentemente, non può essere invocata per rimediare ad intervenute preclusioni;

17. il ricorso deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna ex art. 91 c.p.c. della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

18. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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