Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6715 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13232-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.A., P.V., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA DI

GIOIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI FLORIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 207/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

P.A. e P.V. proponevano opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento della somma di Lire 23.175.000=, per indennità di abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo, convenendo avanti al Pretore di Foggia e, in riassunzione per ragioni di competenza, avanti al Tribunale di Foggia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore.

A sostegno della propria istanza gli attori assumevano che il proprio genitore aveva acquistato dal Comune il terreno in contestazione, contiguo al Lago di Lesina, con atto ratificato con Delib. comunale n. 251 del 1977 e che successivamente il genitore lo aveva loro donato, e che sul terreno era stato realizzato abusivamente un edificio poi condonato.

Il Tribunale, adito in riassunzione, affermava la nullità della vendita per impossibilità dell’oggetto, trattandosi di bene incommerciabile, e tuttavia riduceva l’ammontare delle somme intimate rilevando la parziale estinzione del credito dell’Amministrazione per intervenuta prescrizione.

La Corte di Appello di Bari, cui si rivolgevano i fratelli P., sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in prime cure accoglieva l’opposizione, ritenendo provato il diritto di proprietà dei germani sul terreno in questione e ciò sulla base non soltanto del titolo prodotto, ma appunto anche delle risultanze peritali, che evidenziavano come la zona oggetto del giudizio fosse ormai lontana dall’arenile del lago, bonificata, edificata ed inserita nel centro urbano di Lesina, tanto da non presentare più alcuna attitudine a realizzare l’uso pubblico tipico del demanio marittimo.

Per l’annullamento di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero, sulla base di un unico mezzo, cui resistono i germani con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 822 c.c., artt. 35 e 54 c.n., L. n. 47 del 1985, art. 33, giacchè la CTR ha ritenuto erroneamente che la sottrazione all’uso pubblico del bene demaniale per effetto di edificazione abusiva ne avesse determinato la tacita sdemanializzazione, essendo del tutto irrilevante, ai fini qui considerati, anche la successiva sanatoria urbanistica, permanendo la natura demaniale del bene in questione in mancanza di un formale provvedimento dell’Amministrazione.

La censura è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate.

Va qui riaffermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 35 c.n., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire “per facta concludentia”, ma solo per legge o mediante l’adozione, ad opera dell’autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell’area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare. Pertanto, non rilevano nè il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all’acquisto della proprietà per usucapione, nè il non uso dell’ente proprietario, con la conseguenza che l’accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità.” (ex multis, cass. n. 4839/2019).

La valutazione della Corte di Appello di Bari si pone in palese contrasto con il principio di cui sopra in quanto la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo, che pur facendo parte del “demanio necessario” sono sottoposti a specifica e rigorosa disciplina (art. 35 c.n.), “non può avvenire de facto, ma esige un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa di carattere costitutivo. E’ pertanto preclusa al giudice – configurandosi altrimenti un difetto di giurisdizione rispetto al potere discrezionale della pubblica amministrazione – qualsiasi indagine che miri ad accertare in concreto se il bene demaniale sia potenzialmente idoneo all’uso pubblico marittimo.” (cass. n. 7551/2017).

La decisione dei giudici di appello, invece, esclude la natura demaniale del terreno non in forza di un provvedimento amministrativo – pacificamente mai emesso – ma di una valutazione di tipo discrezionale che trae argomenti dall’accertamento fattuale condotto all’attualità – contenuto nella espletata consulenza tecnica d’ufficio, che “ha consentito di accertare che l’arenile del lago è ormai lontano; la zona oggetto del giudizio è bonificata, edificata ed inserita nel centro urbano di Lesina; il suolo in oggetto non ha più alcuna attitudine a realizzare l’uso pubblico tipico del mare.”, assolutamente precluso all’autorità giudiziaria.

In conclusione, la sentenza della Corte pugliese va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con la conferma della sentenza di primo grado recante il parziale accoglimento dell’originario ricorso proposto dai contribuenti, non appellata in via incidentale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’evoluzione della vicenda processuale ed il progressivo consolidarsi della giurisprudenza richiamata giustificano la compensazione di tutte le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 marzo 2020

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